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Home Trasporto con autobus

Trasporto con autobus

ART è l’organismo nazionale responsabile dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus.

Guarda il video-tutorial sui diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus

Di seguito viene indicato quando e come presentare un reclamo all’Autorità per il trasporto con autobus.


QUANDO PRESENTARE UN RECLAMO ALL’AUTORITA’
Il passeggero che intende presentare reclamo – singolarmente o tramite le associazioni rappresentative – deve rivolgersi innanzitutto all’impresa di trasporto che effettua il servizio, attenendosi alle eventuali indicazioni fornite dall’impresa stessa e verificando di inviare correttamente il reclamo all’indirizzo dedicato (di norma segnalato sul sito web dell’impresa di trasporto e/o nelle condizioni generali di trasporto).

TEMPISTICHE

Solo dopo aver presentato reclamo all’impresa di trasporto con autobus – e se questo è stato presentato entro tre mesi dalla data in cui il servizio è stato o avrebbe dovuto essere prestato – il passeggero può inoltrare il proprio reclamo all’Autorità:

  • quando ritiene che la risposta ricevuta dall’impresa di trasporto con autobus non sia soddisfacente;
  • oppure se l’impresa di trasporto con autobus non fornisce risposta entro 90 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

* * *

Nota bene: per il trasporto con autobus, si può inoltrare reclamo all’Autorità esclusivamente per i servizi di trasporto con autobus cosiddetti “regolari”: ossia quei servizi di traporto passeggeri effettuato con autobus con frequenza e itinerario determinati e per i quali sono previste fermate prestabilite per i punti di imbarco/sbarco dei passeggeri. Non è invece prevista la possibilità di inoltrare reclamo all’Autorità per i servizi di trasporto “occasionali”. Inoltre, per i servizi di trasporto con autobus per tratte inferiori ai 250 km, sono applicabili solo alcuni motivi di reclamo, come espressamente indicato nel SiTe o nell’apposito Modulo di reclamo.


COME PRESENTARE IL RECLAMO ALL’AUTORITA’
Il reclamo può essere presentato all’Autorità mediante una delle seguenti:

MODALITA’
  • via web tramite il sistema di acquisizione telematica dei reclami (SiTe), accessibile dal sito dell’Autorità con una procedura guidata per il caricamento dei documenti necessari, previa registrazione e rilascio delle relative credenziali;
  • inviando l’apposito Modulo di reclamo, debitamente compilato, unitamente alla documentazione obbligatoria, via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, esclusivamente in formato .pdf;
  • inviando l’apposito Modulo di reclamo, debitamente compilato, unitamente alla documentazione obbligatoria, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all’Autorità di regolazione dei trasporti, Ufficio Diritti degli utenti -Via Nizza 230 – 10126 Torino.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

PRIMA DI INOLTRARE UN RECLAMO ALL’AUTORITA’ SI SUGGERISCE DI LEGGERE LE DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI SUI DIRITTI DEI PASSEGGERI E LE TUTELE PREVISTE PER LE SPECIFICHE MODALITA’ DI TRASPORTO. A TAL FINE SI RIMANDA ALLA SEZIONE WEB ART: ‘Frequently asked questions – FAQ’


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento UE

La normativa europea disciplina diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus attraverso il regolamento (UE) n. 181/2011. Tale disciplina è volta a migliorare i diritti dei passeggeri che viaggiano con autobus, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore.

I diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, il cui punto d’imbarco o sbarco è situato nel territorio di uno Stato EU, si applicano:

  • integralmente ai servizi di lunga percorrenza, ossia per le tratte pari o superiori ai 250 km;
  • parzialmente ai servizi che coprono distanze più brevi.

Il regolamento (UE) n. 181/2011 stabilisce, tra l’altro: i diritti dei passeggeri in caso di ritardo o cancellazione della partenza, inclusa l’assistenza, il diritto all’informazione per tutta la durata del viaggio, l’accessibilità e l’assistenza per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, le tempistiche per la risposta ai reclami.

Attuazione del regolamento UE in Italia

L’Autorità di regolazione dei trasporti è responsabile dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus e dell’irrogazione delle sanzioni previste in base al decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169.

In attuazione della suddetta normativa, l’Autorità ha approvato il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n.181/2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ed il relativo Modulo di reclamo.


CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEFINITO DALL’AUTORITA’

L’Autorità ha inoltre definito il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture, in particolare:

  • Delibera n. 28/2021 – Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 147/2020. Approvazione di “Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami” (disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2022)

RELAZIONI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’AUTORITA’

L’art. 29 del regolamento (UE) n. 181/2011 prevede che l’Autorità di regolazione dei trasporti pubblichi, con cadenza biennale, una relazione sull’attività svolta.

  • Relazione sull’attività svolta, al 1° quadrimestre 2021 (data di pubblicazione: 26/05/2021)
  • Relazione sull’attività svolta, al 1° quadrimestre 2019 (data di pubblicazione: 24/05/2019)
  • Relazione sull’attività svolta, al 1° trimestre 2017

Per maggiori informazioni sull’attività svolta puntualmente dall’Autorità a tutela dei passeggeri nel trasporto ferroviario, si rimanda alla consultazione del Rapporto annuale.


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