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Frequently Asked Questions (FAQ)

Autoservizi pubblici non di linea - TAXI
Come interviene l’Autorità di regolazione dei trasporti nel settore dei taxi?

Il quadro normativo nazionale demanda a Regioni e Comuni (detti anche “soggetti competenti”) la fissazione delle regole di dettaglio per lo svolgimento del servizio taxi, e il controllo del loro rispetto.

In particolare, i soggetti competenti, nelle attività di organizzazione del servizio, stabiliscono:

  1. il numero ed il tipo dei veicoli (o natanti) da adibire al servizio taxi (c.d. contingentamento numerico);
  2. le modalità di svolgimento del servizio taxi;
  3. i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi;
  4. i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi.

Per migliorare il servizio e renderlo più efficiente e concorrenziale, Regioni e Comuni provvedono ad adeguarlo sulla base dei principi individuati dall’art. 37, comma 2, lett. m) del d.lgs. 201/2011 (anche, legge istitutiva dell’Autorità) e tenendo conto di quanto disciplinato con le Linee Guida di cui all’Allegato A alla delibera ART n. 46/2022.

L’Autorità assiste Regioni e Comuni nel processo di applicazione di questi principi, nell’ambito del parere preventivo e obbligatorio espresso a seguito della richiesta da parte dei soggetti competenti. Nel caso in cui i soggetti competenti non si adeguino al parere reso (o nel caso in cui non provvedano a richiedere il rilascio del parere stesso), all’Autorità è specificamente attribuita la facoltà di rivolgersi al Giudice amministrativo per impugnare gli atti adottati dall’Ente in materia di servizio taxi ritenuti non conformi ai principi fissati dalla legge istitutiva dell’Autorità.

Quali sono i principi e criteri di cui alla norma istitutiva dell’Autorità e alle Linee Guida di cui all’Allegato A alla delibera ART n. 46/2022?

Di seguito si riepilogano i principi e criteri che Comuni e Regioni (soggetti competenti) devono applicare:

  1. in base alle analisi effettuate relativamente alla domanda di servizio taxi, comprese le esigenze delle persone a mobilità ridotta (PMR), valutare l’adeguatezza dell’offerta potenziale del servizio taxi a contingente invariato, anche attraverso interventi sull’organizzazione del servizio, con misure di flessibilità (turnazione integrativa/stagionale, sostituto alla guida, taxi sharing), e sugli aspetti “esogeni” di viabilità/urbanistici collocazione e utilizzo aree di stazionamento;
  2. se la domanda di servizi taxi rilevata non può essere soddisfatta a contingente invariato (punto a), valutare l’incremento del numero delle licenze che dovrà avvenire perseguendo anche obiettivi di sostenibilità ambientale;
  3. valutare l’opportunità di istituire un bacino comprensoriale del servizio taxi al fine di realizzare economie di scala ed estendere l’utilizzo del servizio a più comuni;
  4. consentire ai titolari di licenza una maggiore libertà e flessibilità nell’organizzazione del servizio e nella fissazione delle tariffe, in considerazione del fatto che le tariffe definite per via amministrativa sono da intendersi come tariffe massime;
  5. definire tariffe dedicate per i servizi taxi sharing che, rispetto alla corsa ordinaria, consentano un risparmio per l’utente e, contestualmente, una remunerazione più vantaggiosa per il tassista, e tariffe predeterminate, fisse e/o massime garantite relativamente a specifiche tratte maggiormente richieste dagli utenti;
  6. migliorare la qualità dell’offerta del servizio anche attraverso il monitoraggio sistematico del servizio stesso, introducendo adeguati indicatori, il cui esito è da rendere pubblico nell’ambito della Carta della qualità.
Chi può rivolgersi all’Autorità in materia di servizio taxi?

Le competenze dell’Autorità in materia di servizio taxi, definite dalla legge istitutiva dell’Autorità, si concretizzano nell’esercizio delle funzioni consultive mediante pareri preventivi rilasciati ai soggetti competenti (Comuni e Regioni), a seguito di richiesta obbligatoria da parte di questi ultimi, relativi all’adeguamento del servizio taxi ai principi sanciti dalla disposizione richiamata. Pertanto, si possono rivolgere all’Autorità le Regioni e i Comuni, con le richieste di parere che tali soggetti avanzano per l’adeguamento del servizio taxi.

