Segretario Generale
1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio; l’incarico ha la durata di tre anni.
2. Il Segretario Generale sovraintende al funzionamento della Struttura e ne risponde al Presidente ai sensi dell’art. 37, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 201/2011. Assicura altresì ai Componenti ogni collaborazione nello svolgimento dei loro compiti.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Segretario Generale, in particolare:
- esercita il coordinamento, dell’attività degli Uffici verificando la completezza degli atti, dei documenti e delle proposte di deliberazione da trasmettere al Consiglio nonché controllando e valutando l’attività dei dirigenti responsabili;
- cura il processo di pubblicazione degli atti approvati dal Consiglio;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- sulla base delle esigenze risultanti dai programmi e progetti di lavoro, assegna il personale agli Uffici, informandone il Consiglio, e costituisce gruppi di lavoro tra il personale assegnato a differenti unità organizzative;
- provvede alle spese necessarie per l’ordinaria gestione dell’amministrazione, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio e secondo i criteri ed i limiti fissati nel regolamento concernente la disciplina contabile e nelle deliberazioni dell’Autorità;
- assicura, avvalendosi degli Uffici dell’Autorità, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro congiunti, il controllo di gestione finalizzato a verificare l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa nonché la valutazione della performance dei dipendenti dell’Autorità in relazione alle attività svolte dal Nucleo di valutazione di cui al successivo art. 31; dell’andamento del controllo di gestione risponde al Presidente e ne informa periodicamente il Consiglio;
- vigila, avvalendosi dell’Ufficio Risorse umane e affari generali, sull’osservanza, da parte dei dipendenti, delle norme del regolamento del personale e delle altre disposizioni di servizio;
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.
4. In caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale è sostituito da un suo delegato.
5. Per lo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, il Segretario Generale può avvalersi di personale di staff a lui direttamente assegnato.
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