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In base al DPCM 17 gennaio 2019 di approvazione, ai fini dell’esecutività, della delibera dell’Autorità n. 141/2018 del 19 dicembre 2018, integrata dalla determina del Segretario generale n. 21/2019 del 26 febbraio 2019, si comunicano le seguenti modalità di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2019 dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.
Le imprese con fatturato superiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all’Autorità, entro il 30 aprile 2019, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio on-line messo a disposizione dall’Autorità.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità. Per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, tale onere grava sul rappresentante fiscale o direttamente sul soggetto estero mediante identificazione diretta.
La mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Sulla base della normativa sopra richiamata, sono esentati dall’obbligo di corrispondere il contributo i soggetti il cui importo contributivo è pari od inferiore ad € 3.000,00 (euro tremila/00).
Sono altresì escluse dal versamento le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con “finalità liquidative” alla data del 31 dicembre 2018. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con “finalità liquidative” a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con “finalità liquidative”.
Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera dell’Autorità n. 141/2018, come da indicazioni operative fornite nella determina del Segretario generale n. 21/2019, ha previsto che dal totale dei ricavi vengano esclusi:
In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata, al 19 febbraio 2019, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
Nella delibera dell’Autorità n. 141/2018, come integrata con determina del Segretario generale n. 21/2019, è previsto che, in caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio e, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l’impresa consorziata escluda i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto.
Inoltre, sono oggetto di esclusione:
Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 del codice civile anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.
I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno versare i due terzi del contributo dovuto, entro il termine del 30 aprile 2019, il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 31 ottobre 2019.
Il versamento deve essere effettuato a mezzo del servizio pagoPA, raggiungibile anche nella sezione “Servizi on-line”, con le modalità illustrate nella sezione FAQ di seguito riportata.
Si ricorda che il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 30 aprile 2019 per l’acconto relativo ai due terzi dell’importo e del 31 ottobre 2019 per il saldo finale comporta l’avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. E’ fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
Nell’area riservata, cui si accede previo accreditamento, sono presenti ulteriori informazioni, le modalità di calcolo e di dichiarazione del contributo dovuto e le eventuali modalità di invio delle comunicazioni relative al pagamento effettuato.
Per informazioni generali o supporto di carattere operativo scrivere a:
info-contributo@autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica ordinaria.
I soggetti tenuti al versamento del contributo sono le imprese che svolgono le seguenti attività:
Pursuant to Article 37(6)(b) of Decree-Law No 201 of 6 December 2011, converted with amendments into Law No 214 of 22 December 2011, as amended by Article 16(1)(a-bis) and (a-ter) introduced by Law No 130 of 16 November 2018, converting Decree-Law No 109 of 28 September 2018, “the economic operators in the transport sector for which the Authority has actually started, in the market in which they operate, to exercise the responsibilities or perform the activities provided for by law” are required to pay an annual contribution to the Transport Regulation Authority (hereinafter also referred to as “the Authority”). The amount of the contribution is set yearly by an act of the Authority – which is subject to the Prime Minister’s endorsement, in agreement with the Minister of Economy and Finance. Such contribution shall not exceed 1 per thousand of the turnover derived from the exercise of the activities carried out in the last financial year.
Per essere compresi, ai fini della contribuzione, nella categoria dei soggetti che effettuano tali servizi occorre essere, innanzitutto, imprese di trasporto. In secondo luogo, è necessario avere, al 31 dicembre 2018, nella propria disponibilità veicoli dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi e/o trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi. Inoltre, almeno uno di tali mezzi, deve effettuare servizi in connessione con una o più delle seguenti infrastrutture: porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti.
Nella delibera dell’Autorità n. 141/2018, come integrata con determina del Segretario generale n. 21/2019, è previsto che, in caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio e, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l’impresa consorziata escluda i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto.
The contribution for the operational costs is aimed at ensuring the financial autonomy of the Authority and the smooth performance of the tasks assigned to it by law.
Yes. The entities subject to the obligation to pay the corresponding annual contribution are specified for each year of reference.
Con la delibera n. 141/2018 del 19 dicembre 2018, approvata con D.P.C.M. 17 gennaio 2019 e pubblicata il 19 febbraio 2019, ed integrata con determina del Segretario generale n. 21/2019 del 26 febbraio 2019, l’Autorità ha provveduto a definire le aliquote del contributo relativo all’anno 2019 e le modalità di dichiarazione e versamento dello stesso.
