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Home UtilitàFAQ

Frequently Asked Questions (FAQ)

Diritti dei passeggeri – trasporto via mare e per vie navigabili interne
Mi è stata applicata una sanzione per irregolarità del biglietto: posso rivolgermi all’Autorità?

No:

  • perché i regolamenti europei non prevedono specifici diritti in materia. Il problema va risolto direttamente con il vettore, oppure occorre rivolgersi al Giudice o utilizzare eventuali strumenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie (ADR), come la conciliazione. Si precisa che questo tipo di controversie non rientra nell’ambito di applicazione della Disciplina ADR dell’Autorità. È possibile, tuttavia, che altri organismi ADR accettino istanze di conciliazione anche per queste controversie.
In caso di disservizio nel trasporto ferroviario, effettuato con autobus, e via mare e per vie navigabili interne, a chi devo presentare reclamo?

In caso di violazione delle disposizioni dei Regolamenti UE relativi ai diritti dei passeggeri del trasporto:

  • ferroviario
  • con autobus
  • via mare e per vie navigabili interne

il passeggero che intende presentare reclamo deve rivolgersi innanzitutto all’impresa di trasporto che effettua il servizio.

Solo successivamente, in caso di risposta insoddisfacente o in caso di mancato riscontro da parte dell’impresa di trasporto, i passeggeri possono rivolgersi all’Autorità di regolazione dei trasporti, inoltrando il proprio reclamo ai fini dell’accertamento di una eventuale violazione dei Regolamenti UE di riferimento.

Solo successivamente, in caso di risposta insoddisfacente o in caso di mancato riscontro da parte dell’impresa di trasporto, il passeggero può rivolgersi all’Autorità di regolazione dei trasporti, inoltrando il proprio reclamo ai fini dell’esercizio dei poteri sanzionatori dell’Autorità stessa nei confronti dei vettori o dei gestori di stazioni, autostazioni, terminali portuali in caso di eventuali violazioni dei Regolamenti UE di riferimento.

Invece, per risolvere una controversia, facendo valere le proprie pretese economiche, è possibile attivare una conciliazione.

Per maggiori informazioni, si veda la sezione  ART per la tutela dei diritti.

Ci sono dei termini per presentare il reclamo di prima istanza all’impresa di trasporto?

Sì, il reclamo va presentato:

  • nel trasporto ferroviario (per eventi dal 7 giugno): entro 3 mesi dall’inconveniente oggetto del reclamo. Successivamente, il passeggero ha il diritto di presentare un reclamo all’Autorità entro tre mesi dal ricevimento dell’informazione relativa al rigetto del reclamo iniziale o, in caso di mancata risposta, entro tre mesi dalla presentazione del reclamo iniziale;
  • nel trasporto con autobus: entro 3 mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare;
  • nel trasporto via mare e per vie navigabili interne: entro 2 mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio.

 

Quando e come posso inoltrare un reclamo all’Autorità di regolazione dei trasporti?

Si possono inoltrare reclami all’Autorità in caso di risposta insoddisfacente oppure, in caso di mancata risposta da parte dell’impresa di trasporto secondo le seguenti:

TEMPISTICHE
  • trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo all’impresa di trasporto – trasporto ferroviario
  • trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del reclamo all’impresa di trasporto – trasporto con autobus
  • trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo all’impresa di trasporto – trasporto via mare e per vie navigabili interne
MODALITA’
  • on-line, mediante il sistema di acquisizione telematica dei reclami (SiTe);
  • compilando gli appositi moduli, da inviare unitamente alla documentazione obbligatoria, con posta elettronica certificata all’indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it esclusivamente in formato .pdf, oppure a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’Autorità di regolazione dei trasporti, Ufficio Diritti degli utenti -Via Nizza 230 – 10126 Torino.
L’Autorità può farmi avere un risarcimento per i danni subìti a causa di disservizi nel trasporto?

