Aggiornamento pubblicato il 9 aprile 2021
In base al DPCM 29 gennaio 2020 di approvazione, ai fini dell’esecutività, della delibera dell’Autorità n. 172/2019 del 5 dicembre 2019, integrata dalla determina del Segretario generale n. 77/2020 del 19 febbraio 2020, si comunicano le seguenti modalità di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2020 dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.
Le imprese con fatturato superiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all’Autorità, entro il 30 aprile 2020, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio on-line messo a disposizione dall’Autorità.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità. Per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, tale onere grava sul rappresentante fiscale o direttamente sul soggetto estero mediante identificazione diretta.
In forza di quanto disposto dall’articolo 1 della delibera n. 20/2021 , in recepimento del più recente orientamento del Consiglio di Stato (pronunce emanate a partire dal 4 gennaio 2021), gli operatori che esercitano le seguenti attività:
vengono rimessi in termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi nonché contributivi relativi all’annualità 2020.
Il legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il rappresentante fiscale o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta, degli operatori appartenenti ai settori di cui all’articolo 1, comma 1 della delibera n. 20/2021, con un fatturato superiore a € 3.000.000,00 (euro tre milioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla corresponsione del contributo, dichiara all’Autorità, entro il 29 ottobre 2021, i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità, dando notizia a quest’ultima dell’avvenuto versamento.
La mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Sulla base della normativa sopra richiamata, sono esentati dall’obbligo di corrispondere il contributo i soggetti il cui importo contributivo è pari od inferiore a € 1.800,00 (euro milleottocento/00).
Sono altresì escluse dal versamento le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con “finalità liquidative” alla data del 31 dicembre 2019. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con “finalità liquidative” a partire dal 1° gennaio 2020, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con “finalità liquidative”.
Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera dell’Autorità n. 172/2019, come da indicazioni operative fornite nella determina del Segretario generale n. 77/2020, oltre a fornire indicazioni precise sul calcolo, ha previsto che dal totale dei ricavi vengano esclusi:
Inoltre, sono oggetto di esclusione:
Per i soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti) dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (ii) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all’ambito di competenza dell’Autorità; (iii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise.
In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata, al 12 febbraio 2020, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
Nella delibera dell’Autorità n. 172/2019, come integrata con determina del Segretario generale n. 77/2020, è previsto che, in caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, il contributo è versato dal consorzio e, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l’impresa consorziata escluda i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi eroganti servizi di trasporto.
Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 del codice civile anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.
I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno versare i due terzi del contributo dovuto, entro il termine del 30 aprile 2020, il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 30 ottobre 2020.
Il contributo relativo all’annualità 2020 deve essere versato, da parte dei soggetti appartenenti ai settori contemplati all’articolo 1, comma 1 della delibera n. 20/2021, entro e non oltre il 29 ottobre 2021.
Il versamento deve essere effettuato a mezzo del servizio pagoPA, raggiungibile utilizzando l’interfaccia web disponibile a questo link che consente il pagamento:
Dovranno essere indicati i seguenti dati del soggetto obbligato:
I soggetti appartenenti ai settori di cui all’articolo 1, comma 1 della delibera n. 20/2021 che, tenuti al versamento del contributo, hanno effettuato il pagamento a mezzo bonifico bancario, devono dare notizia all’Autorità dell’avvenuto pagamento, entro il termine previsto per l’intero importo, accedendo all’area riservata.
Si ricorda che il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 30 aprile 2020 per l’acconto relativo ai due terzi dell’importo e del 30 ottobre 2020 per il saldo finale, ovvero del 29 ottobre 2021 per l’intero importo relativamente ai soggetti appartenenti ai settori di cui all’articolo 1, comma 1 della delibera n. 20/2021, comporta l’avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
Nell’area riservata, cui si accede previo accreditamento, sono presenti ulteriori informazioni, nonché le modalità di calcolo e di dichiarazione del contributo dovuto.
Per informazioni generali o supporto di carattere operativo scrivere a:
info-contributo@autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica ordinaria.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 6, lett. b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., come riformulato dall’articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter) introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, “gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste” sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito indicata anche come “l’Autorità”). Il contributo è fissato annualmente dall’Autorità – con atto sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte.
Il contributo per gli oneri di funzionamento serve a garantire l’autonomia finanziaria dell’Autorità ed il regolare svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge.
Sì. Per ogni anno di riferimento sono indicati i soggetti tenuti alla relativa contribuzione annuale.