Poiché l’Autorità non dispone di poteri di vigilanza e sanzionatori attivabili sulla base di istanze e segnalazioni sulla gestione del servizio, gli utenti, gli operatori o i soggetti terzi privati dovranno invece indirizzare le loro istanze, reclami e richieste di informazioni alla Regione o al Comune competente.

In quali casi i Comuni o le Regioni devono richiedere il parere preventivo all’Autorità in materia di regolazione dei trasporti nel settore dei taxi?

Prima dell’adozione degli atti di propria competenza che hanno incidenza sul sistema di regolamentazione del servizio taxi, e in particolare relativi a:

  • variazione del contingente delle licenze taxi individuate dai Comuni o Regioni;
  • modifiche apportate al regolamento vigente o adozione di un nuovo regolamento, anche con riferimento agli aspetti di qualità;
  • modifica delle tariffe vigenti o adozione di un nuovo sistema tariffario.
Come si richiede il parere all’Autorità in materia di regolazione dei trasporti nel settore dei taxi?

La richiesta di parere deve essere inoltrata all’Autorità di regolazione dei trasporti compilando il formulario di richiesta parere e trasmettendolo via PEC all’indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, oppure tramite posta raccomandata all’indirizzo: Autorità di regolazione dei trasporti – Via Nizza, 230 – 10126 Torino. Per quanto riguarda i documenti da allegare nella richiesta di parere si rimanda a quanto contenuto nell’annesso al formulario.

Ai fini della predisposizione dei documenti da allegare alla richiesta di parere in materia di servizio taxi (contingente, regolamento e qualità, tariffe) e dello sviluppo delle relative istruttorie, i soggetti competenti adottano come riferimento le Linee Guida di cui all’Allegato A alla delibera ART n. 46/2022, in quanto contengono indirizzi metodologici che, fin dalle fasi iniziali, assicurano che gli interventi adottati siano impostati in modo da poter garantire pienamente il rispetto dei principi fissati dalla legge, nonché facilitando le istruttorie condotte dagli Uffici dell’Autorità, con particolare riferimento a quelle relative all’espressione di un parere.

Per quanto riguarda i documenti da allegare nella richiesta di parere si rimanda a quanto contenuto nell’annesso al formulario.

Le Linee Guida incidono sugli assetti esistenti del servizio taxi?

Le Linee Guida non impongono una modifica degli assetti vigenti, definiti tramite atti amministrativi, (ad es. i bacini se già individuati, le modalità di organizzazione del servizio, il contingente, ecc.) ma forniscono la metodologia e gli elementi di indirizzo che i soggetti competenti applicano per valutare il permanere dell’adeguatezza del servizio vigente alle esigenze di mobilità.

I Comuni e le Regioni devono inviare dati e informazioni in materia di regolazione dei trasporti nel settore dei taxi all’Autorità?

Le Linee Guida (punti 32-33) prevedono che i Comuni e le Regioni sviluppino un apposito sistema di monitoraggio periodico del servizio taxi (semplificato in caso di Comuni con meno di 100.000 abitanti) e che inviino all’Autorità una relazione con gli esiti del monitoraggio (punto 39 delle Linee Guida) alla fine di ciascun anno (fatta eccezione per i Comuni con meno di 100.000 abitanti), fermo restando l’obbligo di trasmissione per tutti i Comuni in occasione della richiesta di parere.

L’Autorità effettua indagini sul settore taxi?

L’Autorità effettua un monitoraggio periodico, su un campione di Comuni, al fine di reperire informazioni sui livelli di offerta del servizio taxi erogata, delle tariffe applicate e della qualità delle prestazioni: i dati raccolti sono pubblicati nella sezione “DATI e STATISTICHE” del sito istituzionale, nell’area dedicata a taxi e NCC. Tali informazioni, assieme a quelle pervenute nell’ambito delle richieste di parere o comunque rese disponibili dai Comuni e dalle Agenzie territoriali della mobilità, risultano utili, nell’ambito delle istruttorie sottese al rilascio del citato parere, a verificare la corrispondenza del livello del servizio rispetto alle esigenze di mobilità espresse nei diversi contesti urbani.

I Comuni e le Regioni possono accedere ai dati dell’Autorità per le proprie istruttorie in materia di taxi?