No:

  • l’Autorità ha il compito di verificare che i diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, effettuato con autobus, e via mare e per vie navigabili interne – di cui rispettivamente al regolamento (CE) n. 2021/782  (per eventi dal 7 giugno), al regolamento (UE) n. 181/2011, e al regolamento UE n. 1177/2010 – siano stati rispettati, e nel caso di accertamento di violazioni irrogare una eventuale sanzione all’impresa;
  • per far valere le proprie richieste economiche è disponibile la procedura ADR (alternative dispute resolution) presso il Servizio Conciliazioni ART;
  • alcune imprese di trasporto mettono a disposizione una propria procedura di negoziazione paritetica gratuita (Trenitalia; Trenord; Trenitalia TPER).
Per un problema nella richiesta e nell’utilizzo del Bonus Trasporti, posso rivolgermi all’Autorità?

No. Il Bonus Trasporti è una misura di politica sociale rispetto alla quale attualmente l’Autorità di regolazione dei trasporti non esercita competenze.

Per ulteriori informazioni sul Bonus Trasporti è possibile consultare le specifiche FAQ messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, il decreto Interministeriale n. 5 del 29 luglio 2022 disciplina le modalità di erogazione del buono.

Consultando la lista è possibile, inoltre, verificare quali sono gli operatori di trasporto pubblico locale attivi per il bonus trasporti. In caso di problemi occorre rivolgersi direttamente agli operatori.

Come posso fare per ottenere un rimborso o un indennizzo a causa di disservizi nel trasporto?

Per ottenere un rimborso o un indennizzo a causa di disservizi che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti a tutela dei diritti dei passeggeri è necessario, rivolgersi, anzitutto, all’impresa di trasporto. Successivamente, è possibile utilizzare la procedura di conciliazione innanzi al Servizio conciliazioni ART.

IMPORTANTE: l’istanza di conciliazione innanzi il Servizio conciliazioni ART è inammissibile se per la medesima controversia è possibile esperire un tentativo di conciliazione tramite una procedura gratuita innanzi  ad organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell’elenco degli organismi ADR dell’Autorità. Al momento, tali Organismi sono: Trenitalia; Trenord; Trenitalia TPER).

Per azionare il potere sanzionatorio dell’Autorità, è possibile invece presentare reclamo di seconda istanza attraverso il Sistema Telematico di acquisizione reclami – SiTe , o compilando gli appositi moduli.

Posso rivolgermi all’Autorità per ricevere un rimborso in caso di modifica della classe di viaggio?

No, l’Autorità non può intervenire direttamente in questi casi in quanto non rientrano tra le fattispecie tutelate dai regolamenti europei, a meno che la modifica della classe di viaggio non sia avvenuta a seguito di una soppressione del treno sul quale avrei dovuto viaggiare.

In questi casi, è consigliabile verificare le Condizioni generali di trasporto dell’impresa ferroviaria, che è tenuta a corrispondere la differenza di prezzo dovuta per la tratta corrispondente.

Ho avuto dei problemi col pagamento online del biglietto e/o non ho ricevuto il biglietto: posso rivolgermi all’Autorità?

No:

  • perché i regolamenti europei non prevedono specifici diritti in materia. Il problema va risolto direttamente con il vettore, oppure occorre rivolgersi al Giudice o utilizzare eventuali strumenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie (ADR), come la conciliazione. Si precisa che questo tipo di controversie non rientra nell’ambito di applicazione della Disciplina ADR dell’Autorità. È possibile, tuttavia, che altri organismi ADR accettino istanze di conciliazione anche per queste controversie.
Ho perso la nave per la quale avevo un biglietto per motivi di salute/ per essere arrivato in ritardo/ a causa di controlli. Posso chiedere il rimborso o la partenza alternativa?

I regolamenti europei sui diritti dei passeggeri nei diversi settori di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo, con autobus) tutelano i passeggeri in caso di cancellazione del viaggio da parte del vettore. Nei casi di mancata partenza del passeggero, le condizioni di possibile rimborso dipendono dal tipo di biglietto (se è rimborsabile, se consente la ri-prenotazione, ecc.) e vengono specificate nelle condizioni di trasporto.

Per i casi di quarantena/positività valgono, inoltre, le eventuali specifiche disposizioni della normativa nazionale (si veda, per maggiori dettagli, la FAQ “Ho prenotato un viaggio in nave e sono stato costretto a rinunciare a causa dell’emergenza Covid-19 in corso. Quali sono i miei diritti?)

