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Home AutoritàChe cos’è l’AutoritàOrganigramma

Organigramma

Ultimo aggiornamento pubblicato il 15 settembre 2026

Presidente Segreteria del presidente Consiglio Advisory Board Consigliere giuridico Affari istituzionali, relazioni esterne e comunicazione COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ LEGISLATIVE, STUDI GIURIDICI E AFFARI PARLAMENTARI Segretario Generale Vice Segretario Generale INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONI E TRASFORMAZIONE DIGITALE AFFARI LEGALI E  CONTENZIOSO BILANCIO, CONTABILITÀ E AUTOFINANZIAMENTO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI E ALLE RETI AUTOSTRADALI Affari europei e internazionali ANALISI DEL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E IMPATTO DELLA REGOLAZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E PORTUALI CONCILIAZIONI E  CONTENUTO MINIMO  DEI DIRITTI DEGLI UTENTI DIRITTI  DEI PASSEGGERI VIGILANZA E  SANZIONI REGOLAZIONE ECONOMICA DEI SERVIZI DI MOBILITÀ Collegio dei revisori Nucleo di valutazione Garante etico Comitato unico di garanzia Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Responsabile della protezione dei dati
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L'Autorità

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Presidente

Presidente

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Autorità, convoca le riunioni del Consiglio, predisponendone l’ordine del giorno anche sulla base dell’articolo 5, e ne dirige i lavori; vigila sull’attuazione delle deliberazioni anche attraverso specifiche attività di audit interno.
  2. Il Presidente ha altresì la rappresentanza esterna dell’Autorità che cura e mantiene attraverso il Gabinetto, in conformità alle deliberazioni dell’Autorità.
  3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono assunte temporaneamente dal Componente con maggiore anzianità nell’incarico o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età.
Segreteria del Presidente
  1. La Segreteria del Presidente assicura il supporto organizzativo e operativo al Presidente nello svolgimento delle funzioni di sua spettanza, curando la gestione dell’agenda, la corrispondenza istituzionale, il raccordo con le strutture dell’Autorità e ogni ulteriore adempimento funzionale all’esercizio delle prerogative presidenziali. La Segreteria è composta da personale assegnato dal Segretario generale su indicazione del Presidente ed è coordinata da un Capo Segreteria, che opera alle dipendenze funzionali del Capo di Gabinetto ai sensi del comma 4.
  2. La Segreteria del Presidente assicura l’attività di protocollazione in accordo con la Direzione Informatica, telecomunicazioni e trasformazione digitale.
  3. Il Capo Segreteria coadiuva il Capo di Gabinetto nel coordinamento organizzativo del Gabinetto. In particolare:
  4. cura la gestione amministrativa e operativa delle autovetture di servizio ad uso degli Organi di vertice, definendo le modalità di utilizzo in coerenza con le finalità istituzionali, coordinando l’attività dell’autista assegnato, provvedendo al monitoraggio costante dell’impiego dei mezzi, alla rilevazione periodica dei dati di percorrenza e alla verifica della stretta rispondenza dell’utilizzo ai fini istituzionali, nonché curando, in raccordo con le Direzioni competenti, gli adempimenti contrattuali, assicurativi e manutentivi;
  5. predispone la documentazione relativa alle missioni e ai rimborsi del Presidente ai fini dei successivi adempimenti da parte delle Direzioni competenti;
  6. provvede agli ulteriori adempimenti organizzativi strumentali al funzionamento del Gabinetto, operando in raccordo con la Direzione Risorse umane e affari generali per i profili di competenza.
  7. Il Capo Segreteria risponde funzionalmente al Capo di Gabinetto. In caso di vacanza, le funzioni di Capo Segreteria sono assolte dal Capo di Gabinetto.
  8. L’incarico di Capo Segreteria è conferito con delibera del Consiglio, su proposta del Presidente, a un dipendente di ruolo dell’Autorità, ovvero a personale di altre amministrazioni pubbliche collocato in posizione di fuori ruolo o di comando, ovvero a soggetto assunto con contratto a tempo determinato. L’incarico, rinnovabile, ha durata massima sino alla scadenza del mandato del Presidente. L’incarico di Capo Segreteria non è computato nel numero massimo degli assistenti di cui all’articolo 11, comma 1.
Consiglio

Consiglio

  1. Il Consiglio è l’organo collegiale dell’Autorità ed esercita, nel rispetto del principio della separazione fra funzioni di indirizzo e controllo e di gestione, tutte le competenze affidate all’Autorità dal Decreto istitutivo, da altre norme di legge e dai regolamenti dell’Autorità.

Componenti

  1. Nella prima riunione alla quale partecipano, i Componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dall’articolo 37, comma 1-ter, del Decreto istitutivo.
  2. Ove risulti che un Componente versi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, l’Autorità, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’interessato, stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il quale egli può esercitare l’opzione tra l’incarico rivestito nell’Autorità e quello con esso incompatibile. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d’incompatibilità ovvero l’interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente o chi ne fa le veci provvede a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza.
  3. Al di fuori delle ipotesi previste dal comma 2, le dimissioni sono presentate al Consiglio e hanno effetto dalla data della loro accettazione da parte del Consiglio.
  4. Alle deliberazioni di cui ai commi precedenti l’interessato partecipa senza diritto di voto.
  5. In seguito all’accettazione delle dimissioni, nonché in caso di cessazione di un Componente per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Presidente o chi ne fa le veci provvede a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza.
Capo di Gabinetto

