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Collegio dei revisori

Collegio dei Revisori

  1. Effettua il riscontro degli atti della gestione finanziaria, con particolare riguardo alle procedure contrattuali e formula le proprie osservazioni. Svolge, almeno una volta ogni tre mesi, verifiche di cassa e di bilancio.
  2. Esprime in apposita relazione parere sul progetto di bilancio preventivo e sul rendiconto annuale, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti nel rendiconto stesso con le scritture contabili e alla regolarità delle procedure di gestione.
  3. E’ composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede, e da due membri scelti tra magistrati della Corte dei conti, tra professori universitari ordinari di contabilità pubblica o discipline similari o tra dirigenti dello Stato. Il presidente ed i membri del collegio sono nominati con deliberazione del Consiglio, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un successivo triennio.
Garante etico

Garante etico

  1. Rende pareri, anche in relazione a casi concreti concernenti l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni contenute nel Codice etico adottato dal Consiglio.
  2. E’ nominato dal Consiglio per la durata di tre anni.
Nucleo di valutazione

Nucleo di valutazione

  1. Svolge attività di valutazione e controllo strategico finalizzato alla verifica delle scelte operative effettuate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio. Esso riferisce al Consiglio almeno semestralmente.
  2. Propone al Consiglio i criteri e le metodologie e di valutazione dei dipendenti dell’Autorità.
    Su richiesta del consiglio, può contribuire all’individuazione degli obiettivi e dei programmi di attività funzionali al raggiungimento di tali obiettivi.
  3. E’ composto di tre membri nominati dal Consiglio per la durata di tre anni.
Presidente

Presidente

  1. Ha la rappresentanza legale dell’Autorità, convoca le riunioni del Consiglio, predisponendone l’ordine del giorno anche sulla base del successivo articolo 5, e ne dirige i lavori; vigila sulla attuazione delle deliberazioni.
  2. Ha altresì la rappresentanza esterna dell’Autorità che cura e mantiene attraverso l’Ufficio di cui al successivo art. 16, in conformità alle deliberazioni dell’Autorità.
  3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono assunte temporaneamente dal Componente più anziano per età.
Gabinetto del Presidente

Gabinetto del Presidente

  1. Il Gabinetto del Presidente coadiuva e supporta il Presidente nello svolgimento delle attività e funzioni di sua spettanza, in particolare quelle attinenti alla rappresentanza esterna e presso le istituzioni nazionali, europee ed internazionali, e alla
  2. Del Gabinetto del Presidente fanno parte il Capo di Gabinetto, che svolge anche funzioni di coordinamento, il Portavoce, con funzioni di rapporti con gli organi di informazione, e gli assistenti del Presidente di cui all’art.
  3. L’incarico di Capo di Gabinetto è conferito con delibera del Consiglio su proposta del Presidente ed ha durata sino alla scadenza del mandato del Presidente. Il Capo di Gabinetto assiste, di norma, alle riunioni del Consiglio.
  4. Il Presidente e ogni Componente possono avvalersi, ciascuno, fino ad un numero massimo di tre unità di personale, scelte tra i dipendenti di ruolo dell’Autorità, di altre amministrazioni pubbliche ovvero assunti con contratto a tempo determinato, secondo le norme di diritto privato. Con analoghe modalità, il Presidente individua il Portavoce.
  5. Gli incarichi di Portavoce e di assistente sono deliberati dal Consiglio e predisposti dal Segretario Generale su indicazione del Presidente o del Componente interessato; la durata massima dell’incarico è, per il Portavoce, sino alla scadenza del mandato del Presidente e, per gli assistenti, sino alla scadenza del mandato del Componente che li ha indicati.
Advisory board

Advisory board

  1. Svolge funzioni consultive su temi e materie indicati dal Consiglio ed è costituito da esperti di comprovata esperienza ed autorevolezza nelle materie di competenza dell’Autorità.
  2. Si compone di un coordinatore e di un numero massimo di otto esperti. Il coordinatore e gli altri esperti del Board sono nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente, e durano in carica tre anni.
  3. Gli esperti non possono, a pena di decadenza, essere dipendenti di istituzioni governative o di enti pubblici cui siano attribuite competenze concorrenti con quelle dell’Autorità o di imprese operanti nel settore dei trasporti.
  4. È fatto obbligo a ciascuno degli esperti di informare il Consiglio circa la titolarità di incarichi o collaborazioni professionali nei settori da essa regolati. Il Consiglio può rimuovere gli esperti in caso di conflitto di interesse.
Consiglio

Consiglio

  1. Il Consiglio è l’organo collegiale dell’Autorità ed esercita, nel rispetto del principio della separazione fra funzioni di indirizzo e controllo e di gestione, tutte le competenze affidate all’Autorità dal Decreto istitutivo, da altre norme di legge e dai regolamenti dell’Autorità.