Ho rinunciato al mio viaggio in nave ed ho appurato di aver diritto al rimborso in denaro o ad un voucher: come e a chi devo richiederlo?

Il rimborso deve essere richiesto al vettore entro 30 giorni decorrenti o dalla cessazione del divieto (e in generale dalla situazione che determina l’impossibilità, ad esempio, la cessazione del proprio stato di quarantena) oppure, nel caso di impedimento di sbarco/approdo all’estero, entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza. È necessario allegare il proprio titolo di viaggio. La procedura è la medesima anche nel caso di acquisto del biglietto tramite agenzia.

Le richieste di rimborso non devono pertanto essere inviate all’Autorità. Si suggerisce, invece, di verificare direttamente sul sito web di ciascun vettore quali sono le modalità e i canali predisposti per effettuare, ove ne ricorrano i presupposti, tali richieste.

Posso rivolgermi all’Autorità per problematiche relative alla fruizione di un buono emesso a seguito di rinuncia al viaggio?

No, l’Autorità non è competente in questi casi, pertanto è necessario rivolgersi direttamente all’impresa di trasporto.

 

 

 

Nel trasporto via mare o per vie navigabili interne, sono tutelato in caso di cancellazioni o ritardo alla partenza?

In caso di cancellazione o ritardo, il passeggero deve essere sempre informato dal vettore o dall’operatore del terminale, quanto prima e comunque non oltre 30 minuti dopo l’orario di partenza originariamente previsto, della situazione, dell’orario di partenza e dell’orario di arrivo previsti, non appena tale informazione è disponibile.

Se il servizio viene cancellato o in caso di ritardo alla partenza, ragionevolmente prevedibile da parte del vettore, di oltre 90 minuti, il passeggero può scegliere, in alternativa, tra:

  • ottenere il rimborso del biglietto (che deve essere effettuato entro sette giorni dalla richiesta) e, se necessario, il trasporto gratuito verso il suo punto di partenza iniziale, non appena possibile;
  • essere trasportato, in condizioni analoghe, verso la sua destinazione finale non appena possibile e senza spese aggiuntive.

Se la partenza viene cancellata o ritardata di oltre 90 minuti, nella maggior parte dei casi il passeggero in partenza da un terminale portuale ha anche diritto:

  • a spuntini, pasti o bevande (proporzionalmente al tempo di attesa), se disponibili e se possono essere ragionevolmente forniti;
  • a una sistemazione adeguata, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, ove sia fisicamente possibile.

In tale circostanza il vettore offre gratuitamente:

  • una sistemazione adeguata, a bordo o a terra;
  • il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione;
  • spuntini, pasti e bevande (proporzionalmente al tempo di attesa), se ragionevolmente disponibili.
Nel trasporto via mare o per vie navigabili interne, ho diritto ad ottenere una compensazione economica in caso di ritardo all’arrivo?

Quando il ritardo all’arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto, supera determinate soglie, che dipendono dalla durata del viaggio, il passeggero ha diritto ad una compensazione economica da parte del vettore.

In particolare, il livello minimo di compensazione economica è pari al 25% del prezzo del biglietto in caso di:

  1. almeno un’ora di ritardo in un servizio regolare che dura fino a quattro ore;
  2. almeno due ore di ritardo in un servizio regolare la cui durata è di più di quattro ore ma non superiore a otto ore;
  3. almeno tre ore di ritardo in un servizio regolare superiore a otto ore ma non superiore a ventiquattro ore; oppure
  4. almeno sei ore di ritardo in un servizio regolare superiore a ventiquattro ore.

Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d), la compensazione economica è pari al 50% del prezzo del biglietto.

A titolo di esempio:

  • se il ritardo all’arrivo è di 30 minuti, il passeggero non ha diritto ad alcuna compensazione economica, indipendentemente dalla durata del viaggio;
  • il passeggero avrà diritto a ricevere una compensazione economica pari ad almeno il 25% del prezzo del biglietto, ad esempio:
    • se il ritardo all’arrivo è di 90 minuti per un servizio la cui durata prevista è di 2 ore;
    • se la nave ritarda di 130 minuti in un servizio di durata superiore a 4 ore.
  • il passeggero avrà diritto a ricevere una compensazione economica pari ad almeno il 50% del prezzo del biglietto, ad esempio:
    • se il ritardo all’arrivo è di 130 minuti per un servizio la cui durata prevista è di 3 ore;
    • se la nave ritarda di 5 ore di un servizio la cui durata prevista è di 8 ore.
In caso di ritardo dovuto a condizioni meteorologiche avverse ho diritto alla compensazione economica? In quali altri casi non mi spetta la compensazione economica nel trasporto via mare e per vie navigabili interne?