Capo di Gabinetto

  1. Il Capo di Gabinetto coadiuva e supporta il Presidente nello svolgimento delle attività e funzioni di sua spettanza, in particolare di quelle attinenti alla rappresentanza esterna e alla comunicazione; a tal fine coordina il Portavoce e gli assistenti del Presidente di cui all’articolo 11 nonché la Segreteria del Presidente di cui all’articolo 12 e coordina funzionalmente le Direzioni di cui agli articoli 23 e 24.
  2. Sovrintende alla predisposizione della Relazione annuale dell’Autorità. Assiste, di norma, alle riunioni del Consiglio.
  3. L’incarico di Capo di Gabinetto è conferito con delibera del Consiglio su proposta del Presidente ed ha durata sino alla scadenza del mandato del Presidente.
  4. Il Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dagli assistenti del Presidente e dal Portavoce di cui all’articolo 11, dalla Segreteria del Presidente di cui all’articolo 12, nonché dalle Direzioni di cui agli articoli 23 e 24.
  5. Per lo svolgimento delle attività di rappresentanza europea ed internazionale il Capo di Gabinetto si avvale della collaborazione della Direzione Affari europei e internazionali, della quale assicura il coordinamento funzionale per le attività di cui all’articolo 27, commi 1, 3, 4 e 5.
  6. Il personale di ruolo non di diretta collaborazione eventualmente assegnato al Gabinetto risponde funzionalmente al Capo di Gabinetto.
Assistenti e Portavoce
  1. Il Presidente e gli altri Componenti possono avvalersi, ciascuno, fino ad un numero massimo di tre unità di personale, scelte tra i dipendenti di ruolo dell’Autorità, di altre amministrazioni pubbliche ovvero assunti con contratto a tempo determinato, secondo le norme di diritto privato.
  2. Con le modalità di cui al comma 1, e informandone il Consiglio, il Presidente può individuare un Portavoce che cura i rapporti con gli organi di informazione, anche avvalendosi della Direzione Affari istituzionali, relazioni esterne e comunicazione. Il Portavoce assicura, in raccordo con la predetta Direzione, il coordinamento funzionale e operativo dell’Unità di cui all’articolo 24, comma 6.
  3. Gli incarichi sono conferiti dal Consiglio su proposta del Segretario generale formulata su indicazione del Presidente o del Componente interessato; la durata massima dell’incarico è, per il Portavoce e gli assistenti del Presidente, sino alla scadenza del mandato del Presidente, e, per gli assistenti degli altri Componenti, sino alla scadenza del mandato del Componente che li ha indicati.
Direzione Coordinamento delle attività legislative, studi giuridici e affari parlamentari
  1. La Direzione Coordinamento delle attività legislative, studi giuridici e affari parlamentari risponde funzionalmente al Capo di Gabinetto e assicura supporto istituzionale al Presidente e al Consiglio nelle materie concernenti il monitoraggio normativo, gli studi giuridici di carattere generale o di alto rilievo istituzionale, i rapporti con il Parlamento e la predisposizione degli atti di segnalazione e consultivi dell’Autorità su atti normativi.
  2. La Direzione opera, in raccordo con la Direzione Affari legali e contenzioso e con la Direzione Affari europei e internazionali, sulle questioni eurounitarie e legislative di rilievo istituzionale, predisponendo note tecnico-giuridiche, studi e contributi a supporto delle posizioni dell’Autorità.
  3. Predispone studi giuridici su tematiche di interesse istituzionale e promuove la partecipazione dell’Autorità al dibattito scientifico in ambito accademico e istituzionale, anche attraverso la pubblicazione di contributi e la collaborazione con centri di ricerca e università.
  4. Studia l’evoluzione del quadro normativo eurounitario e nazionale nei settori di interesse dell’Autorità, anche con riferimento alla fase ascendente del diritto dell’Unione europea e al programma di lavoro della Commissione europea, predisponendo schede di sintesi, note illustrative e proposte tecnico-giuridiche.
  5. Svolge attività di analisi della legislazione negli ambiti di competenza dell’Autorità, valutando i possibili impatti dei testi normativi – ivi inclusi proposte e disegni di legge, decreti-legge e decreti legislativi, regolamenti e direttive dell’Unione europea – sull’attività regolatoria e di vigilanza dell’Autorità.
  6. Cura, in collaborazione con le unità organizzative competenti per materia, la predisposizione degli atti di segnalazione a Governo e Parlamento e degli atti consultivi sugli atti normativi primari e secondari, svolgendo altresì il monitoraggio degli esiti degli interventi.
  7. Segue i lavori parlamentari assicurando l’informativa sulle iniziative legislative di rilievo per l’Autorità e cura, in collaborazione con le Direzioni competenti per materia, la predisposizione degli elementi di riscontro agli atti di sindacato ispettivo e dei contributi a supporto delle audizioni parlamentari, per i profili normativi e istituzionali.
Segretario generale

