Le informazioni in questione sono disponibili a questi link:
Si tratta, ad ogni modo, di argomenti sui quali l’Autorità non ha competenza.
I regolamenti europei sui diritti dei passeggeri nei diversi settori di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo, con autobus) tutelano i passeggeri in caso di cancellazione del viaggio da parte del vettore. Nei casi di mancata partenza del passeggero, le condizioni di possibile rimborso dipendono dal tipo di biglietto (se è rimborsabile, se consente la ri-prenotazione, ecc.) e vengono specificate nelle condizioni di trasporto.
Per i casi di quarantena/positività valgono, inoltre, le eventuali specifiche disposizioni della normativa nazionale (si veda, per maggiori dettagli, la FAQ “Ho prenotato un viaggio in nave e sono stato costretto a rinunciare a causa dell’emergenza Covid-19 in corso. Quali sono i miei diritti?)
Il decreto legge 34/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 77/2020, all’articolo 215 “Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL” stabilisce che in caso di mancata utilizzazione di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, in conseguenza delle misure di contenimento disposte dalla normativa in relazione all’emergenza epidemiologica, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale provvedono a rimborsare gli aventi diritto, optando per una delle seguenti modalità:
Per accedere al rimborso, gli aventi diritto devono inviare la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio che non è stato possibile utilizzare accompagnato da una autocertificazione relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento.
Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il vettore procede al rimborso secondo le modalità citate.
Il regolamento europeo relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto via mare e per vie navigabili interne non disciplina le ipotesi di rimborso per rinuncia al viaggio da parte del passeggero. Tali ipotesi sono regolate dalle condizioni generali di trasporto di ciascun vettore, nonché dalle norme nazionali, tra cui quelle emanate nel contesto emergenziale.
Nel caso in cui il viaggiatore sia impossibilitato a partire per espresso provvedimento dell’autorità e debba quindi rinunciare al viaggio, il rimborso può quindi essere richiesto al vettore sulla base delle condizioni contrattuali applicabili al contratto stipulato ovvero in base alla normativa nazionale.
Al riguardo si segnala che l’articolo 88 bis del decreto legge 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020, come ulteriormente modificato, prevede gli specifici casi in cui, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del Codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, nonché le relative modalità e tempistiche di rimborso dei titoli di viaggio da parte dei vettori.
Il rimborso può essere versato dal vettore in denaro o sotto forma di voucher (da utilizzare entro 24 mesi dall’emissione) di importo pari al prezzo pagato per il titolo di viaggio.
La durata di 24 mesi si applica anche ai voucher già emessi. In relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, decorsi 12 mesi dall’emissione è possibile richiedere il rimborso in denaro.
Se è invece il vettore a cancellare il viaggio e non il passeggero a rinunciarvi, pur in presenza di divieti imposti dalla autorità ha diritto a ricevere il rimborso nelle forme e nei modi previsti dalle norme ordinarie vigenti, in particolare dal regolamento (UE) n. 1177/2010 (si veda la FAQ “Il mio viaggio in nave è stato cancellato a causa dell’emergenza Coronavirus, quali diritti ho?”).
Il rimborso deve essere richiesto al vettore entro 30 giorni decorrenti o dalla cessazione del divieto (e in generale dalla situazione che determina l’impossibilità, ad esempio, la cessazione del proprio stato di quarantena) oppure, nel caso di impedimento di sbarco/approdo all’estero, entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza. È necessario allegare il proprio titolo di viaggio. La procedura è la medesima anche nel caso di acquisto del biglietto tramite agenzia.
Le richieste di rimborso non devono pertanto essere inviate all’Autorità. Si suggerisce, invece, di verificare direttamente sul sito web di ciascun vettore quali sono le modalità e i canali predisposti per effettuare, ove ne ricorrano i presupposti, tali richieste.
Nel caso di cancellazione del viaggio su iniziativa del vettore o per ordine dell’autorità competente, i passeggeri continuano a fruire dei diritti previsti dal regolamento (UE) n. 1177/2010 per il trasporto via mare e vie navigabili interne:
Per ulteriori informazioni è possibile consultare:
In caso di violazione delle disposizioni dei Regolamenti UE relativi ai diritti dei passeggeri del trasporto:
il passeggero che intende presentare reclamo deve rivolgersi innanzitutto all’impresa di trasporto che effettua il servizio.
Solo successivamente, in caso di risposta insoddisfacente o in caso di mancato riscontro da parte dell’impresa di trasporto, i passeggeri possono rivolgersi all’Autorità di regolazione dei trasporti, inoltrando il proprio reclamo ai fini dell’accertamento di una eventuale violazione dei Regolamenti UE di riferimento.
Per maggiori informazioni, si veda la sezione ‘Che cosa fa ART per la tutela dei diritti dei passeggeri’ in ambito ferroviario, autobus, marittimo e per vie navigabili interne.
