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Pubblicato il 19 marzo 2024
In base al DPCM 8 gennaio 2024 di approvazione, ai fini dell’esecutività, della delibera dell’Autorità n. 194/2023 del 7 dicembre 2023, integrata dalla determina del Segretario generale n. 104/2024 del 13 marzo 2024, si comunicano le seguenti modalità di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2024 dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.
Gli operatori economici con fatturato superiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che li esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all’Autorità, entro il 30 aprile 2024, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio on-line messo a disposizione dall’Autorità.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta, con firma digitale o autografa, allegando copia del documento di identità. I medesimi, a corredo della dichiarazione, dovranno sottoscrivere e depositare un prospetto analitico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Allorché queste ultime superino la soglia del 20% del fatturato e l’operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) si renderà necessario produrre un’attestazione riguardante tali esclusioni, sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell’operatore economico a cui esse si riferiscono.
Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione, la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Unicamente in caso di errori scusabili e/o in buona fede incorsi in sede dichiarativa e sempreché non sia stato nel frattempo avviato un controllo sostanziale sulla relativa posizione, l’operatore economico entro l’anno successivo a quello contributivo di riferimento, può avvalersi di un ravvedimento operoso, finalizzato alla regolarizzazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento, senza l’irrogazione di sanzioni e/o il computo aggiuntivo di interessi di mora.
Sulla base della normativa sopra richiamata, sono esentati dall’obbligo di versamento i soggetti il cui importo contributivo è pari od inferiore a € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00).
Sono altresì escluse dal versamento le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative alla data del 31 dicembre 2023. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative a partire dal 1° gennaio 2024, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità esclusivamente liquidativa.
Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera dell’Autorità n. 194/2023, come da indicazioni operative fornite nella determina del Segretario generale n. 104/2024, oltre a fornire indicazioni precise sul calcolo, ha previsto che dal totale dei ricavi vengano esclusi:
Inoltre, al fine di evitare duplicazioni di contribuzione in sede di computo del fatturato, sono oggetto di esclusione:
Nella delibera dell’Autorità n. 194/2023, come integrata con determina del Segretario generale n. 104/2024, è previsto che, in caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio erogante servizi di trasporto, il contributo venga corrisposto da quest’ultimo per le prestazioni di competenza e, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l’impresa consorziata escluda i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati al consorzio stesso. Le imprese consorziate sono comunque tenute all’assolvimento dell’obbligo dichiarativo e, in relazione alle prestazioni estranee al consorzio, a quello contributivo.
Specifiche modalità di individuazione del fatturato rilevante ai fini contributivi sono previste per gli operatori economici eroganti servizi di trasporto aereo e di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci.
In aggiunta, sono state ammesse esclusioni dedicate ai seguenti settori ovvero categorie di operatori del trasporto:
In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d’affari risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera dell’Autorità n. 194/2023 (avvenuta il 24 gennaio 2024) dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.
Ogni obbligo di versamento del contributo da parte dei soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima in nome e per conto dei vettori esteri, ove appartenenti allo stesso gruppo del vettore rappresentato, rimane cautelativamente sospeso sino a definizione della questione in oggetto da parte del giudice amministrativo di ultima istanza.
Per i soggetti eroganti servizi di trasporto internazionale terrestre di passeggeri (su strada o ferroviario) e merci (ferroviario) il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è quantificato in base ai ricavi derivanti dalle attività svolte entro i confini nazionali. Ove non sia possibile una puntuale individuazione della porzione di ricavi rilevanti a tal fine, si dovrà effettuare un calcolo percentuale basato sul chilometraggio percorso nel territorio dello Stato rispetto alla tratta complessiva.
I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno versare due terzi dell’importo dovuto entro il termine del 30 aprile 2024, il terzo residuo dovrà essere versato entro e non oltre il 31 ottobre 2024.
Il versamento deve essere effettuato a mezzo del servizio pagoPA, raggiungibile anche nella sezione “Servizi on-line”, con le modalità illustrate nella sezione FAQ di seguito riportata.