Segretario Generale

  1. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio; l’incarico ha la durata di tre anni.
  2. Il Segretario generale sovrintende al funzionamento della Struttura e ne risponde al Presidente ai sensi dell’articolo 37, comma 1-bis, ultimo periodo, del Decreto istitutivo. Assicura altresì ai Componenti ogni collaborazione nello svolgimento dei loro compiti.
  3. Ai fini di cui al comma 2, il Segretario generale, in particolare:
    1. esercita il coordinamento dell’attività della Struttura di cui all’articolo 17, comma 1, ferma restando la dipendenza funzionale dal Capo di Gabinetto delle Direzioni di cui agli articoli 23 e 24, verificando la completezza degli atti, dei documenti e delle proposte di deliberazione da trasmettere al Consiglio nonché controllando e valutando l’attività dei dirigenti responsabili;
    2. cura il processo di pubblicazione degli atti approvati dal Consiglio;
    3. cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
    4. assegna gli obiettivi ai dirigenti e al personale alle dirette dipendenze, nonché, sentito il Capo di Gabinetto, ai responsabili delle Direzioni di cui agli articoli 23 e 24, alla segreteria del Presidente e al personale di cui all’articolo 10, comma 6, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione della performance;
    5. sulla base delle esigenze risultanti dai programmi e progetti di lavoro, assegna il personale alla Struttura, informandone il Presidente, e costituisce gruppi di lavoro tra il personale assegnato a differenti unità organizzative;
    6. provvede alle spese necessarie per l’ordinaria gestione dell’amministrazione, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio e secondo i criteri ed i limiti fissati nel regolamento concernente la disciplina contabile e nelle deliberazioni dell’Autorità;
    7. assicura, avvalendosi della Struttura dell’Autorità, il controllo di gestione finalizzato a verificare l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa nonché la valutazione della performance dei dipendenti dell’Autorità in relazione alle attività svolte dal Nucleo di valutazione; dell’andamento del controllo di gestione risponde al Presidente e ne informa periodicamente il Consiglio;
    8. vigila, avvalendosi della Direzione Risorse umane e affari generali, sull’osservanza, da parte dei dipendenti, delle norme del regolamento del personale e delle altre disposizioni di servizio;
    9. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.
  4. Per lo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, il Segretario generale può avvalersi di personale di staff e di segreteria a lui direttamente assegnato, nonché delle Unità collocate in staff al medesimo ai sensi del presente Regolamento.
  5. In caso di assenza o impedimento, il Segretario generale è sostituito dal Vice Segretario generale, o, ove non nominato, da un dirigente delegato dal Segretario stesso.
Direzione Affari istituzionali, relazioni esterne e comunicazione
  1. La Direzione Affari istituzionali, relazioni esterne e comunicazione risponde funzionalmente al Capo di Gabinetto e coadiuva direttamente il Presidente e il Gabinetto nei rapporti istituzionali esterni, nelle attività di comunicazione istituzionale, nella preparazione degli interventi pubblici e nelle attività di cerimoniale e rappresentanza.
  2. Cura la comunicazione dell’Autorità presso le Istituzioni e presso il pubblico, attraverso i media, il web e gli altri canali di comunicazione, sviluppando iniziative di comunicazione esterna tese a informare sull’attività e sulle linee d’azione dell’Autorità.
  3. Cura, in raccordo con le unità organizzative competenti, le interlocuzioni istituzionali con il Parlamento, il Governo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, le Regioni e gli enti territoriali, nonché con le altre Autorità amministrative indipendenti, le università e gli altri organismi nazionali, anche attraverso la partecipazione a tavoli tecnici e gruppi di lavoro istituzionali.
  4. Cura l’organizzazione di eventi a rilevanza esterna nel rispetto delle strategie e delle politiche istituzionali dell’Autorità, anche in raccordo con la Direzione Affari europei e internazionali per le iniziative aventi profili eurounitari o internazionali, e svolge l’attività di cerimoniale.
  5. Assicura il supporto organizzativo e redazionale alla predisposizione della Relazione annuale dell’Autorità, coordinando la raccolta e l’armonizzazione dei contributi delle diverse unità organizzative, sotto la sovrintendenza del Capo di Gabinetto e in collaborazione con la Direzione Informatica, telecomunicazioni e trasformazione digitale per i profili di competenza.
  6. Nell’ambito della Direzione è istituita l’Unità Stampa, quale articolazione speciale non dirigenziale preposta al supporto operativo per le attività previste dai successivi commi 7, 8 e 9. Al fine di garantire l’omogeneità e la tempestività dell’azione comunicativa dell’Autorità, il coordinamento funzionale e operativo delle attività della predetta Unità è affidato al Portavoce di cui all’articolo 11, che opera in costante raccordo con il responsabile della Direzione, fatte salve le competenze di quest’ultimo in materia di gestione del personale e delle risorse assegnate. L’Unità assicura la coerenza dei messaggi istituzionali, in attuazione degli indirizzi del Presidente e del Consiglio.
  7. Elabora il piano editoriale e i contenuti informativi relativi alla comunicazione istituzionale dell’Autorità, ivi inclusi quelli destinati al sito web istituzionale e alla gestione dei principali social network, avvalendosi della Direzione Informatica, telecomunicazioni e trasformazione digitale per la gestione tecnica delle relative piattaforme.
  8. Supporta il Gabinetto nelle attività di comunicazione istituzionale e nei rapporti con la stampa e gli altri organi di informazione, provvedendo, sotto la supervisione del Portavoce, alla predisposizione e diffusione dei comunicati stampa del Presidente e dell’Autorità, all’organizzazione di conferenze stampa e interviste e alla preparazione degli interventi del Presidente e dei Componenti nei rapporti con i media.
  9. Propone e sviluppa, di concerto con le unità organizzative competenti, iniziative di comunicazione interna tese a promuovere il senso di appartenenza e la condivisione di principi e valori comuni.
Vice Segretario generale

Vice Segretario generale

  1. Il Consiglio può procedere alla nomina di un Vice Segretario generale; in tal caso il relativo incarico, che individua le funzioni da delegare, è conferito su proposta del Segretario generale, ed ha una durata non superiore a tre anni.

