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Aggiornamento pubblicato il 9 aprile 2021
In base al DPCM 29 gennaio 2020 di approvazione, ai fini dell’esecutività, della delibera dell’Autorità n. 172/2019 del 5 dicembre 2019, integrata dalla determina del Segretario generale n. 77/2020 del 19 febbraio 2020, si comunicano le seguenti modalità di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2020 dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.
Le imprese con fatturato superiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all’Autorità, entro il 30 aprile 2020, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio on-line messo a disposizione dall’Autorità.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità. Per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, tale onere grava sul rappresentante fiscale o direttamente sul soggetto estero mediante identificazione diretta.
In forza di quanto disposto dall’articolo 1 della delibera n. 20/2021 , in recepimento del più recente orientamento del Consiglio di Stato (pronunce emanate a partire dal 4 gennaio 2021), gli operatori che esercitano le seguenti attività:
vengono rimessi in termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi nonché contributivi relativi all’annualità 2020.
Il legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il rappresentante fiscale o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta, degli operatori appartenenti ai settori di cui all’articolo 1, comma 1 della delibera n. 20/2021, con un fatturato superiore a € 3.000.000,00 (euro tre milioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla corresponsione del contributo, dichiara all’Autorità, entro il 29 ottobre 2021, i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità, dando notizia a quest’ultima dell’avvenuto versamento.
La mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Sulla base della normativa sopra richiamata, sono esentati dall’obbligo di corrispondere il contributo i soggetti il cui importo contributivo è pari od inferiore a € 1.800,00 (euro milleottocento/00).
Sono altresì escluse dal versamento le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con “finalità liquidative” alla data del 31 dicembre 2019. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con “finalità liquidative” a partire dal 1° gennaio 2020, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con “finalità liquidative”.
Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera dell’Autorità n. 172/2019, come da indicazioni operative fornite nella determina del Segretario generale n. 77/2020, oltre a fornire indicazioni precise sul calcolo, ha previsto che dal totale dei ricavi vengano esclusi:
Inoltre, sono oggetto di esclusione:
Per i soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti) dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (ii) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all’ambito di competenza dell’Autorità; (iii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise.
In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata, al 12 febbraio 2020, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
Nella delibera dell’Autorità n. 172/2019, come integrata con determina del Segretario generale n. 77/2020, è previsto che, in caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, il contributo è versato dal consorzio e, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l’impresa consorziata escluda i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi eroganti servizi di trasporto.
Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 del codice civile anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.
I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno versare i due terzi del contributo dovuto, entro il termine del 30 aprile 2020, il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 30 ottobre 2020.
Il contributo relativo all’annualità 2020 deve essere versato, da parte dei soggetti appartenenti ai settori contemplati all’articolo 1, comma 1 della delibera n. 20/2021, entro e non oltre il 29 ottobre 2021.
Il versamento deve essere effettuato a mezzo del servizio pagoPA, raggiungibile utilizzando l’interfaccia web disponibile a questo link che consente il pagamento:
Dovranno essere indicati i seguenti dati del soggetto obbligato:
I soggetti appartenenti ai settori di cui all’articolo 1, comma 1 della delibera n. 20/2021 che, tenuti al versamento del contributo, hanno effettuato il pagamento a mezzo bonifico bancario, devono dare notizia all’Autorità dell’avvenuto pagamento, entro il termine previsto per l’intero importo, accedendo all’area riservata.
Si ricorda che il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 30 aprile 2020 per l’acconto relativo ai due terzi dell’importo e del 30 ottobre 2020 per il saldo finale, ovvero del 29 ottobre 2021 per l’intero importo relativamente ai soggetti appartenenti ai settori di cui all’articolo 1, comma 1 della delibera n. 20/2021, comporta l’avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
Nell’area riservata, cui si accede previo accreditamento, sono presenti ulteriori informazioni, nonché le modalità di calcolo e di dichiarazione del contributo dovuto.
Per informazioni generali o supporto di carattere operativo scrivere a:
info-contributo@autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica ordinaria.
Pursuant to Article 37(6)(b) of Decree-Law No 201 of 6 December 2011, converted with amendments into Law No 214 of 22 December 2011, as amended by Article 16(1)(a-bis) and (a-ter) introduced by Law No 130 of 16 November 2018, converting Decree-Law No 109 of 28 September 2018, “the economic operators in the transport sector for which the Authority has actually started, in the market in which they operate, to exercise the responsibilities or perform the activities provided for by law” are required to pay an annual contribution to the Transport Regulation Authority (hereinafter also referred to as “the Authority”). The amount of the contribution is set yearly by an act of the Authority – which is subject to the Prime Minister’s endorsement, in agreement with the Minister of Economy and Finance. Such contribution shall not exceed 1 per thousand of the turnover derived from the exercise of the activities carried out in the last financial year.
