L’art. 12 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, stabilisce che le imprese ferroviarie hanno diritto di accesso all’infrastruttura ferroviaria degli Stati membri dell’Unione europea per l’esercizio di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. Tuttavia, tale accesso può essere soggetto a limitazioni qualora il nuovo servizio comprometta l’equilibrio economico di uno o più contratti di servizio pubblico che coprano lo stesso percorso o un percorso alternativo.
In questo contesto, in applicazione dell’art. 24 del d.lgs. 112/2015, le imprese ferroviarie interessate ad effettuare un nuovo servizio di trasporto ferroviario di passeggeri devono notificare la loro intenzione all’Autorità di regolazione dei trasporti almeno 18 mesi prima dell’entrata in vigore dell’orario di servizio al quale la richiesta di capacità si riferisce, utilizzando il Modulo di notifica standard di un nuovo servizio ferroviario passeggeri.
A seguito della ricezione di un modulo di notifica debitamente presentato dal richiedente, l’Autorità provvede a pubblicarlo nella presente sezione del sito web istituzionale e, al più tardi entro 10 giorni dalla notifica, informa della stessa le autorità competenti che hanno aggiudicato un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico che copra lo stesso percorso o un percorso alternativo, nonché le imprese ferroviarie che adempiono a tali contratti.
Entro un mese dal ricevimento dell’informazione sul previsto nuovo servizio ferroviario gli interessati, ovverosia
possono richiedere all’Autorità la verifica dell’equilibrio economico del contratto/i di servizio pubblico interessato/i, utilizzando il Modulo di richiesta dell’esame di equilibrio economico.
L’esame dell’equilibrio economico del contratto di servizio pubblico è effettuato dall’Autorità secondo la metodologia individuata con la delibera n. 156/2020 del 15 settembre 2020.
Nel caso in cui nessuna richiesta di esame dell’equilibrio economico venga presentata entro l’indicato termine, l’Autorità ne informa senza indugio il richiedente e il gestore dell’infrastruttura.
Si comunica ai fini di cui sopra che:
Per ogni chiarimento e/o informazione supplementare è possibile contattare l’Ufficio Affari economici dell’Autorità (pec@pec.autorita-trasporti.it).
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