Si ricorda che il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 30 aprile 2024, per l’acconto relativo a due terzi dell’importo, nonché del 31 ottobre 2024, per il saldo finale, comporta l’avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre all’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
Nell’area riservata, cui si accede previo accreditamento, sono presenti ulteriori informazioni relative alle modalità di calcolo e di dichiarazione del contributo dovuto.
Per informazioni generali o supporto di carattere operativo scrivere a:
Per trasmettere istanze o comunicazioni di carattere formale e/o aventi valore legale che devono essere registrate dal protocollo generale scrivere a:
Non è fornito servizio telefonico.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 6, lett. b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., come riformulato dall’articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter) introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, “gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste” sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito indicata anche come “l’Autorità”). Il contributo è fissato annualmente dall’Autorità – con atto sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte.
Il contributo per gli oneri di funzionamento serve a garantire l’autonomia finanziaria dell’Autorità ed il regolare svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge.
Sì. Per ogni anno di riferimento sono indicati i soggetti tenuti alla relativa contribuzione annuale.
I soggetti tenuti al versamento del contributo sono gli operatori economici che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:
In base all’allegato II, punto 2 della direttiva 2012/34/UE e all’art. 13, comma 2 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, si definiscono in tal modo le stazioni passeggeri (relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l’esercizio ferroviario); gli scali merci; gli scali di smistamento e le aree di composizione dei treni (ivi comprese le aree di manovra); le aree, gli impianti e gli edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci; i centri di manutenzione (ad eccezione dei centri di manutenzione pesante riservati a treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati); le altre infrastrutture tecniche, comprese quelle di pulizia e di lavaggio, nonché gli impianti di scarico dei reflui delle toilette dei treni; le infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate a servizi ferroviari; gli impianti e le attrezzature di soccorso; le aree o gli impianti per l’approvvigionamento di combustibile (i cui canoni sono indicati nelle fatture separatamente).
Con l’espressione servizi “non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie” si intende ricomprendere, in aggiunta ai servizi c.d. di base (prestazioni effettuate in uno degli impianti di servizio annoverati dall’allegato II, punto 2 della direttiva 2012/34/UE e dall’art. 13, comma 2 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112), sia i servizi complementari che quelli ausiliari contemplati dall’art. 13, commi 9 e 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Si ricomprendono dunque le seguenti attività, in quanto servizi complementari: fornitura della corrente di trazione, preriscaldamento dei treni passeggeri e servizio di rifornimento idrico dei treni, controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, assistenza alla circolazione di treni speciali e servizi di manovra. Ciò, oltre ai seguenti servizi ausiliari: accesso alla rete di telecomunicazioni, fornitura di informazioni complementari, ispezione tecnica del materiale rotabile, servizi di biglietteria nelle stazioni passeggeri, servizi di manutenzione pesante prestati in centri di manutenzione dedicati ai treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati.
L’espressione in parola indica una categoria residuale di attività e/o prestazioni, non ricomprese in quelle precedentemente elencate nel suddetto articolo 1, comma 1, che rivestono un ruolo prodromico o accessorio o ausiliario o strumentale al trasporto e/o alla logistica. A fini esemplificativi e senza pretesa di esaustività, si annoverano in tale ambito le prestazioni di imballaggio, pallettizzazione, facchinaggio, supporto alle varie fasi logistico-trasportistiche, consolidamento oltre alle attività di General Sales Agent (GSA), General Cargo Agent (GCA) e General Sales & Service Agent (GSSA).
Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 cod. civ. o sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.
In caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio per le prestazioni di competenza. Le imprese consorziate sono comunque tenute all’assolvimento dell’obbligo dichiarativo e, in relazione alle prestazioni estranee al consorzio, a quello contributivo.
Con delibera n. 194/2023 del 7 dicembre 2023, approvata con D.P.C.M. 8 gennaio 2024 e pubblicata il 24 gennaio 2024, nonché integrata con determina del Segretario generale n. 104/2024 del 13 marzo 2024, l’Autorità ha provveduto a definire le aliquote del contributo relativo all’anno 2024 e le modalità di dichiarazione e versamento dello stesso.
Ai sensi della citata delibera, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2024 è pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato al 24 gennaio 2024, data di pubblicazione della delibera n. 194/2023.
Sì, l’articolo 2, comma 16, della delibera n. 194/2023 ha individuato una soglia di esenzione stabilendo che il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori a € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00). Ciò mira ad evitare l’insorgere di obblighi contributivi a carico dei piccoli operatori e delle microimprese.
No, le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative alla data del 31 dicembre 2023 non sono tenute alla contribuzione. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative a partire dal 1° gennaio 2024, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità esclusivamente liquidativa.
Ai fini del versamento del contributo, per “fatturato” deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) – o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS o secondo altri criteri – dell’ultimo bilancio approvato al 24 gennaio 2024, data di pubblicazione della delibera n. 194/2023. Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera n. 194/2023, come integrata dalla determina del Segretario Generale n. 104/2024, ha previsto che dal totale dei ricavi sono esclusi:
Sì, per evitare duplicazioni di contribuzione, dal totale dei ricavi vengono esclusi i ricavi derivati dai servizi di trasporto erogati a consorzi che prestino servizi di trasporto.
Sì, per evitare duplicazioni di contribuzione, dal totale dei ricavi sono esclusi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall’addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo.
Sì, sempre nell’ottica di evitare duplicazioni di contribuzione, si possono escludere i ricavi derivanti da specifiche attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto (senza conducente/macchinista, o a scafo nudo, o dry lease), previa comunicazione degli estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo.
Sì, i gestori di infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale escludono dal totale dei ricavi i proventi derivanti da contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture medesime.
Sì, i gestori di infrastrutture portuali escludono dal totale dei ricavi i proventi derivanti da: (i) attività documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (ii) ritardata consegna dei container utilizzati o mancato ritiro/caricamento della merce; (iii) servizio di security purché distinguibile dal guardianaggio; (iv) ricavi da attività di c.d. connettivo urbano; (v) servizio hostess legato ad attività congressuale e convegnistica; (vi) ormeggio e stazionamento di unità da diporto. I gestori di infrastrutture portuali si escludono inoltre gl’importi destinati alla manutenzione straordinaria del demanio marittimo ovvero agli investimenti capitalizzati riguardanti lo stesso, limitatamente ai costi di ammortamento iscritti a conto economico, nell’esercizio di riferimento, come comprovati da perizia asseverata.
Le imprese meramente autorizzate all’effettuazione di operazioni e/o servizi portuali che non svolgano la loro attività in banchina pubblica o in altra area portuale assentita in forza di titolo concessorio si escludono i proventi derivanti da prestazioni svolte nei riguardi dei gestori di infrastrutture portuali, ove tali ricavi generino una duplicazione di contribuzione.
A favore dei gestori di infrastrutture autostradali la delibera n. 194/2023 prevede che questi escludano dal totale dei ricavi: (i) i proventi derivanti dall’“equivalente incremento della tariffa di competenza” applicata con l’entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all’adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (ii) i ricavi non monetari riferiti agli sconti all’utenza.
Sì, a beneficio dei soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica), è prevista l’esclusione, dal totale dei ricavi, delle seguenti componenti:
I soggetti operanti nel settore del trasporto ferroviario merci si escludono i proventi che costituiscono il riaddebito al cliente dei servizi di trazione, manovra e utilizzo di carri altrui, fermo restando l’autonomo assoggettamento a contribuzione di ciascuno dei citati servizi per le parti di rispettiva competenza.
A favore degli operatori economici eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima la delibera n. 194/2023 prevede che questi escludano dal totale dei ricavi i proventi derivanti da: (i) senserie; (ii) commissioni non legate ai diritti di agenzia o di polizza e, comunque, non afferenti alla navigazione commerciale o ad operazioni/servizi portuali.
A favore dei soggetti esercenti servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada, la delibera n. 194/2023 prevede la possibilità di escludere dal totale dei ricavi i proventi derivanti dal riaddebito di servizi di trasporto eseguiti materialmente da vettori terzi in nome e per conto dei mandanti originari, sempreché dette prestazioni non vengano rese da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato o di rappresentante fiscale. Quanto all’individuazione del fatturato rilevante per le spedizioni via mare e via aerea il medesimo articolo 2, comma 14 della delibera n. 194/2023 rinvia alle regole stabilite, rispettivamente, per il trasporto marittimo e per i vettori aerei.
In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d’affari risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata al 24 gennaio 2024, data di pubblicazione della delibera n. 194/2023, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
In caso di ricavi generati da attività svolte in parte su territorio italiano e in parte su territorio estero, va individuata ed esclusa la quota ricavi generata nello svolgimento dell’attività all’estero. Viceversa, va individuata ed inclusa, ai fini del calcolo del contributo, la quota di ricavi conseguita nel territorio italiano. Per i soggetti eroganti servizi di trasporto internazionale terrestre di passeggeri e/o merci (su strada o ferroviario) il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è quantificato in base ai ricavi derivanti dalle attività svolte entro i confini nazionali. Ove non sia possibile una puntuale individuazione della porzione di ricavi rilevanti a tal fine, si dovrà effettuare un calcolo percentuale basato sul chilometraggio percorso nel territorio dello Stato rispetto alla tratta complessiva.
Il disposto dell’articolo 20, comma 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha escluso la debenza del contributo in relazione alle prestazioni di autotrasporto merci conto terzi a partire dall’anno 2024.
Si evidenzia che, data la specifica finalità perseguita dalla norma, l’esclusione dal versamento del contributo non può essere esteso alle attività diverse dall’autotrasporto di cose per conto di terzi (ad esempio, servizi logistici). Pertanto, gli operatori del settore dell’autotrasporto merci che hanno conseguito ricavi derivanti da prestazioni connesse a servizi logistici, ovvero ad una o più delle altre attività elencate all’articolo 1, comma 1, della delibera n. 194/2023, sono comunque tenuti per il 2024 all’adempimento dichiarativo di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 194/2023.
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d’affari risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata al 24 gennaio 2024, data di pubblicazione della delibera n. 194/2023, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono:
a) per il trasporto passeggeri:
a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore;
a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972;
b) per il trasporto merci:
b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore;
b2) trasporto internazionale, attraverso l’applicazione della percentuale forfettaria del 38% al valore complessivo delle prestazioni di trasporto aventi origine/destinazione/scalo in Italia.
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato:
Le imprese con fatturato superiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi che li esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all’Autorità, entro il 30 aprile 2024, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Autorità.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa, allegando copia del documento di identità.
In simili circostanze, deve provvedere all’assolvimento dell’obbligo dichiarativo il rappresentante fiscale dell’impresa o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta.
Le imprese consorziate con fatturato superiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi di ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto che li esentino dalla corresponsione del contributo, sono comunque tenute ad effettuare la dichiarazione, avvalendosi del servizio messo a disposizione dall’Autorità entro il 30 aprile 2024, dando particolare evidenza dei dati anagrafici ed economici sia della società consorziata che del Consorzio di appartenenza. Ciò, soprattutto, nell’ottica di rappresentare eventuali ricavi derivanti da attività svolte al di fuori del perimetro consortile.
Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione, la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Rimane in capo all’Autorità il potere sanzionatorio – ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – in caso di mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché qualora nella stessa siano riportati dati incompleti o non rispondenti al vero.
Unicamente in caso di errori scusabili e/o in buona fede incorsi in sede dichiarativa e sempreché non sia stato nel frattempo avviato un controllo sostanziale sulla relativa posizione, l’operatore economico entro l’anno successivo a quello contributivo di riferimento, può avvalersi di un ravvedimento operoso, finalizzato alla regolarizzazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento, senza l’irrogazione di sanzioni e/o il computo aggiuntivo di interessi di mora.
L’articolo 3, comma 2, della delibera dell’Autorità n. 194/2023 del 7 dicembre 2023, integrato dal punto 19 della determina del Segretario generale n. 104/2024 del 13 marzo 2024, prevede che, a corredo della dichiarazione, debba essere sottoscritto e depositato un prospetto analitico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Qualora tali esclusioni siano superiori alla soglia del 20% del fatturato e quest’ultimo, prescindendo dagli scomputi, sia pari o superiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), si renderà altresì necessario produrre un’attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell’operatore economico a cui esse si riferiscono.
Nel caso in cui l’operatore economico non abbia già nominato un revisore legale dei conti ovvero una società di revisione legale, oppure il collegio sindacale, in quanto non risulta obbligato in base alla legge e non ha comunque provveduto su base volontaria, allora dovrà necessariamente conferire uno specifico incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale.
Si precisa che l’attestazione deve avere ad oggetto esclusivamente il citato prospetto analitico di dettaglio delle esclusioni, sia con riferimento alla correttezza formale degli importi esposti ed alla loro riconducibilità alle registrazioni contabili ed al bilancio d’esercizio, che alla loro sostanziale conformità rispetto a quanto previsto dalla delibera dell’Autorità n. 194/2023 del 7 dicembre 2023, integrata dalla determina del Segretario generale n. 104/2024 del 13 marzo 2024.
Laddove applicabile, si richiama il Documento di Ricerca n. 250 “Procedure richieste dalla società (incarichi di agreed-upon procedures)” pubblicato a dicembre 2022 da Assirevi – Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale che, a sua volta, recepisce quanto previsto dallo Standard ISRS 4400 (Revised) “Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures” emanato ad aprile 2020 da IAASB – International Auditing and Assurance Standards Board.
Tali regole rivestono carattere generale e sono indirizzate a tutti gli operatori economici, a prescindere dalla natura giuridica e dall’ubicazione della sede legale.
Quanto, invece, al trasporto aereo e marittimo internazionale di passeggeri e/o merci, ai fini dell’individuazione della parte di origine/destinazione/scalo in Italia e con riferimento al regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 1 e n. 2 del D.P.R. n. 633/1972, l’attestazione di cui all’articolo 3, comma 2, della delibera dell’Autorità n. 194/2023 potrà essere elaborata assumendo a riferimento i dati indicati nel Quadro VE “Operazioni attive e determinazione del volume d’affari” della pertinente dichiarazione IVA, nonché, in assenza di puntuali criteri per la quantificazione della percorrenza nel territorio nazionale, le percentuali forfetarie richiamate dalla Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa.
L’Autorità si riserva di condurre in ogni momento attività di verifica e di accertamento delle dichiarazioni contenenti i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità. Al fine di evitare future richieste documentali in fase di controllo, si raccomanda di fornire ogni informazione e documentazione utile a supportare quanto dichiarato.
Il contributo per l’anno 2024 deve essere versato in misura pari a due terzi dell’importo entro e non oltre il 30 aprile 2024; il terzo residuo dovrà essere versato entro e non oltre il 31 ottobre 2024.
Il versamento deve essere effettuato a mezzo del servizio pagoPA, disponibile anche nella sezione “Servizi on-line” al link https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/. Dovranno essere indicati i seguenti dati del soggetto obbligato al versamento: (i) la ragione sociale/denominazione sociale; (ii) il codice fiscale/partita iva; (iii) l’anno di riferimento del contributo (“2024”); (iv) la rata (acconto, saldo, rata unica); (v) la causale (contributo ART).
Se il versamento viene materialmente eseguito da parte di una capogruppo per più società del gruppo, i versamenti devono essere chiaramente formalizzati in via separata per le singole società.
Il mancato o parziale pagamento del contributo, entro i termini del 30 aprile 2024 per l’acconto relativo a due terzi dell’importo e del 31 ottobre 2024 per il saldo finale, comporta l’avvio della procedura di riscossione anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza dei termini per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
In caso di versamento di contributi non dovuti o corrisposti in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, un’istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa.
Per informazioni generali o supporto di carattere operativo scrivere a:
info-contributo@autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica ordinaria.
Per trasmettere istanze o comunicazioni di carattere formale e/o aventi valore legale che devono essere registrate dal protocollo generale scrivere a:
autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica certificata.
Non è fornito servizio telefonico.
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