 

Advisory board

Advisory board

  1. Svolge funzioni consultive su temi e materie indicati dal Consiglio ed è costituito da esperti di comprovata esperienza ed autorevolezza nelle materie di competenza dell’Autorità.
  2. Si compone di un massimo di dieci esperti di cui almeno uno con funzioni di coordinatore. Il coordinatore e gli altri esperti del Board sono nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente, e durano in carica tre anni.
  3. Gli esperti non possono, a pena di decadenza, essere dipendenti di istituzioni governative o di enti pubblici cui siano attribuite competenze concorrenti con quelle dell’Autorità o di imprese operanti nel settore dei trasporti.
  4. È fatto obbligo a ciascuno degli esperti di informare il Consiglio circa la titolarità di incarichi o collaborazioni professionali nei settori da essa regolati. Il Consiglio può rimuovere gli esperti in caso di conflitto di interesse.
Consigliere giuridico

Consigliere giuridico

  1. Il Consigliere giuridico collabora direttamente con il Consiglio; rende pareri su ogni questione o affare, anche di carattere istruttorio, che gli sia sottoposto dal Consiglio ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal Consiglio.
  2. L’incarico di Consigliere giuridico è conferito dal Consiglio per la durata di tre anni ai soggetti in possesso dei requisiti all’uopo previsti dal Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità.
Collegio dei revisori

Collegio dei Revisori

  1. Effettua il riscontro degli atti della gestione finanziaria, con particolare riguardo alle procedure contrattuali e formula le proprie osservazioni. Svolge, almeno una volta ogni tre mesi, verifiche di cassa e di bilancio.
  2. Esprime in apposita relazione parere sul progetto di bilancio preventivo e sul rendiconto annuale, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti nel rendiconto stesso con le scritture contabili e alla regolarità delle procedure di gestione.
  3. È composto da un presidente di sezione o un consigliere della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede, e da due membri scelti tra magistrati della Corte dei conti, tra professori universitari ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, tra dirigenti dello Stato, in servizio o in quiescenza, o tra persone in possesso di specifica professionalità iscritte al registro dei revisori contabili.
  4. Il presidente ed i membri del Collegio sono nominati con deliberazione del Consiglio. L’incarico ha la durata di tre anni, rinnovabile una sola volta.
  5. La presenza alle riunioni del Collegio può avvenire anche mediante collegamento da remoto, con strumenti di comunicazione audiovisivi in grado di assicurare l’identificazione dei partecipanti e la loro effettiva partecipazione, nonché la riservatezza della seduta.
Garante etico

Garante etico

  1. Rende pareri, anche in relazione a casi concreti concernenti l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni contenute nel Codice etico adottato dal Consiglio.
  2. È nominato dal Consiglio per la durata di tre anni.
Nucleo di valutazione

Nucleo di valutazione

  1. Svolge attività di valutazione e controllo strategico finalizzato alla verifica delle scelte operative effettuate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio. Esso riferisce al Consiglio almeno semestralmente.
  2. Propone al Consiglio i criteri e le metodologie di valutazione dei dipendenti dell’Autorità.
  3. Su richiesta del Consiglio, può contribuire all’individuazione degli obiettivi e dei programmi di attività funzionali al raggiungimento di tali obiettivi.
  4. È composto di tre membri nominati dal Consiglio per la durata di tre anni.
Comitato Unico di Garanzia
  1. In conformità alla normativa vigente, è istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
  2. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da un componente effettivo e un supplente designato da ciascuna delle OO.SS. rappresentative presso l’Autorità, e da un pari numero di rappresentanti nominati dall’Autorità tra il personale di ruolo dotato di adeguata professionalità nelle materie di competenza. Il Presidente del CUG è individuato dall’Autorità.
  3. Il Comitato esercita i compiti propositivi, consultivi e di verifica previsti dalla normativa vigente e, in particolare:
    1. redige annualmente una relazione sulla situazione del personale dell’Autorità, riferita all’anno precedente;
    2. esprime pareri obbligatori sui piani di formazione e sulle modalità di conciliazione vita-lavoro.
  4. Ai componenti del CUG è garantito l’accesso ai dati, ai documenti e alle informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. L’attività dei componenti è svolta in orario di servizio e considerata a tutti gli effetti attività di ufficio; l’Autorità mette a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie al corretto funzionamento dell’organismo.
  5. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e l’incarico è rinnovabile una sola volta. Il CUG è composto da un numero massimo di dodici componenti, nel rispetto del principio di composizione paritetica.
  6. Le modalità di funzionamento del CUG sono disciplinate da un apposito regolamento interno, predisposto dal medesimo Comitato a seguito del formale insediamento ed approvato dal Consiglio nel rispetto della normativa vigente.
  7. Il CUG opera in raccordo con le Direzioni competenti dell’Autorità per le materie attinenti al benessere organizzativo, alle pari opportunità e alla prevenzione delle discriminazioni.
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Responsabile della protezione dei dati

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Responsabile della protezione dei dati

