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Home Trasporto via mare e per vie navigabili interne

Trasporto via mare e per vie navigabili interne

L’Autorità di regolazione dei trasporti è responsabile dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e dell’irrogazione delle sanzioni previste in base al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129.

In attuazione della suddetta normativa, l’Autorità ha approvato:

  • il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;
  • ed il relativo Modulo di reclamo.

 


CHI PUO’ PRESENTARE RECLAMO ALL’AUTORITA’

Possono rivolgersi all’Autorità i passeggeri, singolarmente o tramite le associazioni rappresentative che hanno già presentato reclamo all’impresa di trasporto, nei casi, tempi e condizioni prescritte dal Regolamento, utilizzando l’apposito Sistema Telematico o il Modulo di reclamo.

Nota: per presentare reclamo online alle compagnie di trasporto navale è possibile consultare la sezione “Reclami” raggiungibile dalla homepage dei i siti web delle singole compagnie di trasporto.

 


QUANDO E COME PRESENTARE RECLAMO ALL’AUTORITA’
Un reclamo può essere inoltrato all’Autorità esclusivamente secondo le seguenti:

TEMPISTICHE
  • se il reclamo è stato presentato alla compagnia di trasporto navale entro due mesi dalla data in cui il servizio è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato;
  • in caso di risposta insoddisfacente, oppure qualora, trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo all’impresa di trasporto, non sia pervenuta risposta.
MODALITA’
  • on-line, mediante il sistema di acquisizione telematica dei reclami (SiTe), tramite una procedura guidata per il caricamento dei documenti necessari, previa registrazione e rilascio delle relative credenziali;
  • via posta elettronica certificata, all’indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it o all’indirizzo di posta elettronica art@autorita-trasporti.it;
  • a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo dell’Autorità (Via Nizza 230 – 10126 Torino), compilando l’apposito Modulo di reclamo.

 

PRIMA DI INOLTRARE UN RECLAMO ALL’AUTORITA’ SI SUGGERISCE DI LEGGERE LE DOMANDE E RISPOSTE VELOCI SUI DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO VIA MARE E PER LE VIE NAVIGABILI INTERNE E LE SPECIFICHE TUTELE PREVISTE.
A tal fine si rimanda alla sezione ‘Frequently asked questions – FAQ’

 


RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa europea disciplina diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto effettuato via mare e per le vie navigabili interne attraverso il regolamento (UE) n. 1177/2010. Tale disciplina prevede una serie di diritti per i passeggeri che viaggiano con:

  • servizi passeggeri il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato UE;
  • servizi passeggeri effettuati da vettori dell’Unione da un porto situato in un paese terzo ad un porto situato in uno Stato UE;
  • crociere il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato UE.

Il regolamento (UE) n. 1177/2010, stabilisce, tra l’altro: i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo alla partenza e l’assistenza prevista in quei casi, le compensazioni dovute in caso di ritardo all’arrivo, l’accessibilità e l’assistenza per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, le tempistiche per la risposta ai reclami.

Il Regolamento non si applica tuttavia a determinate categorie di servizi di navigazione. In particolare, non si applica ai passeggeri che viaggiano su navi autorizzate a trasportare fino a dodici passeggeri, su navi del cui funzionamento è responsabile un equipaggio composto da non più di tre persone, se la distanza complessiva del servizio è inferiore a 500 metri, solo andata, per escursioni e visite turistiche o su navi prive di propulsione meccanica.

 


NORMATIVA DI SETTORE
  • regolamento (UE) n. 1177/2010 – Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
  • decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 – Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE)n.2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne
  • regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne

CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEFINITO DALL’AUTORITA’
L’Autorità ha inoltre definito il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e degli operatori dei terminali per quanto riguarda il trattamento dei reclami, con:

  • Delibera n. 83/2019 “Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e degli operatori dei terminali con riguardo al trattamento dei reclami”.

 


RELAZIONI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’AUTORITA’
L’art. 26 del Regolamento (UE) n. 1177/2010 prevede che l’Autorità di regolazione dei trasporti pubblichi, con cadenza biennale, una relazione sull’attività svolta.

  • Relazione sull’attività svolta, al 1° quadrimestre 2019 (data di pubblicazione: 24/05/2019)
  • Relazione sull’attività svolta, al 1° trimestre 2017

 

Per maggiori informazioni sull’attività svolta puntualmente dall’Autorità a tutela dei passeggeri nel trasporto effettuato via mare e per le vie navigabili interne, si rimanda alla consultazione delle suddette relazioni e del Rapporto annuale.

 


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