ART è l’organismo nazionale responsabile dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.
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Regolamento UE
La normativa europea disciplina diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto effettuato via mare e per le vie navigabili interne attraverso il regolamento (UE) n. 1177/2010. Tale disciplina prevede una serie di diritti per i passeggeri che viaggiano con:
Il regolamento (UE) n. 1177/2010, stabilisce, tra l’altro: i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo alla partenza e l’assistenza prevista in quei casi, le compensazioni dovute in caso di ritardo all’arrivo, l’accessibilità e l’assistenza per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, le tempistiche per la risposta ai reclami.
Il Regolamento non si applica tuttavia a determinate categorie di servizi di navigazione. In particolare, non si applica ai passeggeri che viaggiano su navi autorizzate a trasportare fino a dodici passeggeri, su navi del cui funzionamento è responsabile un equipaggio composto da non più di tre persone, se la distanza complessiva del servizio è inferiore a 500 metri, solo andata, per escursioni e visite turistiche o su navi prive di propulsione meccanica.
Attuazione del regolamento UE in Italia
L’Autorità di regolazione dei trasporti è responsabile dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e dell’irrogazione delle sanzioni previste in base al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129.
In attuazione della suddetta normativa, l’Autorità ha approvato il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e riceve, attraverso un sistema telematico dedicato (SiTe), reclami di seconda istanza, volti ad attivare le verifiche al fine dell’irrogazione di eventuali sanzioni.
L’Autorità ha inoltre definito il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e degli operatori dei terminali per quanto riguarda il trattamento dei reclami, con:
L’art. 26 del Regolamento (UE) n. 1177/2010 prevede che l’Autorità di regolazione dei trasporti pubblichi, con cadenza biennale, una relazione sull’attività svolta.
Per maggiori informazioni sull’attività svolta puntualmente dall’Autorità a tutela dei passeggeri nel trasporto effettuato via mare e per le vie navigabili interne, si rimanda alla consultazione delle suddette relazioni e della Relazione annuale.
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