Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Responsabile della protezione dei dati
- L’Autorità nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), individuato, di norma, tra i dirigenti di ruolo dell’Autorità, che cura, coordina e controlla l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di prevenzione della corruzione e in tema di trasparenza. L’incarico di RPCT ha durata triennale, rinnovabile una sola volta.
- Il RPCT opera in posizione di autonomia e indipendenza funzionale, con poteri di impulso, proposta, vigilanza e controllo, e riferisce al Consiglio sull’attività svolta e sulle eventuali criticità riscontrate.
- L’Autorità assicura al RPCT adeguato supporto organizzativo, informativo e strumentale, anche mediante la collaborazione della Direzione Risorse umane e affari generali, al fine di garantire l’effettivo svolgimento delle funzioni attribuite.
- L’Autorità nomina il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. L’incarico, di durata biennale rinnovabile, può essere conferito a personale interno in possesso dei requisiti di cui all’art. 37, par. 5, del medesimo Regolamento, ovvero a soggetto esterno.
- La nomina del RPD è comunicata al Garante per la protezione dei dati personali nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente. I dati di contatto del RPD sono resi conoscibili secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.
- Il RPCT e il RPD, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, collaborano con la struttura dell’Autorità per assicurare il coordinamento tra gli obblighi in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e protezione dei dati personali, fermo restando il rispetto delle rispettive attribuzioni e responsabilità.
- Il RPCT e il RPD sono nominati dal Consiglio su proposta del Segretario generale.
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