I soggetti tenuti al versamento del contributo sono le imprese che svolgono le seguenti attività:
Agli operatori economici appartenenti a questi settori si sono aggiunte, per effetto della delibera n. 20/2021, anche le imprese che erogano:
In base all’allegato II, punto 2 della direttiva 2012/34/UE e all’art. 13, comma 2 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, si definiscono in tal modo le stazioni passeggeri (relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l’esercizio ferroviario); gli scali merci; gli scali di smistamento e le aree di composizione dei treni (ivi comprese le aree di manovra); le aree, gli impianti e gli edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci; i centri di manutenzione (ad eccezione dei centri di manutenzione pesante riservati a treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati); le altre infrastrutture tecniche, comprese quelle di pulizia e di lavaggio, nonché gli impianti di scarico dei reflui delle toilette dei treni; le infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate a servizi ferroviari; gli impianti e le attrezzature di soccorso; le aree o gli impianti per l’approvvigionamento di combustibile (i cui canoni sono indicati nelle fatture separatamente).
Con l’espressione servizi “non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie” si intende ricomprendere, in aggiunta ai servizi c.d. di base (prestazioni effettuate in uno degli impianti di servizio annoverati dall’allegato II, punto 2 della direttiva 2012/34/UE e dall’art. 13, comma 2 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112), sia i servizi complementari che quelli ausiliari contemplati dall’art. 13, commi 9 e 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Si ricomprendono dunque le seguenti attività, in quanto servizi complementari: fornitura della corrente di trazione, preriscaldamento dei treni passeggeri e servizio di rifornimento idrico dei treni, controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, assistenza alla circolazione di treni speciali e servizi di manovra. Ciò, oltre ai seguenti servizi ausiliari: accesso alla rete di telecomunicazioni, fornitura di informazioni complementari, ispezione tecnica del materiale rotabile, servizi di biglietteria nelle stazioni passeggeri, servizi di manutenzione pesante prestati in centri di manutenzione dedicati ai treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati.
Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 cod. civ. o sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.
Nessun settore risulta più beneficiario di sospensione. In forza di quanto disposto dall’articolo 1 della delibera n. 20/2021, in recepimento del più recente orientamento del Consiglio di Stato (pronunce emanate a partire dal 4 gennaio 2021), gli operatori che esercitano le seguenti attività:
vengono rimessi in termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi nonché contributivi relativi all’annualità 2020.
Per rientrare nella categoria dei soggetti che effettuano tali servizi occorre essere, innanzitutto, imprese di trasporto. In secondo luogo, è necessario avere, al 31 dicembre 2019, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi. Inoltre, è indispensabile che almeno uno di tali mezzi effettui un servizio di connessione con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti.
In caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio.
Con la delibera n. 172/2019 del 5 dicembre 2019, approvata con D.P.C.M. 29 gennaio 2020 e pubblicata il 12 febbraio 2020, come integrata con determina del Segretario generale n. 77/2020 del 19 febbraio 2020, l’Autorità ha provveduto a definire le aliquote del contributo relativo all’anno 2020 e le modalità di dichiarazione e versamento dello stesso.
Ai sensi della citata delibera, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2020 è pari allo 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato al 12 febbraio 2020, data di pubblicazione della delibera n. 172/2019.
Sì, l’art. 2, comma 7 della delibera n. 172/2019 ha mutato la precedente soglia di esenzione, cristallizzandola a € 1.800,00 (euro milleottocento/00). Pertanto, il versamento non sarà dovuto per importi contributivi pari od inferiori a tale cifra. Ciò mira ad evitare l’insorgere di obblighi contributivi a carico dei piccoli operatori e delle microimprese.
No, le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2019 non sono tenute alla contribuzione. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1° gennaio 2020, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.
Ai fini del versamento del contributo, per “fatturato” deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS dell’ultimo bilancio approvato al 12 febbraio 2020, data di pubblicazione della delibera n. 172/2019.
Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera dell’Autorità n. 172/2019, come integrata dalla determina del Segretario Generale n. 77/2020, ha previsto che dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell’Autorità come individuati nella delibera appena richiamata; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all’estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma – parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall’“equivalente incremento della tariffa di competenza” applicata con l’entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all’adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale.
Sì, per evitare duplicazioni di contribuzione, dal totale dei ricavi vengono esclusi i ricavi derivati dai servizi di trasporto erogati a consorzi che prestino servizi di trasporto.
Sì, per evitare duplicazioni di contribuzione, dal totale dei ricavi sono esclusi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall’addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo.
Sì, sempre nell’ottica di evitare duplicazioni di contribuzione, in base all’art. 2, comma 5 della delibera n. 172/2019 gli introiti conseguiti in ragione di attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto sono scomputati dal fatturato.
Sì, a beneficio dei soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti) l’art. 2, comma 6 della delibera n. 172/2019 ha introdotto, a partire dal 2020, l’esclusione, dal totale dei ricavi, delle plusvalenze e dei proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili, del riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all’ambito di competenza dell’Autorità, dei ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise.