Componenti

  1. Nella prima riunione alla quale partecipano, i Componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dall’articolo 37, comma 1-ter, del Decreto
  2. Ove risulti che un Componente versi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, l’Autorità esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’interessato, stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il quale egli può esercitare l’opzione tra l’incarico rivestito nell’Autorità e quello con esso incompatibile. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d’incompatibilità ovvero l’interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente o chi ne fa le veci provvede a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di
  3. Al di fuori delle ipotesi previste dal comma 2, le dimissioni sono presentate al Consiglio e hanno effetto dalla data della loro accettazione da parte del
  4. Alle deliberazioni di cui ai commi precedenti l’interessato partecipa senza diritto di
  5. In seguito all’accettazione delle dimissioni, nonché in caso di cessazione di un Componente per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Presidente o chi ne fa le veci provvede a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza.
Consigliere giuridico

Consigliere giuridico

  1. Il Consigliere giuridico collabora direttamente con il Consiglio; rende pareri su ogni questione o affare, anche di carattere istruttorio, che gli sia sottoposto dal Consiglio ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal Consiglio.
  2. L’incarico di Consigliere giuridico è conferito dal Consiglio per la durata di tre anni ai soggetti in possesso dei requisiti all’uopo previsti dal Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità.
Segretario generale

Segretario Generale

  1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio; l’incarico ha la durata di tre anni.
  2. Il Segretario Generale sovraintende al funzionamento della Struttura e ne risponde al Presidente ai sensi dell’art. 37, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto legge n. 201/2011. Assicura altresì ai Componenti ogni collaborazione nello svolgimento dei loro compiti.
  3. Ai fini di cui al comma 2, il Segretario Generale, in particolare:
  1. esercita il coordinamento, dell’attività degli Uffici verificando la completezza degli atti, dei documenti e delle proposte di deliberazione da trasmettere al Consiglio nonché controllando e valutando l’attività dei dirigenti responsabili;
  2. cura il processo di pubblicazione degli atti approvati dal Consiglio;
  3. cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
  4. sulla base delle esigenze risultanti dai programmi e progetti di lavoro, assegna il personale agli Uffici, informandone il Consiglio, e costituisce gruppi di lavoro tra il personale assegnato a differenti unità organizzative;
  5. provvede alle spese necessarie per l’ordinaria gestione dell’amministrazione, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio e secondo i criteri ed i limiti fissati nel regolamento concernente la disciplina contabile e nelle deliberazioni dell’Autorità;
  6. assicura, avvalendosi degli Uffici, dell’Autorità, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro congiunti, il controllo di gestione finalizzato a verificare l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa nonché la valutazione della performance dei dipendenti dell’Autorità in relazione alle attività svolte dal Nucleo di valutazione di cui al successivo articolo 26; dell’andamento del controllo di gestione risponde al Presidente e ne informa periodicamente il Consiglio;
  7. vigila, avvalendosi dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, sull’osservanza, da parte dei dipendenti, delle norme del regolamento del personale e delle altre disposizioni di servizio;
  8. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

4. In caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale è sostituito da un suo delegato.

Vigilanza e sanzioni

Ufficio Vigilanza e sanzioni

Svolge l’attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni regolatorie disposte dall’Autorità anche al fine dell’avvio dei relativi procedimenti sanzionatori o prescrittivi. Esso segnala al Collegio l’esigenza di nuovi provvedimenti o di modifica della regolazione esistente negli ambiti di competenza dell’Autorità.

Programma e coordina gli interventi di controllo e le ispezioni presso gli operatori anche sulla base di richieste di altri uffici, predisponendo a tal fine la documentazione propedeutica all’attività di vigilanza e controllo, nonché all’esito delle verifiche, i documenti di resoconto delle attività svolte.

Cura i provvedimenti sanzionatori, provvedendo altresì alla notifica dei relativi provvedimenti, nelle ipotesi contemplate nell’art. 37 del Decreto istitutivo, ivi compreso l’esercizio del potere di proporre ricorso ai sensi del comma 2, lettera n) del predetto articolo, in collaborazione con l’Ufficio Servizi e mercati retail.

Diritti degli utenti

Ufficio Diritti degli utenti

Valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione.

In relazione ai diversi tipi di servizio di trasporto e alle diverse infrastrutture, predispone l’analisi relativa al contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto tenuto conto anche dei miglioramenti da apportare alle carte dei servizi.

Segnala all’Ufficio Vigilanza e sanzioni eventuali casi reiterati di criticità al fine dell’avvio di procedimenti sanzionatori, fornendo indicazioni per la soluzione degli stessi.

Cura la trasmissione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato dei reclami attinenti a tematiche di competenza della stessa Autorità.

Servizi e mercati retail

Ufficio Servizi e mercati retail

Assicura, avvalendosi anche dell’Ufficio Affari economici, lo svolgimento delle funzioni inerenti l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei modi più efficienti per finanziarli.

Elabora le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionale e locale connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta.

Predispone, avvalendosi anche dell’Ufficio Affari legali e contenzioso, gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e definisce i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici.

Sviluppa, avvalendosi degli Uffici Diritti degli utenti e Affari legali e contenzioso, indirizzi per l’istituzione di procedure di conciliazione e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra esercenti ed utenti dei servizi di trasporto accessibili, efficaci ed economiche e ne monitora l’applicazione.

