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Home Trasporto via mare e per vie navigabili interne

Trasporto via mare e per vie navigabili interne

ART è l’organismo nazionale responsabile dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

Guarda il video-tutorial sui diritti dei passeggeri che viaggiano in nave

Di seguito viene indicato quando e come presentare un reclamo all’Autorità per il trasporto marittimo e per vie navigabili interne.


QUANDO PRESENTARE UN RECLAMO ALL’AUTORITA’
Il passeggero che intende presentare reclamo – singolarmente o tramite le associazioni rappresentative – deve rivolgersi innanzitutto all’impresa di trasporto che effettua il servizio, attenendosi alle eventuali indicazioni fornite dall’impresa stessa e verificando di inviare correttamente il reclamo all’indirizzo dedicato (di norma segnalato sul sito web dell’impresa di trasporto e/o nelle condizioni generali di trasporto).

Per presentare reclamo online alle compagnie di navigazione è possibile consultare la sezione “Reclami” raggiungibile dalla homepage dei siti web delle singole compagnie di trasporto.

TEMPISTICHE

Solo dopo aver presentato reclamo alla compagnia di navigazione – e se questo è stato presentato entro due mesi dalla data in cui il servizio è stato o avrebbe dovuto essere prestato – il passeggero può inoltrare il proprio reclamo all’Autorità:

  • quando ritiene che la risposta ricevuta dalla compagnia di navigazione non sia soddisfacente;
  • oppure se la compagnia di navigazione non fornisce risposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo del passeggero.

COME PRESENTARE UN RECLAMO ALL’AUTORITA’
Un reclamo può essere presentato all’Autorità mediante una delle seguenti:

MODALITA’
  • via web tramite il sistema di acquisizione telematica dei reclami (SiTe), accessibile dal sito dell’Autorità, con una procedura guidata per il caricamento dei documenti necessari, previa registrazione e rilascio delle relative credenziali;
  • inviando l’apposito Modulo di reclamo, debitamente compilato, via posta elettronica certificata (pec@pec.autorita-trasporti.it);
  • inviando l’apposito Modulo di reclamo, debitamente compilato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all’ufficio Ufficio Diritti degli utenti dell’Autorità (Via Nizza 230 – 10126 Torino).

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

PRIMA DI INOLTRARE UN RECLAMO ALL’AUTORITA’ SI SUGGERISCE DI LEGGERE LE DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI SUI DIRITTI DEI PASSEGGERI E LE TUTELE PREVISTE PER LE SPECIFICHE MODALITA’ DI TRASPORTO. A TAL FINE SI RIMANDA ALLA SEZIONE WEB ART: ‘Frequently asked questions – FAQ’


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento UE

La normativa europea disciplina diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto effettuato via mare e per le vie navigabili interne attraverso il regolamento (UE) n. 1177/2010. Tale disciplina prevede una serie di diritti per i passeggeri che viaggiano con:

  • servizi passeggeri il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato UE;
  • servizi passeggeri effettuati da vettori dell’Unione da un porto situato in un paese terzo ad un porto situato in uno Stato UE;
  • crociere il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato UE.

Il regolamento (UE) n. 1177/2010, stabilisce, tra l’altro: i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo alla partenza e l’assistenza prevista in quei casi, le compensazioni dovute in caso di ritardo all’arrivo, l’accessibilità e l’assistenza per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, le tempistiche per la risposta ai reclami.

Il Regolamento non si applica tuttavia a determinate categorie di servizi di navigazione. In particolare, non si applica ai passeggeri che viaggiano su navi autorizzate a trasportare fino a dodici passeggeri, su navi del cui funzionamento è responsabile un equipaggio composto da non più di tre persone, se la distanza complessiva del servizio è inferiore a 500 metri, solo andata, per escursioni e visite turistiche o su navi prive di propulsione meccanica.

-> La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è espressa sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 1177/2010 con la sentenza nella causa C‑570/19 del 2 settembre 2021

Attuazione del regolamento UE in Italia

L’Autorità di regolazione dei trasporti è responsabile dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e dell’irrogazione delle sanzioni previste in base al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129.

In attuazione della suddetta normativa, l’Autorità ha approvato il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ed il relativo Modulo di reclamo.


CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEFINITO DALL’AUTORITA’

L’Autorità ha inoltre definito il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e degli operatori dei terminali per quanto riguarda il trattamento dei reclami, con:

  • Delibera n. 83/2019 – “Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e degli operatori dei terminali con riguardo al trattamento dei reclami”.

RELAZIONI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’AUTORITA’

L’art. 26 del Regolamento (UE) n. 1177/2010 prevede che l’Autorità di regolazione dei trasporti pubblichi, con cadenza biennale, una relazione sull’attività svolta.

  • Relazione sull’attività svolta, al 1° quadrimestre 2021 (data di pubblicazione: 26/05/2021)
  • Relazione sull’attività svolta, al 1° quadrimestre 2019 (data di pubblicazione: 24/05/2019)
  • Relazione sull’attività svolta, al 1° trimestre 2017

Per maggiori informazioni sull’attività svolta puntualmente dall’Autorità a tutela dei passeggeri nel trasporto effettuato via mare e per le vie navigabili interne, si rimanda alla consultazione delle suddette relazioni e del Rapporto annuale.


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