Non si ha diritto alla compensazione quando il vettore prova che la cancellazione o il ritardo è dovuto a condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave o a circostanze straordinarie che impediscono l’esecuzione del servizio passeggeri, che non potevano essere ragionevolmente evitate.

La compensazione economica, inoltre, non spetta al passeggero con biglietti aperti finché l’orario di partenza non è specificato (fa eccezione il passeggero in possesso di un abbonamento), né al passeggero che è informato della cancellazione o del ritardo prima dell’acquisto del biglietto.

Infine, la compensazione economica non spetta se la cancellazione o il ritardo sono causati dallo stesso passeggero.

In caso di ritardi ricorrenti all’arrivo durante la validità di un titolo di viaggio o di un abbonamento, ho diritto ad una compensazione economica da parte del vettore?

Sì, secondo le modalità di indennizzo fissate dal vettore indicate nelle Condizioni generali di trasporto.

Se sono titolare di un biglietto di andata e ritorno, in caso di ritardo all’arrivo nella tratta di andata o in quella di ritorno, come viene calcolata la compensazione?

Sulla base della metà del prezzo del trasporto.

Entro quanto tempo il vettore è tenuto a corrispondere la compensazione economica?

Entro un mese dalla presentazione della domanda.

In quale forma viene effettuata la compensazione economica e a quanto ammonta?

Mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni per il loro utilizzo sono flessibili (in termini di periodo di validità e di destinazione).

In ogni caso la compensazione deve essere effettuata in denaro, quando il passeggero lo richiede espressamente.

La compensazione è calcolata in relazione al prezzo effettivamente pagato dal passeggero per il servizio passeggeri in ritardo. Il vettore può prevedere, nelle sue Condizioni generali di trasporto, una soglia minima (non superiore a 6 euro) al di sotto della quale la compensazione non è prevista.

Alle persone con disabilità o a mobilità ridotta (PMR) può essere negato l’imbarco su una nave?

Un vettore, un agente di viaggio e un operatore turistico non possono rifiutarsi di accettare una prenotazione, fornire un biglietto o imbarcare una persona unicamente per motivi di disabilità o di mobilità ridotta.

Se non è possibile portare a bordo una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta per rispettare gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa o dalle autorità competenti o per impossibilità d’imbarco dovuta alla progettazione della nave o all’infrastruttura e all’attrezzatura del porto, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici devono compiere tutti gli sforzi ragionevoli per proporre alla persona in questione un’alternativa di trasporto accettabile.

Quali sono le condizioni alle quali viene offerta l’assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta (PMR)?

I vettori e gli operatori turistici forniscono gratuitamente assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta nei porti e a bordo delle navi, anche durante l’imbarco e lo sbarco.

Per ricevere assistenza è necessario:

  • informare, almeno 48 ore prima del viaggio, il vettore o l’operatore del terminale, con ogni mezzo disponibile, anche per via elettronica o via SMS. Il passeggero e il vettore (o l’operatore del terminale) possono concordare un periodo più breve;
  • presentarsi personalmente al porto o nel luogo convenuto a un orario stabilito per iscritto dal vettore (purché non più di sessanta minuti prima dell’orario di imbarco pubblicato), oppure almeno sessanta minuti prima dell’orario di partenza, a meno che il passeggero e il vettore o l’operatore del terminale non concordino un periodo più breve.

In ogni caso i vettori e gli operatori dei terminali sono tenuti a compiere ogni sforzo ragionevole per garantire la necessaria assistenza.

Nel caso in cui le persone con disabilità o a mobilità ridotta (PMR) siano state obbligate dal vettore a farsi accompagnare da terzi, l’accompagnatore che assiste viaggia gratuitamente?