I soggetti tenuti al versamento del contributo sono le imprese che svolgono le seguenti attività:
Agli operatori economici appartenenti a questi settori si sono aggiunte, per effetto della delibera n. 20/2021, anche le imprese che erogano:
Nessun settore risulta più beneficiario di sospensione. In forza di quanto disposto dall’articolo 1 della delibera n. 20/2021, in recepimento del più recente orientamento del Consiglio di Stato (pronunce emanate a partire dal 4 gennaio 2021), gli operatori che esercitano le seguenti attività:
vengono rimessi in termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi nonché contributivi relativi all’annualità 2020.
Per rientrare nella categoria dei soggetti che effettuano tali servizi occorre essere, innanzitutto, imprese di trasporto. In secondo luogo, è necessario avere, al 31 dicembre 2019, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi. Inoltre, è indispensabile che almeno uno di tali mezzi effettui un servizio di connessione con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti.
In caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio.
The contribution for the operational costs is aimed at ensuring the financial autonomy of the Authority and the smooth performance of the tasks assigned to it by law.
Yes. The entities subject to the obligation to pay the corresponding annual contribution are specified for each year of reference.
Con la delibera n. 172/2019 del 5 dicembre 2019, approvata con D.P.C.M. 29 gennaio 2020 e pubblicata il 12 febbraio 2020, come integrata con determina del Segretario generale n. 77/2020 del 19 febbraio 2020, l’Autorità ha provveduto a definire le aliquote del contributo relativo all’anno 2020 e le modalità di dichiarazione e versamento dello stesso.
Ai sensi della citata delibera, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2020 è pari allo 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato al 12 febbraio 2020, data di pubblicazione della delibera n. 172/2019.
According to point 2 of Annex II to Directive 2012/34/EU and Article 13(2) of Legislative Decree No 112 of 15 July 2015, this term refers to passenger stations (with regard to operational structures for travel information display and suitable location for ticketing services and any other operational facilities which are necessary for rail operation); freight terminals; marshalling yards and train formation facilities (including shunting facilities); areas, facilities and buildings for parking and storage of rolling stock and freight; maintenance facilities (except for heavy maintenance facilities dedicated to high-speed trains or to other types of rolling stock requiring specific facilities); other technical facilities, including cleaning and washing facilities, and wastewater treatment systems; maritime and inland port facilities which are linked to rail activities; relief facilities; refuelling areas and facilities (the charges of which are shown separately on the invoices).
The term “services not included in the minimum access package to railway infrastructure” means, in addition to the so-called basic services (services supplied in one of the service facilities listed in point 2 of Annex II to Directive 2012/34/EU and Article 13(2) of Legislative Decree No 112 of 15 July 2015) both additional and ancillary services referred to in Article 13 (9) and (11) of Legislative Decree No 112 of 15 July 2015. The following activities are therefore included as complementary services: provision of traction current, pre-heating of passenger trains and train water supply, control of movements of trains carrying dangerous goods, assistance in the operation of special trains and shunting services. This is in addition to the following ancillary services: access to the telecommunications network, provision of additional information, technical inspection of rolling stock, ticketing services at passenger stations, heavy maintenance services provided in maintenance centres for high-speed trains or other types of rolling stock requiring specialised centres.
In the case of controlled or affiliate entities referred to in Article 2359 of the Italian Civil Code or subject to management and coordination pursuant to Article 2497 of the Italian Civil Code, including through commercial relations within the same group, each entity is required to pay an autonomous contribution, the amount of which shall be calculated in relation to the revenues entered in the financial statements deriving from the activity carried out by the individual company.
Sì, l’art. 2, comma 7 della delibera n. 172/2019 ha mutato la precedente soglia di esenzione, cristallizzandola a € 1.800,00 (euro milleottocento/00). Pertanto, il versamento non sarà dovuto per importi contributivi pari od inferiori a tale cifra. Ciò mira ad evitare l’insorgere di obblighi contributivi a carico dei piccoli operatori e delle microimprese.
No, le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2019 non sono tenute alla contribuzione. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1° gennaio 2020, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.
Ai fini del versamento del contributo, per “fatturato” deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS dell’ultimo bilancio approvato al 12 febbraio 2020, data di pubblicazione della delibera n. 172/2019.
Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera dell’Autorità n. 172/2019, come integrata dalla determina del Segretario Generale n. 77/2020, ha previsto che dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell’Autorità come individuati nella delibera appena richiamata; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all’estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma – parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall’“equivalente incremento della tariffa di competenza” applicata con l’entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all’adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale.
Yes, in order to avoid duplication of the contribution, only in the case of a single transport contract, revenues derived from charging services of the same type provided to another operator subject to the contribution are excluded from the total revenue.
Sì, sempre nell’ottica di evitare duplicazioni di contribuzione, in base all’art. 2, comma 5 della delibera n. 172/2019 gli introiti conseguiti in ragione di attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto sono scomputati dal fatturato.
Sì, a beneficio dei soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti) l’art. 2, comma 6 della delibera n. 172/2019 ha introdotto, a partire dal 2020, l’esclusione, dal totale dei ricavi, delle plusvalenze e dei proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili, del riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all’ambito di competenza dell’Autorità, dei ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise.
Yes, in order to avoid duplication of contribution, revenues derived from transport services provided to consortia that offer transport services are excluded from the total revenue.
