L’Autorità di regolazione dei trasporti è responsabile dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e dell’irrogazione delle sanzioni previste in base al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129.
In attuazione della suddetta normativa, l’Autorità ha approvato:
Possono rivolgersi all’Autorità i passeggeri, singolarmente o tramite le associazioni rappresentative che hanno già presentato reclamo all’impresa di trasporto, nei casi, tempi e condizioni prescritte dal Regolamento, utilizzando l’apposito Sistema Telematico o il Modulo di reclamo.
Nota: per presentare reclamo online alle compagnie di trasporto navale è possibile consultare la sezione “Reclami” raggiungibile dalla homepage dei i siti web delle singole compagnie di trasporto.
Un reclamo può essere inoltrato all’Autorità esclusivamente secondo le seguenti:
TEMPISTICHE
MODALITA’
|
![]() |
PRIMA DI INOLTRARE UN RECLAMO ALL’AUTORITA’ SI SUGGERISCE DI LEGGERE LE DOMANDE E RISPOSTE VELOCI SUI DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO VIA MARE E PER LE VIE NAVIGABILI INTERNE E LE SPECIFICHE TUTELE PREVISTE. A tal fine si rimanda alla sezione ‘Frequently asked questions – FAQ’ |
La normativa europea disciplina diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto effettuato via mare e per le vie navigabili interne attraverso il regolamento (UE) n. 1177/2010. Tale disciplina prevede una serie di diritti per i passeggeri che viaggiano con:
Il regolamento (UE) n. 1177/2010, stabilisce, tra l’altro: i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo alla partenza e l’assistenza prevista in quei casi, le compensazioni dovute in caso di ritardo all’arrivo, l’accessibilità e l’assistenza per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, le tempistiche per la risposta ai reclami.
Il Regolamento non si applica tuttavia a determinate categorie di servizi di navigazione. In particolare, non si applica ai passeggeri che viaggiano su navi autorizzate a trasportare fino a dodici passeggeri, su navi del cui funzionamento è responsabile un equipaggio composto da non più di tre persone, se la distanza complessiva del servizio è inferiore a 500 metri, solo andata, per escursioni e visite turistiche o su navi prive di propulsione meccanica.
|
L’Autorità ha inoltre definito il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e degli operatori dei terminali per quanto riguarda il trattamento dei reclami, con:
|
L’art. 26 del Regolamento (UE) n. 1177/2010 prevede che l’Autorità di regolazione dei trasporti pubblichi, con cadenza biennale, una relazione sull’attività svolta.
|
![]() |
Per maggiori informazioni sull’attività svolta puntualmente dall’Autorità a tutela dei passeggeri nel trasporto effettuato via mare e per le vie navigabili interne, si rimanda alla consultazione delle suddette relazioni e del Rapporto annuale. |
Condividi