ART è l’organismo nazionale responsabile dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario (applicabile precedentemente al 7 giugno 2023), nonché del regolamento (UE) 2021/782 (applicabile dal 7 giugno 2023).
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Regolamento UE
La normativa europea disciplina diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario attraverso il regolamento (UE) 2021/782 ( applicabile dal 7 giugno 2023). La disciplina europea mira ad offrire una migliore protezione ai passeggeri nel trasporto ferroviario e a garantire servizi ferroviari più affidabili e di qualità, definendo i diritti degli utenti dei servizi ferroviari e gli obblighi delle imprese del settore.
I diritti dei passeggeri delle ferrovie si applicano a tutti i viaggi e servizi di trasporto ferroviario passeggeri effettuati nell’ambito di tutta l’UE forniti da una o più imprese ferroviarie titolari di licenza. Gli Stati Membri possono prevedere esenzioni per i servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali per passeggeri. In Italia sono previste esenzioni soltanto per i servizi prestati esclusivamente a fini storici o turistici.
I regolamenti citati sopra stabiliscono, tra l’altro, diritti relativi a: le informazioni che devono essere fornite dalle imprese ferroviarie prima e durante il viaggio; le modalità di emissione dei biglietti e i cosiddetti “biglietti cumulativi”; il trasporto di biciclette; la responsabilità delle imprese ferroviarie anche con riferimento agli obblighi di assicurazione e in materia di sicurezza personale dei passeggeri; le garanzie a favore delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta; i diritti nascenti in caso di ritardi perdite di coincidenze o soppressioni, quali trasporto alternativo, assistenza, informazioni, indennizzi e rimborsi; la definizione ed il monitoraggio di standard di qualità del servizio; le tempistiche per la risposta ai reclami.
Attuazione del regolamento UE in Italia
L’Autorità di regolazione dei trasporti è responsabile dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni relative ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario e dell’irrogazione delle sanzioni previste in base al decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70.
Il 1° ottobre 2023, l’Autorità ha pubblicato un unico regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori relativi ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, con autobus e via mare.
L’Autorità ha inoltre definito il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie, in particolare:
L’art. 32 del regolamento (UE) 2021/782 prevede che l’Autorità di regolazione dei trasporti pubblichi, con cadenza biennale, una relazione sull’attività svolta.
Per maggiori informazioni sull’attività svolta puntualmente dall’Autorità a tutela dei passeggeri nel trasporto ferroviario, si rimanda alla consultazione della Relazione annuale.
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