Svolge gli adempimenti istruttori connessi alle competenze dell’Autorità di cui all’articolo 37, comma 2, lettera m) del Decreto istitutivo.

Accesso alle infrastrutture

Accesso alle infrastrutture

Predispone le misure necessarie a garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazione, aeroporti e porti.

Elabora i criteri per l’adozione di tariffe, canoni, pedaggi nei diversi settori di trasporto, tenendo conto dell’efficienza produttiva delle gestioni e del contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori. Verifica la corretta applicazione dei predetti criteri da parte dei soggetti interessati.

Avvalendosi anche dell’Ufficio Affari legali e contenzioso, predispone gli schemi dei bandi delle gare per la concessione di costruzione e/o gestione delle infrastrutture.

Affari generali, amministrazione e personale

Ufficio Affari generali, amministrazione e personale

Provvede all’approvvigionamento di beni e servizi e alla conservazione dei beni necessari per il funzionamento dell’Autorità, curando i relativi adempimenti; sovraintende al funzionamento dei servizi ausiliari dell’Autorità.

Provvede al reclutamento del personale, al suo trattamento giuridico ed all’applicazione delle norme relative al rapporto di lavoro.

Assicura una gestione efficiente delle funzioni di Protocollo e di Segreteria degli organi di vertice.

Il dirigente ad esso preposto è individuato, di norma, quale datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Rileva i fabbisogni di formazione ed aggiornamento professionale e provvede alla formulazione dei relativi programmi annuali, d’intesa con le altre unità organizzative.

Predispone i documenti di bilancio, effettua il riscontro sulle operazioni di bilancio e di spesa con funzioni di verifica contabile. Provvede al trattamento economico e previdenziale dei Componenti e dei dipendenti. Svolge, con l’eventuale supporto delle altre unità organizzative competenti, le attività connesse al finanziamento dell’Autorità.

Assicura i rapporti con le organizzazioni sindacali.

Affari legali e contenzioso

Ufficio Affari legali e contenzioso

Assicura la qualità giuridica dei provvedimenti del Consiglio, coadiuva e supporta gli altri Uffici nella trattazione delle questioni giuridiche di loro competenza ed esprime pareri su specifiche questioni.

Cura i procedimenti contenziosi dell’Autorità, assicurando il coordinamento con l’Avvocatura Generale dello Stato e con le Avvocature Distrettuali dello Stato.

Segnala le eventuali criticità rilevanti ai fini della pianificazione delle attività dell’Autorità nelle materie di competenza.

Affari istituzionali e internazionali

Affari istituzionali e internazionali

Coadiuva il Presidente ed il Consiglio nell’attuazione degli indirizzi e delle iniziative dell’Autorità aventi ad oggetto le relazioni istituzionali, nazionali, europee ed internazionali, ivi compresa la cura dei protocolli di collaborazione con le altre istituzioni.

Coordina la partecipazione di rappresentanti dell’Autorità a tavoli e gruppi di lavoro organizzati da altre amministrazioni.

Cura l’organizzazione di eventi e l’attività di cerimoniale assicurandone il coordinamento.

Coordina la redazione della Relazione Annuale al Parlamento e ne cura la pubblicazione in collaborazione con l’Ufficio ICT.

Information and Communication Technology

Ufficio Information and Communication Technology

Elabora, realizza e gestisce l’architettura informatica dell’Autorità, ne garantisce la manutenzione e ne pianifica l’evoluzione per sostenere le future esigenze.

Garantisce l’erogazione dei servizi informatici e di telecomunicazione necessari alle attività dell’Autorità e degli uffici, ivi compreso il supporto tecnologico per le basi di dati informatiche e documentali e la loro integrazione con fonti esterne. Elabora i capitolati tecnici per l’approvvigionamento di beni e servizi.

Garantisce la sicurezza ed il trattamento dei dati sensibili e riservati nel rispetto degli obblighi di legge in materia.

Gestisce il sito web dell’Autorità ed assicura la pubblicazione dei provvedimenti dell’Autorità in collaborazione con il Portavoce.

Affari economici

Ufficio Affari economici

Elabora le metodologie ed i modelli di analisi economica e industriale dei settori e della struttura dei singoli mercati di intervento dell’Autorità e ne assicura l’implementazione.

Propone, avvalendosi anche degli Uffici Affari legali e contenzioso e Accesso alle infrastrutture, la determinazione dei criteri e dei modelli di contabilità regolatoria delle imprese. Propone, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle stesse.

Provvede, avvalendosi anche dell’Ufficio ICT, alla definizione e gestione delle basi di dati statistici e inerenti la contabilità regolatoria delle imprese ad essa soggette e ad assicurare la coerenza dei modelli economici adottati.

Elabora e fornisce tutti i dati statistici funzionali alle attività anche istituzionali e ai provvedimenti dell’Autorità, ivi compresa la relazione annuale al Parlamento.

Svolge attività di analisi e studio ivi comprese quelle di impatto della regolazione (AIR) e cura i rapporti con i centri di ricerca e l’accademia in materia di economia della regolazione.

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