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Home Trasporto ferroviario

Trasporto ferroviario

ART è l’organismo nazionale responsabile dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario  (applicabile precedentemente al 7 giugno 2023), nonché del regolamento (UE) 2021/782 (applicabile dal 7 giugno 2023).

Guarda il video-tutorial sui diritti dei passeggeri che viaggiano in treno


Per ulteriori informazioni, consulta e utilizza:

  • le pagine informative della Commissione europea sui diritti dei passeggeri (Single Digital Gateway);
  • le FAQ dell’Autorità;
  • l’assistente digitale ART “smARTbot”, accessibile dalla homepage del sito web.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento UE

La normativa europea disciplina diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario attraverso il regolamento (CE) n. 1371/2007 e gli Orientamenti interpretativi della Commissione Europea.  A decorrere dal 7 giugno 2023 è applicabile il regolamento (UE) 2021/782. La disciplina europea mira ad offrire una migliore protezione ai passeggeri nel trasporto ferroviario e a garantire servizi ferroviari più affidabili e di qualità, definendo i diritti degli utenti dei servizi ferroviari e gli obblighi delle imprese del settore.

I diritti dei passeggeri delle ferrovie si applicano a tutti i viaggi e servizi di trasporto ferroviario passeggeri effettuati nell’ambito di tutta l’UE forniti da una o più imprese ferroviarie titolari di licenza. Gli Stati Membri possono prevedere esenzioni per i servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali per passeggeri. In Italia non sono previste esenzioni.

I regolamenti citati sopra stabiliscono, tra l’altro, diritti relativi a: le informazioni che devono essere fornite dalle imprese ferroviarie prima e durante il viaggio, le modalità di emissione dei biglietti e i cosiddetti “biglietti cumulativi”, il trasporto di biciclette, la responsabilità delle imprese ferroviarie anche con riferimento agli obblighi di assicurazione e in materia di sicurezza personale dei passeggeri, le garanzie a favore delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, trasporto alternativo assistenza, informazioni, indennizzi e rimborsi in caso di ritardi perdite di coincidenze o soppressioni e la definizione ed il monitoraggio di standard di qualità del servizio, le tempistiche per la risposta ai reclami.

Attuazione del regolamento UE in Italia

L’Autorità di regolazione dei trasporti è responsabile dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni relative ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario e dell’irrogazione delle sanzioni previste in base al decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70.

Il 1° ottobre 2023, l’Autorità ha pubblicato un unico regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori relativi ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, con autobus e via mare.


CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEFINITO DALL’AUTORITA’

L’Autorità ha inoltre definito il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie, in particolare:

  • Delibera n. 54/2016 – “Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che i passeggeri in possesso di “abbonamenti” possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità” – abbonati Alta Velocità.
  • Delibera n. 106/2018 – “Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie” – servizi connotati da oneri di servizio pubblico.
  • Delibera n. 28/2021 – Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 147/2020. Approvazione di “Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami” (disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2022).

RELAZIONI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’AUTORITA’

L’art. 32 del regolamento (UE) 2021/782 prevede che l’Autorità di regolazione dei trasporti pubblichi, con cadenza biennale, una relazione sull’attività svolta.

  • Relazione sull’attività svolta nel periodo 7 giugno 2023 – 31 marzo 2025 (data di pubblicazione: 29/05/2025)

Per maggiori informazioni sull’attività svolta puntualmente dall’Autorità a tutela dei passeggeri nel trasporto ferroviario, si rimanda alla consultazione della Relazione annuale.


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