In base al DPCM 17 gennaio 2019 di approvazione, ai fini dell’esecutività, della delibera dell’Autorità n. 141/2018 del 19 dicembre 2018, integrata dalla determina del Segretario generale n. 21/2019 del 26 febbraio 2019, si comunicano le seguenti modalità di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2019 dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.
Le imprese con fatturato superiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all’Autorità, entro il 30 aprile 2019, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio on-line messo a disposizione dall’Autorità.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità. Per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, tale onere grava sul rappresentante fiscale o direttamente sul soggetto estero mediante identificazione diretta.
La mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Sulla base della normativa sopra richiamata, sono esentati dall’obbligo di corrispondere il contributo i soggetti il cui importo contributivo è pari od inferiore ad € 3.000,00 (euro tremila/00).
Sono altresì escluse dal versamento le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con “finalità liquidative” alla data del 31 dicembre 2018. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con “finalità liquidative” a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con “finalità liquidative”.
Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera dell’Autorità n. 141/2018, come da indicazioni operative fornite nella determina del Segretario generale n. 21/2019, ha previsto che dal totale dei ricavi vengano esclusi:
In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata, al 19 febbraio 2019, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
Nella delibera dell’Autorità n. 141/2018, come integrata con determina del Segretario generale n. 21/2019, è previsto che, in caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio e, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l’impresa consorziata escluda i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto.
Inoltre, sono oggetto di esclusione:
Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 del codice civile anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.
I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno versare i due terzi del contributo dovuto, entro il termine del 30 aprile 2019, il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 31 ottobre 2019.
Il versamento deve essere effettuato a mezzo del servizio pagoPA, raggiungibile anche nella sezione “Servizi on-line”, con le modalità illustrate nella sezione FAQ di seguito riportata.
Si ricorda che il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 30 aprile 2019 per l’acconto relativo ai due terzi dell’importo e del 31 ottobre 2019 per il saldo finale comporta l’avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. E’ fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
Nell’area riservata, cui si accede previo accreditamento, sono presenti ulteriori informazioni, le modalità di calcolo e di dichiarazione del contributo dovuto e le eventuali modalità di invio delle comunicazioni relative al pagamento effettuato.
Per informazioni generali o supporto di carattere operativo scrivere a:
info-contributo@autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica ordinaria.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 6, lett. b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., come riformulato dall’articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter) introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, “gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste” sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito indicata anche come “l’Autorità”). Il contributo è fissato annualmente dall’Autorità – con atto sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte.
Il contributo per gli oneri di funzionamento serve a garantire l’autonomia finanziaria dell’Autorità ed il regolare svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge.
Sì. Per ogni anno di riferimento sono indicati i soggetti tenuti alla relativa contribuzione annuale.
I soggetti tenuti al versamento del contributo sono le imprese che svolgono le seguenti attività:
Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 cod. civ. o sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.
Per essere compresi, ai fini della contribuzione, nella categoria dei soggetti che effettuano tali servizi occorre essere, innanzitutto, imprese di trasporto. In secondo luogo, è necessario avere, al 31 dicembre 2018, nella propria disponibilità veicoli dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi e/o trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi. Inoltre, almeno uno di tali mezzi, deve effettuare servizi in connessione con una o più delle seguenti infrastrutture: porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti.
Nella delibera dell’Autorità n. 141/2018, come integrata con determina del Segretario generale n. 21/2019, è previsto che, in caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio e, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l’impresa consorziata escluda i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto.
Con la delibera n. 141/2018 del 19 dicembre 2018, approvata con D.P.C.M. 17 gennaio 2019 e pubblicata il 19 febbraio 2019, ed integrata con determina del Segretario generale n. 21/2019 del 26 febbraio 2019, l’Autorità ha provveduto a definire le aliquote del contributo relativo all’anno 2019 e le modalità di dichiarazione e versamento dello stesso.
Ai sensi della citata delibera, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2019 è pari allo 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato al 19 febbraio 2019, data di pubblicazione della delibera n. 141/2018.