  1. L’Autorità nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), individuato, di norma, tra i dirigenti di ruolo dell’Autorità, che cura, coordina e controlla l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di prevenzione della corruzione e in tema di trasparenza. L’incarico di RPCT ha durata triennale, rinnovabile una sola volta.
  2. Il RPCT opera in posizione di autonomia e indipendenza funzionale, con poteri di impulso, proposta, vigilanza e controllo, e riferisce al Consiglio sull’attività svolta e sulle eventuali criticità riscontrate.
  3. L’Autorità assicura al RPCT adeguato supporto organizzativo, informativo e strumentale, anche mediante la collaborazione della Direzione Risorse umane e affari generali, al fine di garantire l’effettivo svolgimento delle funzioni attribuite.
  4. L’Autorità nomina il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. L’incarico, di durata biennale rinnovabile, può essere conferito a personale interno in possesso dei requisiti di cui all’art. 37, par. 5, del medesimo Regolamento, ovvero a soggetto esterno.
  5. La nomina del RPD è comunicata al Garante per la protezione dei dati personali nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente. I dati di contatto del RPD sono resi conoscibili secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.
  6. Il RPCT e il RPD, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, collaborano con la struttura dell’Autorità per assicurare il coordinamento tra gli obblighi in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e protezione dei dati personali, fermo restando il rispetto delle rispettive attribuzioni e responsabilità.
  7. Il RPCT e il RPD sono nominati dal Consiglio su proposta del Segretario generale.
Direzione Accesso alle infrastrutture aeroportuali e alle reti autostradali
  1. Predispone le misure necessarie a garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture aeroportuali e alle reti autostradali, nonché, in collaborazione con la Direzione Accesso alle infrastrutture ferroviarie e portuali, quelle in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti.
  2. Definisce, avvalendosi anche del supporto delle Unità di cui agli articoli 19 e 20, i criteri per la fissazione di tariffe, canoni, pedaggi relativi all’utilizzo delle infrastrutture aeroportuali e autostradali, tenendo conto dell’efficienza produttiva delle gestioni e del contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori.
  3. Avvalendosi del supporto delle Unità di cui agli articoli 19 e 20 nonché della Direzione Affari legali e contenzioso, predispone gli schemi delle concessioni per la costruzione e/o gestione delle infrastrutture autostradali e dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i relativi concessionari.
  4. Monitora lo stato di attuazione degli atti e degli interventi di propria competenza e trasmette alla Direzione Analisi del funzionamento dei mercati e impatto della regolazione i dati, gli elementi informativi e le risultanze istruttorie necessari allo svolgimento delle attività di AIR e VIR di cui all’articolo 29, comma 2.
  5. Per i profili di monitoraggio economico-finanziario dei settori regolati di competenza, la Direzione opera in raccordo con l’Unità di monitoraggio della regolazione economica alla quale compete, ai sensi dell’articolo 19, il presidio unitario del monitoraggio per l’Autorità nonché il coordinamento metodologico e informativo delle relative attività, ferma restando la titolarità delle funzioni istruttorie e procedimentali in capo alla Direzione.
Direzione Accesso alle infrastrutture ferroviarie e portuali
  1. Predispone le misure necessarie a garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie e portuali, nonché, in collaborazione con la Direzione Accesso alle infrastrutture aeroportuali e alle reti autostradali, quelle in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti.
  2. Definisce, avvalendosi anche del supporto delle Unità di cui agli articoli 19 e 20, i criteri per la fissazione di tariffe, canoni, pedaggi relativi all’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie e portuali, tenendo conto dell’efficienza produttiva delle gestioni e del contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori.
  3. Assicura, sentita l’Unità di raccolta, analisi ed elaborazione dati, di cui all’articolo 20, lo svolgimento delle attività di collaborazione istituzionale funzionali al rilascio di concessioni di aree e banchine in ambito portuale, avvalendosi altresì del supporto della medesima Unità per le attività di natura tecnico-economica connesse.
  4. Monitora lo stato di attuazione degli atti e degli interventi di propria competenza e trasmette alla Direzione Analisi del funzionamento dei mercati e impatto della regolazione i dati, gli elementi informativi e le risultanze istruttorie necessari allo svolgimento delle attività di AIR e VIR di cui all’articolo 29, comma 2.
  5. Per i profili di monitoraggio economico-finanziario dei settori regolati di competenza, la Direzione opera in raccordo con l’Unità di monitoraggio della regolazione economica alla quale compete, ai sensi dell’articolo 19, il presidio unitario del monitoraggio per l’Autorità nonché il coordinamento metodologico e informativo delle relative attività, ferma restando la titolarità delle funzioni istruttorie e procedimentali in capo alla Direzione.
Direzione Affari europei e internazionali
  1. Collabora con il Capo di Gabinetto nelle attività di rappresentanza europea e internazionale. Assicura l’attuazione degli indirizzi e delle iniziative dell’Autorità aventi ad oggetto i rapporti con gli organismi eurounitari e, in generale, le relazioni internazionali, ivi compresa la stipula di accordi e/o protocolli di collaborazione ad essi funzionali. La Direzione assicura altresì il supporto tecnico alle attività di rappresentanza europea e internazionale del Presidente, in raccordo con il Capo di Gabinetto.
  2. In collaborazione con le unità organizzative competenti per materia cura e coordina la predisposizione dei contributi dell’Autorità funzionali a rappresentarne la posizione presso gli organismi eurounitari, nonché con le reti europee ed internazionali dei regolatori.
  3. Predispone il piano della presenza europea e internazionale dell’Autorità e coordina la partecipazione di rappresentanti dell’Autorità a tavoli e gruppi di lavoro europei ed internazionali.
  4. Coordina le attività finalizzate alla cooperazione bilaterale e multilaterale con altre istituzioni ed organismi internazionali ed eurounitari predisponendo i testi dei relativi accordi e/o protocolli di collaborazione, ove previsti.
  5. Cura i rapporti con l’Advisory Board.
  6. Cura la trattazione delle questioni attinenti alla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea e, in particolare, di quelle attinenti alle procedure di infrazione e ai casi EU-Pilot della Commissione, avvalendosi della collaborazione delle unità organizzative competenti per materia.
  7. Assicura la necessaria e adeguata informativa in caso di adozione di iniziative e/o provvedimenti in ambito eurounitario, riconducibili alle competenze attribuite all’Autorità e garantisce l’informazione preventiva e successiva sulle attività svolte, anche nell’interesse delle altre unità organizzative dell’Autorità.
  8. Svolge il monitoraggio delle iniziative europee e internazionali concernenti i settori di competenza dell’Autorità nonché dell’attuazione delle convenzioni internazionali, predisponendo gli atti necessari alla partecipazione.
  9. Svolge il monitoraggio del calendario dei lavori di interesse delle principali Istituzioni europee e internazionali in tutti i settori di competenza e per le finalità dell’Autorità, promuovendo e curando la partecipazione dell’Autorità a iniziative e progetti europei e internazionali nei settori di competenza.
  10. Analizza e propone modalità di implementazione di prassi regolatorie adottate in altri Paesi nei settori di competenza dell’Autorità, avvalendosi della collaborazione delle unità organizzative competenti per materia.
  11. Cura la traduzione e la revisione linguistica di testi e documenti prodotti dall’Autorità anche in relazione alla loro pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Autorità.
Direzione Affari legali e contenzioso
  1. Esprime proprie valutazioni sulla legittimità dei provvedimenti del Consiglio apponendo un “visto” sulle proposte delle Direzioni nei casi previsti dalla disciplina interna. Coadiuva e supporta le altre Direzioni nella trattazione delle questioni giuridiche di loro competenza ed esprime pareri su specifiche questioni.
  2. Cura i procedimenti contenziosi dell’Autorità, ivi incluso l’eventuale esercizio dei poteri di cui all’articolo 37, comma 2, lettera n) del Decreto istitutivo, ed assicura, per la relativa gestione, il coordinamento con l’Avvocatura Generale dello Stato e con le Avvocature Distrettuali dello Stato.
  3. Può rappresentare direttamente l’Autorità nei giudizi dinanzi alle Corti di giustizia tributaria su delega del Presidente e con la collaborazione della Direzione Bilancio, contabilità e autofinanziamento.
  4. Valuta, sentita la Direzione Coordinamento delle attività legislative, studi giuridici e affari parlamentari e la Direzione Affari europei e internazionali nonché le Direzioni competenti per materia, le cause pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea nelle materie di competenza dell’Autorità ai fini della formulazione dell’eventuale proposta di intervento in giudizio da parte del Governo italiano.
  5. Assicura il supporto giuridico nella predisposizione dei pareri dell’Autorità da parte delle unità organizzative competenti per materia.
  6. Evidenzia eventuali criticità rilevanti di carattere giuridico-normativo riscontrate nelle materie di competenza dell’Autorità, informandone la Direzione Coordinamento delle attività legislative, studi giuridici e affari parlamentari.