In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta, al 12 febbraio 2020, data di pubblicazione della delibera n. 172/2019.
In caso di ricavi generati da attività svolte in parte su territorio italiano e in parte su territorio estero, va individuata ed esclusa la quota ricavi generata nello svolgimento dell’attività all’estero. Viceversa, va individuata ed inclusa, ai fini del calcolo del contributo, la quota di ricavi conseguita nel territorio italiano.
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto merci su strada connesso con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti il fatturato rilevante è rappresentato dall’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS riconducibile a mezzi, nella propria disponibilità, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi che effettuano servizio di connessione con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti. Dal totale dei ricavi vanno inoltre esclusi i ricavi conseguiti per attività eventualmente svolte all’estero da detti mezzi.
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata al 12 febbraio 2020, data di pubblicazione della delibera n. 172/2019, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972. In tal modo, le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all’estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia.
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell’esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale; b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell’esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci imbarcate e/o sbarcate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo della diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale. Restano escluse dall’applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto. Sono, quindi, esclusi dal fatturato rilevante i ricavi conseguiti da attività svolte all’estero.
Le imprese con fatturato superiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00), a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi che li esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all’Autorità, entro il 30 aprile 2020, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Autorità all’indirizzo: https://secure.autorita-trasporti.it.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità.
In forza di quanto disposto dall’articolo 1 della delibera n. 20/2021, gli operatori che esercitano le seguenti attività:
dichiarano all’Autorità, entro il 29 ottobre 2021, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Autorità all’indirizzo: https://secure.autorita-trasporti.it.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità.
In simili circostanze, deve provvedere all’assolvimento dell’obbligo dichiarativo il rappresentante fiscale dell’impresa o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta.
Le imprese consorziate con fatturato superiore a € 3.000.000,00 (tre milioni/00), a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi di ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto che li esentino dalla corresponsione del contributo, sono comunque tenute ad effettuare la dichiarazione, avvalendosi del modello telematico messo a disposizione dell’Autorità entro il 30 aprile 2020, dando particolare evidenza dei dati anagrafici ed economici sia della società consorziata che del Consorzio di appartenenza. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità. Ciò, soprattutto, nell’ottica di rappresentare eventuali ricavi derivanti da attività svolte al di fuori del perimetro consortile.
Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione, la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Rimane in capo all’Autorità il potere sanzionatorio – ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – in caso di mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché qualora nella stessa siano riportati dati incompleti o non rispondenti al vero.
L’Autorità si riserva di condurre in ogni momento attività di verifica e di accertamento delle dichiarazioni pervenute all’Autorità contenenti i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità. Al fine di evitare future richieste documentali in fase di controllo, si raccomanda di fornire ogni informazione e documentazione utile a supportare quanto dichiarato.
Il contributo per l’anno 2020 deve essere versato in misura pari ai due terzi dell’importo entro il 30 aprile 2020; il terzo residuo deve essere versato, entro e non oltre il 30 ottobre 2020.
In forza di quanto disposto dall’articolo 1 della delibera n. 20/2021, gli operatori che esercitano le seguenti attività:
devono versare all’Autorità l’intero contributo entro il 29 ottobre 2021.
Il versamento deve essere effettuato a mezzo del servizio pagoPA, disponibile nella sezione “Servizi on-line” al link, che consente il pagamento:
Dovranno essere indicati i seguenti dati del soggetto obbligato al versamento: (i) la ragione sociale/denominazione sociale; (ii) il codice fiscale/partita iva; (iii) l’anno di riferimento del contributo (“2020”); (iv) la rata (acconto, saldo, rata unica); (v) la causale (contributo ART).
Se il versamento viene effettuato da parte di una capogruppo per più società del gruppo, i versamenti devono essere effettuati separatamente per le singole società sempre secondo quanto sopra indicato.
Eventuali ulteriori istruzioni sulle modalità per il versamento del contributo sono disponibili sul sito internet dell’Autorità, alla pagina dedicata.
Il mancato o parziale pagamento del contributo, entro i termini del 30 aprile 2020 per l’acconto relativo ai due terzi dell’importo e del 30 ottobre 2020 per il saldo finale, ovvero del 29 ottobre 2021 per l’intero importo relativamente ai soggetti appartenenti ai settori di cui all’articolo 1, comma 1 della delibera n. 20/2021, comporta l’avvio della procedura di riscossione anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza dei termini per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
In caso di versamento di contributi non dovuti o corrisposti in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, un’istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa.
Per informazioni generali o supporto di carattere operativo scrivere a:
info-contributo@autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica ordinaria.
Per trasmettere istanze o comunicazioni di carattere formale e/o aventi valore legale che devono essere registrate dal protocollo generale scrivere a:
autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica certificata.
Non è fornito servizio telefonico.
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