ART, in qualità di regolatore indipendente, definisce anche il contenuto minimo dei diritti degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto.
Oltre a questo, la legge affida ad ART le funzioni di:
Per segnalare possibili violazioni dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario, con autobus, marittimo e per vie navigabili interne, è possibile presentare un reclamo di seconda istanza all’Autorità, attraverso il Sistema Telematico di acquisizione reclami (SiTe). Il reclamo è volto all’esercizio dei poteri sanzionatori dell’Autorità stessa nei confronti, tra l’altro, dei vettori o dei gestori di stazioni, autostazioni, terminali portuali, mentre per far valere delle richieste economiche sono disponibili le procedure ADR (Alternative Dispute Resolution).
Per conoscere tutte le indicazioni sulle modalità e tempistiche per presentare un reclamo di seconda istanza all’Autorità, consulta la sezione reclami di seconda istanza.
È possibile richiedere una conciliazione, attraverso la piattaforma ConcialiaWeb, per risolvere le controversie relative ai viaggi in treno, nave, autobus, aereo, e in autostrada, anche di natura economica, secondo quanto previsto dalla Disciplina adottata da ART con delibera n. 21/2023.
Per conoscere in quali casi puoi chiedere una conciliazione e come farlo consulta la sezione Servizio Conciliazioni ART.
Per informazioni sui diritti dei passeggeri che viaggiano con treni, autobus e navi, e consultare le pagine dedicate ai diritti dei passeggeri per:
Per il trasporto aereo, l’organismo nazionale responsabile, competente per l’irrogazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dei diritti dei passeggeri, è l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC).
Sul Portale dei dati e delle statistiche dell’Autorità sono disponibili e costantemente aggiornati i dati relativi alle attività svolte in materia di tutela degli utenti, con particolare riguardo alle istanze ricevute, ai motivi di lamentela e all’attività sanzionatoria.
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