 

Direzione Analisi del funzionamento dei mercati e impatto della regolazione
  1. Studia lo stato e l’evoluzione dei mercati dei trasporti, anche di quelli emergenti; provvede all’analisi dei relativi dati statistici pubblici.
  2. Svolge attività di analisi (AIR) e di verifica (VIR) di impatto delle misure di regolazione dell’Autorità, e predispone i documenti relativi avvalendosi della collaborazione delle Direzioni competenti per materia.
  3. Cura i rapporti con i centri di ricerca e l’accademia, al fine di segnalare alle Direzioni competenti per materia le migliori pratiche esistenti a livello internazionale.
  4. Cura, sentite le Direzioni competenti, le attività relative all’esame dell’equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 12, commi 5 e ss., del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112.
  5. Cura il monitoraggio sistemico delle dinamiche competitive nei mercati della mobilità e la valutazione ex-post dell’impatto macroeconomico dei modelli di regolazione adottati dall’Autorità, ferma restando la competenza dell’Unità di monitoraggio della regolazione economica sui profili economico-finanziari.
  6. Segnala al Segretario generale le esigenze di indagini conoscitive da parte dell’Autorità e, ove le stesse siano avviate con delibera del Consiglio, ne promuove e cura lo svolgimento, in raccordo con le Direzioni competenti per materia e con le Unità di cui agli articoli 19 e 20, al fine di acquisire elementi conoscitivi, economici e regolatori sullo stato, sull’evoluzione e sul funzionamento dei mercati dei trasporti, anche ai fini della definizione di nuove misure di regolazione, dell’attivazione di strumenti di enforcement, nonché della verifica degli assetti concorrenziali e della valutazione dell’impatto della regolazione.
  7. Svolge funzioni di osservatorio sulle procedure di gara e sugli affidamenti, limitatamente ai profili di analisi macroeconomica, competitiva e di funzionamento dei mercati, analizzandone gli aspetti e gli impatti macroeconomici sul settore di riferimento. In tale ambito, monitora le dinamiche industriali e il livello di contendibilità dei mercati e l’efficienza economica. A tal fine, opera in raccordo con le Direzioni competenti per materia, ferma restando la titolarità delle rispettive funzioni istruttorie, e le competenze della

 