Si:

  • nei casi in cui siano stati il vettore, gli agenti di viaggio o gli operatori turistici ad esigere l’accompagnamento (ad esempio per fornire l’assistenza necessaria o per garantire le condizioni di sicurezza).

In ogni caso, il vettore dovrà compiere ogni sforzo ragionevole per assicurare che l’accompagnatore viaggi vicino alla persona assistita.

In caso di negato imbarco sulla nave, quali sono i diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta (PMR)?

In caso di negato imbarco per motivi legati alla sua disabilità o mobilità ridotta, il passeggero in possesso di regolare prenotazione che ha notificato al vettore le sue esigenze di assistenza, ha diritto a scegliere tra:

  • il diritto al rimborso del costo del biglietto entro sette giorni;
  • un trasporto alternativo, quest’ultimo subordinato al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza.
Dove si trovano le informazioni sulle condizioni di accesso alla nave per le persone con disabilità o a mobilità ridotta (PMR)?

Le informazioni devono essere facilmente accessibili fisicamente o anche on-line e in formati adeguati.

È consigliabile consultare il sito della compagnia con la quale si intende viaggiare, lo sportello dove si acquistano i biglietti, oppure telefonare l’ufficio competente o chiedere informazioni all’agenzia di viaggi.

In caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle o altre attrezzature per la mobilità, quali sono i diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta (PMR)?

Se la perdita o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità sono dovuti a cause imputabili al vettore o all’operatore del terminale, si ha diritto al risarcimento del danno e ad una attrezzatura temporanea sostitutiva adeguata.

Alle presone con disabilità o a mobilità ridotta (PMR) può essere chiesto sovrapprezzo sul costo del biglietto nel trasporto navale?

I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici non possono chiedere alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di pagare un prezzo più alto per le prenotazioni o i biglietti. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta alle stesse condizioni di tutti gli altri passeggeri.

I vettori e gli operatori dei terminali predispongono condizioni d’accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, nonché delle persone che le accompagnano.

Nel traporto via mare e per vie navigabili interne, quali obblighi ha l’impresa dopo aver ricevuto il reclamo?

Il vettore o l’operatore del terminale è tenuto:

  • entro un mese dal ricevimento del reclamo, a comunicare al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o che è ancora all’esame;
  • entro due mesi dal ricevimento del reclamo, a fornire una risposta definitiva in merito al reclamo presentato.
Se la cabina che mi hanno dato non corrisponde alla mia prenotazione, posso rivolgermi all’Autorità?

No:

  • perché non il regolamento (UE) n. 1177/2010 non prevede specifici diritti in materia. Il problema va risolto direttamente con il vettore, oppure occorre rivolgersi al Giudice o utilizzare eventuali strumenti extra-giudiziali di risoluzione delle controversie, come la conciliazione.
Se l’aria condizionata sulla nave non funziona e ho trovato la nave poco pulita, posso rivolgermi all’Autorità?

No:

  • perché non il regolamento (UE) n. 1177/2010 non prevede specifici diritti in materia. Il problema va risolto direttamente con il vettore, oppure occorre rivolgersi al Giudice o utilizzare eventuali strumenti extra-giudiziali di risoluzione delle controversie, come la conciliazione.
Se la mia automobile ha subito un danno durante l’imbarco/sbarco, posso rivolgermi all’Autorità?

No:

  • perché non il regolamento (UE) n. 1177/2010 non prevede specifici diritti in materia. Il problema va risolto direttamente con il vettore, oppure occorre rivolgersi al Giudice o utilizzare eventuali strumenti extra-giudiziali di risoluzione delle controversie, come la conciliazione.
Le regole del regolamento europeo si applicano a tutte le navi?

No, non si applicano:

  • alle navi autorizzate a trasportare meno di 13 passeggeri;
  • alle navi che hanno non più di tre membri dell’equipaggio;
  • alle navi che coprono un tragitto inferiore a 500 metri (solo andata);
  • alla maggior parte delle navi storiche;
  • alle navi per escursioni e visite turistiche – se non sono attrezzate per il pernottamento o se il soggiorno a bordo non supera i due pernottamenti.
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