In Italia, in base al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, il rispetto del Regolamento europeo relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto aereo è affidato all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC).
Per ulteriori informazioni, consulta le pagine informative della Commissione europea sui diritti dei passeggeri.
Per le modalità di reclamo nel trasporto aereo si rimanda al sito web dell’ENAC, nella sezione dedicata ai Diritti dei passeggeri.
La normativa europea disciplina i diritti dei passeggeri del trasporto aereo principalmente attraverso il regolamento (CE) n. 261/2004 del parlamento europeo e del consiglio dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Nota bene: anche per il settore aereo − come per il settore del trasporto ferroviario, con autobus, via mare e vie navigabili interne − ART ha disciplinato procedure semplici e non onerose per la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti (Alternative Dispute Resolution – ADR).
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