Direzione Bilancio, contabilità e autofinanziamento
  1. Provvede, anche attraverso il supporto delle altre Direzioni, alla predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e delle relative variazioni, incluso l’assestamento di bilancio, nonché alla predisposizione del rendiconto finanziario.
  2. Assicura la regolarità contabile e la copertura finanziaria dei provvedimenti del Consiglio comportanti spesa.
  3. Provvede alla gestione delle risorse finanziarie, con particolare riferimento all’accertamento contabile delle entrate, all’emissione delle reversali di incasso, alla riscossione coattiva, alla registrazione degli impegni, al riscontro contabile degli atti di spesa e di liquidazione, alla gestione del servizio di cassa e alla emissione dei mandati di pagamento.
  4. Cura i rapporti con il Collegio dei revisori, con la Banca d’Italia e con l’Istituto di credito cassiere, nonché le comunicazioni verso la Corte dei conti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e gli altri organismi pubblici.
  5. Provvede a tutti gli adempimenti necessari ai fini dell’adozione della delibera annuale in materia di contributo per il funzionamento dell’Autorità.
  6. Gestisce i rapporti con gli operatori economici ai fini dell’assolvimento degli obblighi dichiarativi e contributivi in materia di contributo per il funzionamento dell’Autorità e attua, con l’eventuale supporto delle altre Direzioni dell’Autorità, le azioni di controllo, formale e sostanziale, sul corretto assolvimento degli stessi, anche al fine del recupero degli omessi versamenti.
  7. Gestisce le procedure di rimborso agli operatori economici in materia di contributo per il funzionamento dell’Autorità.
Direzione Risorse umane e affari generali
  1. Provvede all’analisi dei fabbisogni di personale e al relativo reclutamento.
  2. Cura il trattamento giuridico del personale, l’applicazione delle norme relative al rapporto di lavoro e il trattamento economico, pensionistico e previdenziale degli organi di vertice e del personale, ivi compresa la gestione del trattamento di missione e trasferta, del servizio di mensa o sostitutivo, dei rimborsi relativi al personale comandato e gli adempimenti fiscali e contributivi relativi agli emolumenti corrisposti.
  3. Provvede a programmare e attuare le azioni di sviluppo del personale, rilevando i fabbisogni di formazione ed aggiornamento professionale, sentite le altre Direzioni.
  4. Promuove il benessere organizzativo, attraverso l’applicazione degli istituti di conciliazione vita-lavoro, l’adozione di piani sanitari e di altre forme di welfare.
  5. Cura i rapporti con il Nucleo di valutazione, nonché le comunicazioni verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e gli altri organismi pubblici in materia di personale.
  6. Garantisce la corretta attuazione del ciclo di gestione e di valutazione delle prestazioni del personale nonché del procedimento inerente alle progressioni di carriera.
  7. Il dirigente ad essa preposto è individuato, di norma, quale datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; attua le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ivi previste.
  8. Assicura i rapporti con le organizzazioni sindacali e il supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
  9. Rileva e definisce, avvalendosi del supporto delle altre Direzioni eventualmente interessate, i fabbisogni di beni e servizi. Cura le procedure amministrative di acquisizione di beni e servizi dell’Autorità e la gestione dei relativi contratti, con esclusione di quelle relative alle acquisizioni di beni e servizi informatici, infrastrutture tecnologiche e servizi digitali, per le quali assicura il supporto amministrativo alla competente Direzione Informatica, telecomunicazioni e trasformazione digitale.
  10. Cura tutti gli adempimenti necessari per la gestione dei locali destinati ad accogliere le sedi dell’Autorità, la gestione logistica e i relativi interventi concernenti tali immobili, nonché la conservazione dei beni necessari per il funzionamento dell’Autorità, comprensiva dei relativi adempimenti inventariali; sovrintende al funzionamento dei servizi ausiliari dell’Autorità.
Direzione Conciliazioni e contenuto minimo dei diritti degli utenti
  1. In relazione ai diversi tipi di servizio di trasporto e alle diverse infrastrutture, predispone, sentite le altre Direzioni competenti per materia, le misure necessarie a garantire il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; valuta i miglioramenti da apportare alle carte dei servizi adottate dalle imprese oggetto di regolazione.
  2. Predispone la disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori e svolge le attività connesse alla relativa attuazione; cura la gestione dell’elenco di competenza degli organismi ADR di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  3. Promuove, unitamente alla Direzione Diritti dei passeggeri, la conoscenza dei diritti dei passeggeri e degli utenti, in collaborazione con la Direzione Affari istituzionali, relazioni esterne e comunicazione e la Direzione Informatica, telecomunicazioni e trasformazione digitale, per i profili di rispettiva competenza.
  4. Monitora lo stato di attuazione degli atti e degli interventi di propria competenza e trasmette alla Direzione Analisi del funzionamento dei mercati e impatto della regolazione i dati, gli elementi informativi e le risultanze istruttorie necessari allo svolgimento delle attività di AIR e VIR di cui all’articolo 29, comma 2.
Direzione Diritti dei passeggeri
  1. Valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei diritti riconosciuti ai passeggeri dai regolamenti dell’Unione europea nonché dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, segnalando alla Direzione Vigilanza e sanzioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, eventuali casi di interesse per i seguiti di competenza.
  2. Svolge l’attività preistruttoria in materia di diritti riconosciuti ai passeggeri dai regolamenti dell’Unione europea e dalla relativa disciplina sanzionatoria nazionale, proponendo l’eventuale avvio di procedimento sanzionatorio; vigila sulla corretta applicazione di tali regolamenti ed effettua monitoraggi sui servizi di cui ai regolamenti stessi, per quanto ivi previsto; relaziona al Consiglio con cadenza trimestrale sugli esiti dell’attività di competenza.
  3. Cura la trasmissione alle altre Autorità amministrative indipendenti, pubbliche amministrazioni o a enti, dei reclami e delle istanze relative a tematiche di competenza degli stessi.