Sì, l’art. 2, comma 6 della delibera n. 141/2018 ha confermato la precedente soglia di esenzione, attualmente cristallizzata ad € 3.000,00 (euro tremila/00). Pertanto, il versamento non sarà dovuto per importi contributivi pari od inferiori a tale cifra. Ciò mira ad evitare l’insorgere di obblighi contributivi a carico dei piccoli operatori.
No, le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2018 non sono tenute alla contribuzione. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.
Ai fini del versamento del contributo, per “fatturato” deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS dell’ultimo bilancio approvato al 19 febbraio 2019, data di pubblicazione della delibera n. 141/2018.
Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera dell’Autorità n. 141/2018, come integrata dalla determina del Segretario Generale n. 21/2019, ha previsto che dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell’Autorità come individuati nella delibera appena richiamata; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all’estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma – parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall’“equivalente incremento della tariffa di competenza” applicata con l’entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all’adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale.
Sì, per evitare duplicazioni di contribuzione, dal totale dei ricavi vengono esclusi i ricavi derivati dai servizi di trasporto erogati a consorzi che prestino servizi di trasporto.
Sì, per evitare duplicazioni di contribuzione, dal totale dei ricavi sono esclusi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall’addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo.
Sì, sempre nell’ottica di evitare duplicazioni di contribuzione, in base all’art. 2, comma 5 della delibera n. 141/2018 gli introiti conseguiti in ragione di attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto sono scomputati dal fatturato.
In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta, al 19 febbraio 2019, data di pubblicazione della delibera n. 141/2018.
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata al 19 febbraio 2019, data di pubblicazione della delibera n. 141/2018, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. 633/1972. In tal modo, le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all’estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia.
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell’esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale; b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell’esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci imbarcate e/o sbarcate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo della diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale. Restano escluse dall’applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto. Sono, quindi, esclusi dal fatturato rilevante i ricavi conseguiti da attività svolte all’estero.
Le imprese con fatturato superiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi che li esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all’Autorità, entro il 30 aprile 2019, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Autorità all’indirizzo: https://secure.autorita-trasporti.it.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità.
In simili circostanze, deve provvedere all’assolvimento dell’obbligo dichiarativo il rappresentante fiscale dell’impresa o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta.
Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione, la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Rimane in capo all’Autorità il potere sanzionatorio – ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – in caso di mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché qualora nella stessa siano riportati dati incompleti o non rispondenti al vero.
L’Autorità si riserva di condurre in ogni momento attività di verifica e di accertamento delle dichiarazioni pervenute all’Autorità contenenti i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità. Al fine di evitare future richieste documentali in fase di controllo, si raccomanda di fornire ogni informazione e documentazione utile a supportare quanto dichiarato.
Il versamento deve essere effettuato a mezzo del servizio pagoPA, disponibile anche nella sezione “Servizi on-line” alla pagina dedicata. Dovranno essere indicati i seguenti dati del soggetto obbligato al versamento: (i) la ragione sociale/denominazione sociale; (ii) il codice fiscale/partita iva; (iii) l’anno di riferimento del contributo (“2019”); (iv) la rata (acconto, saldo, rata unica); (v) la causale (contributo ART).
Se il versamento viene effettuato da parte di una capogruppo per più società del gruppo, i versamenti devono essere effettuati separatamente per le singole società sempre secondo quanto sopra indicato. Eventuali ulteriori istruzioni sulle modalità per il versamento del contributo sono disponibili sul sito internet dell’Autorità, alla pagina dedicata.
Il contributo per l’anno 2019 deve essere versato in misura pari ai due terzi dell’importo entro il 30 aprile 2019; il terzo residuo deve essere versato, entro e non oltre il 31 ottobre 2019.
Il mancato o parziale pagamento del contributo, entro i termini del 30 aprile 2019 per l’acconto relativo ai due terzi dell’importo e del 31 ottobre 2019 per il saldo finale, comporta l’avvio della procedura di riscossione anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza dei termini per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
In caso di versamento di contributi non dovuti o corrisposti in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, un’istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa.
Per informazioni generali o supporto di carattere operativo scrivere a:
info-contributo@autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica ordinaria.
Per trasmettere istanze o comunicazioni di carattere formale e/o aventi valore legale che devono essere registrate dal protocollo generale scrivere a:
autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica certificata.
Non è fornito servizio telefonico.
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