In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta, al 12 febbraio 2020, data di pubblicazione della delibera n. 172/2019.
In caso di ricavi generati da attività svolte in parte su territorio italiano e in parte su territorio estero, va individuata ed esclusa la quota ricavi generata nello svolgimento dell’attività all’estero. Viceversa, va individuata ed inclusa, ai fini del calcolo del contributo, la quota di ricavi conseguita nel territorio italiano.
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto merci su strada connesso con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti il fatturato rilevante è rappresentato dall’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS riconducibile a mezzi, nella propria disponibilità, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi che effettuano servizio di connessione con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti. Dal totale dei ricavi vanno inoltre esclusi i ricavi conseguiti per attività eventualmente svolte all’estero da detti mezzi.
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata al 12 febbraio 2020, data di pubblicazione della delibera n. 172/2019, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972. In tal modo, le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all’estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia.
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell’esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale; b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell’esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci imbarcate e/o sbarcate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo della diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale. Restano escluse dall’applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto. Sono, quindi, esclusi dal fatturato rilevante i ricavi conseguiti da attività svolte all’estero.
Le imprese con fatturato superiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00), a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi che li esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all’Autorità, entro il 30 aprile 2020, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Autorità all’indirizzo: https://secure.autorita-trasporti.it.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità.
In forza di quanto disposto dall’articolo 1 della delibera n. 20/2021, gli operatori che esercitano le seguenti attività:
dichiarano all’Autorità, entro il 29 ottobre 2021, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Autorità all’indirizzo: https://secure.autorita-trasporti.it.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità.
Le imprese consorziate con fatturato superiore a € 3.000.000,00 (tre milioni/00), a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi di ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto che li esentino dalla corresponsione del contributo, sono comunque tenute ad effettuare la dichiarazione, avvalendosi del modello telematico messo a disposizione dell’Autorità entro il 30 aprile 2020, dando particolare evidenza dei dati anagrafici ed economici sia della società consorziata che del Consorzio di appartenenza. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità. Ciò, soprattutto, nell’ottica di rappresentare eventuali ricavi derivanti da attività svolte al di fuori del perimetro consortile.
In these cases, the tax representative of the company or directly the foreign entity shall comply with the reporting obligation through direct identification.
L’Autorità si riserva di condurre in ogni momento attività di verifica e di accertamento delle dichiarazioni pervenute all’Autorità contenenti i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità. Al fine di evitare future richieste documentali in fase di controllo, si raccomanda di fornire ogni informazione e documentazione utile a supportare quanto dichiarato.
Without prejudice to the criminal penalties provided for by law in the event of false declarations, the failure or late transmission of the declaration, and the reporting of incomplete or untrue data in the model, results in the application of the penalties referred to in converted, with amendments, into Law No 214 of 22 December 2011.
The Authority retains the power to impose penalties – pursuant to Article 37 of Decree-Law No 201 of 6 December 2011, converted, with amendments, into Law No 214 of 22 December 2011 – in the event of failure or late transmission of the declaration, as well as in case of reporting of incomplete or untrue information.
Il contributo per l’anno 2020 deve essere versato in misura pari ai due terzi dell’importo entro il 30 aprile 2020; il terzo residuo deve essere versato, entro e non oltre il 30 ottobre 2020.
In forza di quanto disposto dall’articolo 1 della delibera n. 20/2021, gli operatori che esercitano le seguenti attività:
devono versare all’Autorità l’intero contributo entro il 29 ottobre 2021.
Il versamento deve essere effettuato a mezzo del servizio pagoPA, disponibile nella sezione “Servizi on-line” al link, che consente il pagamento:
Dovranno essere indicati i seguenti dati del soggetto obbligato al versamento: (i) la ragione sociale/denominazione sociale; (ii) il codice fiscale/partita iva; (iii) l’anno di riferimento del contributo (“2020”); (iv) la rata (acconto, saldo, rata unica); (v) la causale (contributo ART).
Se il versamento viene effettuato da parte di una capogruppo per più società del gruppo, i versamenti devono essere effettuati separatamente per le singole società sempre secondo quanto sopra indicato.
Eventuali ulteriori istruzioni sulle modalità per il versamento del contributo sono disponibili sul sito internet dell’Autorità, alla pagina dedicata.
Il mancato o parziale pagamento del contributo, entro i termini del 30 aprile 2020 per l’acconto relativo ai due terzi dell’importo e del 30 ottobre 2020 per il saldo finale, ovvero del 29 ottobre 2021 per l’intero importo relativamente ai soggetti appartenenti ai settori di cui all’articolo 1, comma 1 della delibera n. 20/2021, comporta l’avvio della procedura di riscossione anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza dei termini per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
In case of payment of contributions not due or paid in excess, it is possible to submit to the Authority, within the fifth year following that in which the payment was made, a reasoned request for reimbursement, accompanied by appropriate supporting documentation.
For general information or operational support, please write to the following ordinary e-mail address: info-contributo@autorita-trasporti.it.
To submit formal requests or communications of a legal nature that need to be entered in the general register, please write to the following certified e-mail address: autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it.
Telephone service is not available.
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