  4. Promuove, unitamente alla Direzione Conciliazioni e contenuto minimo dei diritti degli utenti, la conoscenza dei diritti dei passeggeri e degli utenti, in collaborazione con la Direzione Affari istituzionali, relazioni esterne e comunicazione e la Direzione Informatica, telecomunicazioni e trasformazione digitale, per i profili di rispettiva competenza.
Direzione Informatica, telecomunicazioni e trasformazione digitale
  1. Cura la progettazione, lo sviluppo e la gestione dell’architettura digitale dell’Autorità, assicurandone l’evoluzione tecnologica in coerenza con gli obiettivi istituzionali e con le normative vigenti in materia di digitalizzazione della PA.
  2. Assicura la conduzione e il funzionamento delle infrastrutture informatiche e dei sistemi di telecomunicazione dell’Autorità, garantendone affidabilità, continuità operativa, sicurezza e interoperabilità. Cura la progettazione, la gestione e l’evoluzione delle basi di dati e dei sistemi documentali dell’Autorità, assicurandone la qualità, la sicurezza e la valorizzazione del patrimonio informativo, nonché l’integrazione con fonti esterne. Promuove l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative a supporto della trasformazione digitale, del miglioramento continuo dei processi operativi e amministrativi e dello sviluppo dei servizi digitali erogati dall’Autorità. Cura la programmazione dei fabbisogni tecnologici dell’Autorità e gestisce le acquisizioni relative ai beni e servizi informatici, alle infrastrutture tecnologiche e ai servizi digitali, assicurando la coerenza delle scelte tecnologiche con l’architettura dei sistemi informativi, i requisiti di sicurezza informatica e gli indirizzi di trasformazione digitale dell’Autorità, avvalendosi del supporto amministrativo delle strutture competenti per gli adempimenti procedurali. Nell’ambito delle relative procedure il Direttore della Direzione può svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi della normativa vigente.
  3. Definisce e attua le politiche di sicurezza informatica e di protezione delle infrastrutture e dei sistemi digitali dell’Autorità, assicurando il presidio tecnico delle misure di sicurezza e collaborando, per i profili di protezione dei dati personali, con il Responsabile della protezione dei dati (RPD).
  4. Assicura la gestione tecnica e infrastrutturale del sito web istituzionale e degli altri canali digitali dell’Autorità, garantendone funzionamento, sicurezza, aggiornamento tecnologico e accessibilità, in attuazione delle indicazioni editoriali e dei contenuti definiti dalla Direzione Affari istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.
  5. Assicura la pubblicazione dei provvedimenti dell’Autorità in conformità alle indicazioni ricevute dal Segretario generale, nonché la gestione delle funzioni di protocollo.
  6. Svolge i compiti e le funzioni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inerenti alla transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità.
Direzione Regolazione economica dei servizi di mobilità
  1. Assicura, avvalendosi anche del supporto dell’Unità di raccolta, analisi ed elaborazione dati, di cui all’articolo 20, lo svolgimento delle funzioni inerenti all’individuazione dei lotti di affidamento e degli ambiti di servizio pubblico e dei modi più efficienti per finanziarli, nonché la definizione dei criteri tariffari da applicare ai servizi soggetti a obblighi di servizio pubblico.
  2. Elabora, sentite le altre unità organizzative di regolazione competenti per materia, le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionale e locale connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta.
  3. Predispone, avvalendosi anche della Direzione Affari legali e contenzioso, gli schemi per la redazione dei bandi relativi alle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto e degli schemi di convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare, nonché per la redazione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house e definisce i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici. Nell’ambito dei medesimi schemi, definisce le modalità per promuovere l’equilibrio finanziario, l’efficienza e l’efficacia dei servizi e la trasparenza contabile delle compensazioni per obblighi di servizio pubblico, avvalendosi anche del supporto dell’Unità di raccolta, analisi ed elaborazione dati, di cui all’articolo 20.
  4. Svolge le funzioni istruttorie connesse all’applicazione delle misure regolatorie adottate in materia di accesso alle autostazioni e di trasporto pubblico, con particolare riferimento all’efficienza delle gestioni e alle condizioni minime di qualità dei servizi nei contratti di servizio.
  5. Effettua le attività di monitoraggio e verifica di cui all’articolo 37, comma 2, lettera m) del Decreto istitutivo.
  6. Cura il coordinamento tra la regolazione dell’Autorità e le norme nazionali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
  7. Supporta la Direzione Analisi del funzionamento dei mercati e impatto della regolazione nelle attività relative all’esame dell’equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico di cui all’articolo 29, comma 4.
  8. Monitora lo stato di attuazione degli atti e degli interventi di propria competenza e trasmette alla Direzione Analisi del funzionamento dei mercati e impatto della regolazione i dati, gli elementi informativi e le risultanze istruttorie necessari allo svolgimento delle attività di AIR e VIR di cui all’articolo 29, comma 2.
  9. Per i profili di monitoraggio economico-finanziario dei settori regolati di competenza, ivi incluse le attività di cui al comma 5, la Direzione opera in raccordo con l’Unità di monitoraggio della regolazione economica, alla quale compete, ai sensi dell’articolo 19, il presidio unitario del monitoraggio per l’Autorità nonché il coordinamento metodologico e informativo delle relative attività, ferma restando la titolarità delle funzioni istruttorie e procedimentali in capo alla Direzione.
Direzione Vigilanza e sanzioni
  1. Svolge l’attività di vigilanza di competenza dell’Autorità anche al fine dell’avvio dei relativi procedimenti sanzionatori, prescrittivi o cautelari.
  2. Programma e coordina gli interventi di controllo e le ispezioni presso gli operatori anche sulla base di richieste di altri uffici, predisponendo a tal fine la documentazione propedeutica all’attività di vigilanza e controllo, nonché, all’esito delle verifiche, i documenti di resoconto delle attività svolte.
  3. Cura, con piena autonomia di giudizio, i procedimenti sanzionatori, prescrittivi e cautelari, svolgendo a tal fine anche l’attività preistruttoria, ad esclusione dei casi di cui all’articolo 33, comma 2, e provvedendo altresì alla notifica dei relativi provvedimenti.
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