Si possono inoltrare reclami all’Autorità in caso di risposta insoddisfacente oppure, in caso di mancata risposta da parte dell’impresa di trasporto secondo le seguenti:
No:
per avere un risarcimento dei danni subìti a causa di disservizi, occorre rivolgersi al Giudice o utilizzare eventuali strumenti extra-giudiziali di risoluzione delle controversie, come la conciliazione.
In caso di cancellazione o ritardo, il passeggero deve essere sempre informato dal vettore o dall’operatore del terminale, quanto prima e comunque non oltre 30 minuti dopo l’orario di partenza originariamente previsto, della situazione, dell’orario di partenza e dell’orario di arrivo previsti, non appena tale informazione è disponibile.
Se il servizio viene cancellato o in caso di ritardo alla partenza, ragionevolmente prevedibile da parte del vettore, di oltre 90 minuti, il passeggero può scegliere, in alternativa, tra:
Se la partenza viene cancellata o ritardata di oltre 90 minuti, nella maggior parte dei casi il passeggero in partenza da un terminale portuale ha anche diritto:
In tale circostanza il vettore offre gratuitamente:
Quando il ritardo all’arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto, supera determinate soglie, che dipendono dalla durata del viaggio, il passeggero ha diritto ad una compensazione economica da parte del vettore.
In particolare, il livello minimo di compensazione economica è pari al 25% del prezzo del biglietto in caso di:
Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d), la compensazione economica è pari al 50% del prezzo del biglietto.
A titolo di esempio:
Non si ha diritto alla compensazione quando il vettore prova che la cancellazione o il ritardo è dovuto a condizioni metereologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave o a circostanze straordinarie che impediscono l’esecuzione del servizio passeggeri, che non potevano essere ragionevolmente evitate.
La compensazione economica, inoltre, non spetta al passeggero con biglietti aperti finché l’orario di partenza non è specificato (fa eccezione il passeggero in possesso di un abbonamento), né al passeggero che è informato della cancellazione o del ritardo prima dell’acquisto del biglietto.
Infine, la compensazione economica non spetta se la cancellazione o il ritardo sono causati dallo stesso passeggero.
Sì, secondo le modalità di indennizzo fissate dal vettore indicate nelle Condizioni generali di trasporto.
Sulla base della metà del prezzo del trasporto.
Entro un mese dalla presentazione della domanda.
Mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni per il loro utilizzo sono flessibili (in termini di periodo di validità e di destinazione).
In ogni caso la compensazione deve essere effettuata in denaro, quando il passeggero lo richiede espressamente.
La compensazione è calcolata in relazione al prezzo effettivamente pagato dal passeggero per il servizio passeggeri in ritardo. Il vettore può prevedere, nelle sue Condizioni generali di trasporto, una soglia minima (non superiore a 6 euro) al di sotto della quale la compensazione non è prevista.
Un vettore, un agente di viaggio e un operatore turistico non possono rifiutarsi di accettare una prenotazione, fornire un biglietto o imbarcare una persona unicamente per motivi di disabilità o di mobilità ridotta.
Se non è possibile portare a bordo una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta per rispettare gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa o dalle autorità competenti o per impossibilità d’imbarco dovuta alla progettazione della nave o all’infrastruttura e all’attrezzatura del porto, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici devono compiere tutti gli sforzi ragionevoli per proporre alla persona in questione un’alternativa di trasporto accettabile.
I vettori e gli operatori turistici forniscono gratuitamente assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta nei porti e a bordo delle navi, anche durante l’imbarco e lo sbarco.
Per ricevere assistenza è necessario:
In ogni caso i vettori e gli operatori dei terminali sono tenuti a compiere ogni sforzo ragionevole per garantire la necessaria assistenza.
In caso di negato imbarco per motivi legati alla sua disabilità o mobilità ridotta, il passeggero in possesso di regolare prenotazione che ha notificato al vettore le sue esigenze di assistenza, ha diritto a scegliere tra:
Si:
In ogni caso, il vettore dovrà compiere ogni sforzo ragionevole per assicurare che l’accompagnatore viaggi vicino alla persona assistita.
Le informazioni devono essere facilmente accessibili fisicamente o anche on-line e in formati adeguati.
È consigliabile consultare il sito della compagnia con la quale si intende viaggiare, lo sportello dove si acquistano i biglietti, oppure telefonare l’ufficio competente o chiedere informazioni all’agenzia di viaggi.
Se la perdita o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità sono dovuti a cause imputabili al vettore o all’operatore del terminale, si ha diritto al risarcimento del danno e ad una attrezzatura temporanea sostitutiva adeguata.
I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici non possono chiedere alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di pagare un prezzo più alto per le prenotazioni o i biglietti. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta alle stesse condizioni di tutti gli altri passeggeri.
I vettori e gli operatori dei terminali predispongono condizioni d’accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, nonché delle persone che le accompagnano.
Il vettore o l’operatore del terminale è tenuto:
No:
No:
No:
No, non si applicano: