Aggiornamento pubblicato il 22 marzo 2021
In base al DPCM 21 gennaio 2021 di approvazione, ai fini dell’esecutività, della delibera dell’Autorità n. 225/2020 del 22 dicembre 2020, integrata dalla delibera dell’Autorità n. 20/2021 dell’11 febbraio 2021 e dalla determina del Segretario generale n. 30/2021 del 4 marzo 2021, si comunicano le seguenti modalità di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2021 dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.
Le imprese con fatturato superiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all’Autorità, entro il 30 aprile 2021, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio on-line messo a disposizione dall’Autorità.
L’obbligo di dichiarazione è pienamente efficace anche nei riguardi degli operatori contemplati dall’articolo 1, comma 2 della delibera n. 225/2020 (servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; servizi di trasporto merci via mare e per vie navigabili interne; servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci).
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità. Per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, tale onere grava sul rappresentante fiscale o direttamente sul soggetto estero mediante identificazione diretta.
La mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Sulla base della normativa sopra richiamata, sono esentati dall’obbligo di corrispondere il contributo i soggetti il cui importo contributivo è pari od inferiore a € 1.800,00 (euro milleottocento/00).
L’obbligo di versamento del contributo riguarda anche le prestazioni previste dall’articolo 1, comma 2 della delibera n. 225/2020 (servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; servizi di trasporto merci via mare e per vie navigabili interne; servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci).
Sono altresì escluse dal versamento le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con “finalità liquidative” alla data del 31 dicembre 2020. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con “finalità liquidative” a partire dal 1° gennaio 2021, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con “finalità liquidative”.
Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera dell’Autorità n. 225/2020, come da indicazioni operative fornite nella determina del Segretario generale n. 30/2021, oltre a fornire indicazioni precise sul calcolo, ha previsto che dal totale dei ricavi vengano esclusi:
Inoltre, sono oggetto di esclusione:
Per i soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti) dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all’ambito di competenza dell’Autorità; (ii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise.
In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata, all’11 febbraio 2021, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
Nella delibera dell’Autorità n. 225/2020, come integrata con determina del Segretario generale n. 30/2021, è previsto che, in caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, il contributo è versato dal consorzio e, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l’impresa consorziata escluda i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi eroganti servizi di trasporto.
Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 del codice civile anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.
I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno versare un terzo del contributo dovuto entro il termine del 30 aprile 2021, i due terzi residui devono essere versati entro e non oltre il 29 ottobre 2021.
Il versamento deve essere effettuato a mezzo del servizio pagoPA, raggiungibile utilizzando l’interfaccia web disponibile a questo link che consente il pagamento:
Dovranno essere indicati i seguenti dati del soggetto obbligato:
I soggetti tenuti al versamento del contributo che hanno effettuato il pagamento a mezzo bonifico bancario, entro i termini previsti, rispettivamente, per l’acconto relativo ad un terzo dell’importo e per il saldo finale, devono dar notizia all’Autorità dell’avvenuto pagamento accedendo all’area riservata.
Si ricorda che il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 30 aprile 2021, per l’acconto relativo ad un terzo dell’importo, nonché del 29 ottobre 2021, per il saldo finale, comporta l’avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre all’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
Nell’area riservata, cui si accede previo accreditamento, sono presenti ulteriori informazioni, nonché le modalità di calcolo e di dichiarazione del contributo dovuto.
Per informazioni generali o supporto di carattere operativo scrivere a:
info-contributo@autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica ordinaria.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 6, lett. b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., come riformulato dall’articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter) introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, “gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste” sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito indicata anche come “l’Autorità”). Il contributo è fissato annualmente dall’Autorità – con atto sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte.
Il contributo per gli oneri di funzionamento serve a garantire l’autonomia finanziaria dell’Autorità ed il regolare svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge.
Sì. Per ogni anno di riferimento sono indicati i soggetti tenuti alla relativa contribuzione annuale.
I soggetti tenuti al versamento del contributo sono le imprese che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:
In base all’allegato II, punto 2 della direttiva 2012/34/UE e all’art. 13, comma 2 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, si definiscono in tal modo le stazioni passeggeri (relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l’esercizio ferroviario); gli scali merci; gli scali di smistamento e le aree di composizione dei treni (ivi comprese le aree di manovra); le aree, gli impianti e gli edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci; i centri di manutenzione (ad eccezione dei centri di manutenzione pesante riservati a treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati); le altre infrastrutture tecniche, comprese quelle di pulizia e di lavaggio, nonché gli impianti di scarico dei reflui delle toilette dei treni; le infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate a servizi ferroviari; gli impianti e le attrezzature di soccorso; le aree o gli impianti per l’approvvigionamento di combustibile (i cui canoni sono indicati nelle fatture separatamente).
Con l’espressione servizi “non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie” si intende ricomprendere, in aggiunta ai servizi c.d. di base (prestazioni effettuate in uno degli impianti di servizio annoverati dall’allegato II, punto 2 della direttiva 2012/34/UE e dall’art. 13, comma 2 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112), sia i servizi complementari che quelli ausiliari contemplati dall’art. 13, commi 9 e 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Si ricomprendono dunque le seguenti attività, in quanto servizi complementari: fornitura della corrente di trazione, preriscaldamento dei treni passeggeri e servizio di rifornimento idrico dei treni, controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, assistenza alla circolazione di treni speciali e servizi di manovra. Ciò, oltre ai seguenti servizi ausiliari: accesso alla rete di telecomunicazioni, fornitura di informazioni complementari, ispezione tecnica del materiale rotabile, servizi di biglietteria nelle stazioni passeggeri, servizi di manutenzione pesante prestati in centri di manutenzione dedicati ai treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati.
Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 cod. civ. o sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.
Rientrano nella categoria degli operatori che effettuano tali servizi i soggetti che presentano le seguenti caratteristiche:
In caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio per le prestazioni di competenza. Le imprese consorziate sono comunque tenute all’assolvimento dell’obbligo dichiarativo e, in relazioni alle prestazioni estranee al consorzio, a quello contributivo.
Con la delibera n. 225/2020 del 22 dicembre 2020, approvata con D.P.C.M. 21 gennaio 2021 e pubblicata il 11 febbraio 2021, ed integrata con determina del Segretario generale n. 30/2021 del 4 marzo 2021, l’Autorità ha provveduto a definire le aliquote del contributo relativo all’anno 2021 e le modalità di dichiarazione e versamento dello stesso.
Ai sensi della citata delibera, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2021 è pari allo 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato al 11 febbraio 2021, data di pubblicazione della delibera n. 225/2020.
Sì, l’art. 2, comma 7 della delibera n. 225/2020 ha individuato una soglia di esenzione stabilendo che il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori a € 1.800,00 (euro milleottocento/00). Ciò mira ad evitare l’insorgere di obblighi contributivi a carico dei piccoli operatori e delle microimprese.
No, le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2020 non sono tenute alla contribuzione. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1° gennaio 2021, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.
Ai fini del versamento del contributo, per “fatturato” deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) – o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS o secondo altri criteri – dell’ultimo bilancio approvato al 11 febbraio 2021, data di pubblicazione della delibera n. 225/2020. Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera n. 225/2020, come integrata dalla determina del Segretario Generale n. 30/2021, ha previsto che dal totale dei ricavi sono esclusi:
Sì, per evitare duplicazioni di contribuzione, dal totale dei ricavi vengono esclusi i ricavi derivati dai servizi di trasporto erogati a consorzi che prestino servizi di trasporto.
Sì, per evitare duplicazioni di contribuzione, dal totale dei ricavi sono esclusi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall’addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo.
Sì, sempre nell’ottica di evitare duplicazioni di contribuzione, i ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto sono esclusi dal totale dei ricavi.
Sì, a beneficio dei soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti), è prevista l’esclusione, dal totale dei ricavi, delle seguenti componenti:
In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata all’11 febbraio 2021, data di pubblicazione della delibera n. 225/2020, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
In caso di ricavi generati da attività svolte in parte su territorio italiano e in parte su territorio estero, va individuata ed esclusa la quota ricavi generata nello svolgimento dell’attività all’estero. Viceversa, va individuata ed inclusa, ai fini del calcolo del contributo, la quota di ricavi conseguita nel territorio italiano.
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto merci su strada connesso con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, il fatturato rilevante è rappresentato dall’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS riconducibile a mezzi, nella propria disponibilità, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi che effettuano un servizio di connessione con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti. Dal totale dei ricavi vanno inoltre esclusi i ricavi conseguiti per attività eventualmente svolte all’estero da detti mezzi.
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata all’11 febbraio 2021, data di pubblicazione della delibera n. 225/2020, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono:
a) per il trasporto passeggeri:
a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore;
a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972;
b) per il trasporto merci:
b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore;
b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972.
In tal modo, le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all’estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia.
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell’esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale; b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell’esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci imbarcate e/o sbarcate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo della diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale. Restano escluse dall’applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto. Sono, quindi, esclusi dal fatturato rilevante i ricavi conseguiti da attività svolte all’estero.
Le imprese con fatturato superiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00), a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi che li esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all’Autorità, entro il 30 aprile 2021, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Autorità all’indirizzo: https://secure.autorita-trasporti.it.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità.
In simili circostanze, deve provvedere all’assolvimento dell’obbligo dichiarativo il rappresentante fiscale dell’impresa o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta.
Le imprese consorziate con fatturato superiore a € 3.000.000,00 (tre milioni/00), a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi di ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto che li esentino dalla corresponsione del contributo, sono comunque tenute ad effettuare la dichiarazione, avvalendosi del modello telematico messo a disposizione dell’Autorità entro il 30 aprile 2021, dando particolare evidenza dei dati anagrafici ed economici sia della società consorziata che del Consorzio di appartenenza. Ciò, soprattutto, nell’ottica di rappresentare eventuali ricavi derivanti da attività svolte al di fuori del perimetro consortile.
Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione, la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Rimane in capo all’Autorità il potere sanzionatorio – ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – in caso di mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché qualora nella stessa siano riportati dati incompleti o non rispondenti al vero.
No, in forza di quanto disposto dall’articolo 2 della delibera n. 20/2021, in recepimento del più recente orientamento del Consiglio di Stato (pronunce emanate a partire dal 4 gennaio 2021), la precedente sospensione contemplata dagli articoli 1, comma 2, 3, comma 3, e 4, comma 3 della delibera n. 225/2020 è stata definitivamente superata.
L’Autorità si riserva di condurre in ogni momento attività di verifica e di accertamento delle dichiarazioni pervenute all’Autorità contenenti i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità. Al fine di evitare future richieste documentali in fase di controllo, si raccomanda di fornire ogni informazione e documentazione utile a supportare quanto dichiarato.
Il contributo per l’anno 2021 deve essere versato in misura pari a un terzo dell’importo entro e non oltre il 30 aprile 2021; i due terzi residui devono essere versati entro e non oltre il 29 ottobre 2021.
Il versamento deve essere effettuato a mezzo del servizio pagoPA, disponibile nella sezione “Servizi on-line” al link, che consente il pagamento:
Dovranno essere indicati i seguenti dati del soggetto obbligato al versamento: (i) la ragione sociale/denominazione sociale; (ii) il codice fiscale/partita iva; (iii) l’anno di riferimento del contributo (“2021”); (iv) la rata (acconto, saldo, rata unica); (v) la causale (contributo ART).
Se il versamento viene effettuato da parte di una capogruppo per più società del gruppo, i versamenti devono essere effettuati separatamente per le singole società sempre secondo quanto sopra indicato.
Eventuali ulteriori istruzioni sulle modalità per il versamento del contributo sono disponibili sul sito internet dell’Autorità, alla pagina dedicata.
Il mancato o parziale pagamento del contributo, entro i termini del 30 aprile 2021 per l’acconto relativo a un terzo dell’importo e del 29 ottobre 2021 per il saldo finale, comporta l’avvio della procedura di riscossione anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza dei termini per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
In caso di versamento di contributi non dovuti o corrisposti in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, un’istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa.
In considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori, non si applica per l’anno 2021 l’obbligo di contribuzione nei confronti dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Qualora le suddette imprese di autotrasporto merci in conto terzi avessero già provveduto ad effettuare un versamento per l’anno 2021, in acconto ovvero in unica soluzione, l’Autorità disporrà d’ufficio la procedura di rimborso con le seguenti modalità:
A questo proposito, si ricorda che:
Per informazioni generali o supporto di carattere operativo scrivere a:
info-contributo@autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica ordinaria.
Per trasmettere istanze o comunicazioni di carattere formale e/o aventi valore legale che devono essere registrate dal protocollo generale scrivere a:
autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica certificata.
Non è fornito servizio telefonico.
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