Nella Banca Dati Trasporti dell’Autorità, disponibile alla sezione “DATI e STATISTICHE” del sito istituzionale dell’Autorità, sono riportate informazioni sul settore Taxi e NCC liberamente consultabili. Per quanto riguarda ulteriori informazioni inerenti alla popolazione, dimensione territoriale dei comuni, classificazione dei comuni in base alla densità turistica, ecc., si rimanda ai dati resi disponibili dall’ISTAT.

L’Autorità può intervenire direttamente per contestare la corretta esecuzione del servizio taxi da parte dei titolari di licenza? Può, allo stesso modo, agire a tutela di questi ultimi qualora essi si ritengano lesi nei propri diritti dai comportamenti di terzi, ivi incluse le Amministrazioni locali?

La normativa di riferimento non prevede un potere di intervento diretto da parte dell’Autorità per risolvere disservizi o sanzionare inadempimenti. Non rientrano pertanto tra le competenze dell’Autorità eventuali interventi diretti a seguito di istanze o segnalazioni provenienti da parte dei singoli operatori e utenti.

Tuttavia, nell’esercizio della generale funzione di monitoraggio e verifica delle condizioni di svolgimento del servizio taxi, in linea con i principi della concorrenza e del rafforzamento del diritto alla mobilità dei cittadini-utenti e ai fini della propria azione amministrativa, l’Autorità tiene conto delle istanze pervenute nell’adozione dei provvedimenti di propria competenza e, se ritenuto opportuno, effettua segnalazioni ai soggetti competenti.

È possibile un intervento diretto dell’Autorità in materia di servizio di noleggio auto con conducente (c.d. “NCC”)?

La legge istituiva dell’Autorità non le attribuisce competenze sul settore dei servizi NCC. Pertanto, per tali servizi si deve fare riferimento esclusivamente agli Enti territoriali competenti (Regioni e Comuni).

È possibile un intervento diretto da parte dell’Autorità in materia di servizi offerti dalle piattaforme tecnologiche e APP di intermediazione tra domanda e offerta di servizio di trasporto non di linea?

Nell’ambito delle Linee Guida, i servizi non di linea devono essere considerati dai soggetti competenti (Comuni e Regioni), unitamente ai servizi di TPL, nella fase di valutazione dell’adeguatezza dell’offerta di trasporto ai fini del soddisfacimento delle esigenze della domanda. Peraltro, nella nota introduttiva all’Allegato A alla Delibera n. 146/2021 del 4 novembre 2021 – con la quale è stato avviato il procedimento volto a definire le “Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti locali” e indetta la consultazione pubblica – cui si rimanda, è stato specificato come, nel procedimento per la definizione delle Linee guida, si è tenuto conto anche della recente evoluzione del mercato dei servizi non di linea, che ha visto affacciarsi nuovi operatori su piattaforma, con effetti potenzialmente “dirompenti” dell’attuale scenario del trasporto pubblico locale nel suo complesso. Ad ogni modo, si specificava che, anche se vi può essere il rischio di una erosione del mercato da parte di eventuali nuovi entranti, la modifica dei comportamenti degli utenti (anche a causa della pandemia) può comportare una espansione della domanda per servizi digitali ed integrati che rappresenta un’opportunità già colta, in questi anni, sia da organizzazioni di tassisti sia da singoli titolari di licenza, tramite l’efficientamento del processo di acquisizione della chiamata. In tal senso si è osservato l’incremento della digitalizzazione dei processi di prenotazione, pagamento e di espressione del gradimento di qualità (feedback).

Con riferimento specifico alle piattaforme tecnologiche, fermo restando che la legge istitutiva dell’Autorità le attribuisce competenze esclusivamente in materia di servizio taxi, l’obiettivo delle Linee Guida (in particolare, punti 37 e 43-44) consiste nel favorire un incremento dell’efficienza del servizio taxi, accogliendo le nuove opportunità rese disponibili dall’innovazione tecnologica tramite le piattaforme digitali, che si configurano come canale aggiuntivo ai tradizionali canali di acquisizione delle corse e che non possono subire limitazioni dalla organizzazione del servizio definita, oltre che da Regioni e Comuni, anche da soggetti terzi (come ad esempio nel caso della mancata individuazione da parte dei gestori aeroportuali di apposite area per l’attesa e il prelevamento dei passeggeri che hanno prenotato il servizio a mezzo di App).

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