Ai sensi della citata delibera, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2019 è pari allo 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato al 19 febbraio 2019, data di pubblicazione della delibera n. 141/2018.
In the case of controlled or affiliate entities referred to in Article 2359 of the Italian Civil Code or subject to management and coordination pursuant to Article 2497 of the Italian Civil Code, including through commercial relations within the same group, each entity is required to pay an autonomous contribution, the amount of which shall be calculated in relation to the revenues entered in the financial statements deriving from the activity carried out by the individual company.
Sì, l’art. 2, comma 6 della delibera n. 141/2018 ha confermato la precedente soglia di esenzione, attualmente cristallizzata ad € 3.000,00 (euro tremila/00). Pertanto, il versamento non sarà dovuto per importi contributivi pari od inferiori a tale cifra. Ciò mira ad evitare l’insorgere di obblighi contributivi a carico dei piccoli operatori.
No, le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2018 non sono tenute alla contribuzione. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.
Ai fini del versamento del contributo, per “fatturato” deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS dell’ultimo bilancio approvato al 19 febbraio 2019, data di pubblicazione della delibera n. 141/2018.
Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera dell’Autorità n. 141/2018, come integrata dalla determina del Segretario Generale n. 21/2019, ha previsto che dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell’Autorità come individuati nella delibera appena richiamata; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all’estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma – parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall’“equivalente incremento della tariffa di competenza” applicata con l’entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all’adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale.
Yes, in order to avoid duplication of the contribution, only in the case of a single transport contract, revenues derived from charging services of the same type provided to another operator subject to the contribution are excluded from the total revenue.
Sì, sempre nell’ottica di evitare duplicazioni di contribuzione, in base all’art. 2, comma 5 della delibera n. 141/2018 gli introiti conseguiti in ragione di attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto sono scomputati dal fatturato.
Yes, in order to avoid duplication of contribution, revenues derived from transport services provided to consortia that offer transport services are excluded from the total revenue.
In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta, al 19 febbraio 2019, data di pubblicazione della delibera n. 141/2018.
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata al 19 febbraio 2019, data di pubblicazione della delibera n. 141/2018, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. 633/1972. In tal modo, le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all’estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia.
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell’esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale; b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell’esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci imbarcate e/o sbarcate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo della diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale. Restano escluse dall’applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto. Sono, quindi, esclusi dal fatturato rilevante i ricavi conseguiti da attività svolte all’estero.
Le imprese con fatturato superiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi che li esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all’Autorità, entro il 30 aprile 2019, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Autorità all’indirizzo: https://secure.autorita-trasporti.it.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità.
In these cases, the tax representative of the company or directly the foreign entity shall comply with the reporting obligation through direct identification.
L’Autorità si riserva di condurre in ogni momento attività di verifica e di accertamento delle dichiarazioni pervenute all’Autorità contenenti i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità. Al fine di evitare future richieste documentali in fase di controllo, si raccomanda di fornire ogni informazione e documentazione utile a supportare quanto dichiarato.
Without prejudice to the criminal penalties provided for by law in the event of false declarations, the failure or late transmission of the declaration, and the reporting of incomplete or untrue data in the model, results in the application of the penalties referred to in converted, with amendments, into Law No 214 of 22 December 2011.
The Authority retains the power to impose penalties – pursuant to Article 37 of Decree-Law No 201 of 6 December 2011, converted, with amendments, into Law No 214 of 22 December 2011 – in the event of failure or late transmission of the declaration, as well as in case of reporting of incomplete or untrue information.
Il versamento deve essere effettuato a mezzo del servizio pagoPA, disponibile anche nella sezione “Servizi on-line” alla pagina dedicata. Dovranno essere indicati i seguenti dati del soggetto obbligato al versamento: (i) la ragione sociale/denominazione sociale; (ii) il codice fiscale/partita iva; (iii) l’anno di riferimento del contributo (“2019”); (iv) la rata (acconto, saldo, rata unica); (v) la causale (contributo ART).
Se il versamento viene effettuato da parte di una capogruppo per più società del gruppo, i versamenti devono essere effettuati separatamente per le singole società sempre secondo quanto sopra indicato. Eventuali ulteriori istruzioni sulle modalità per il versamento del contributo sono disponibili sul sito internet dell’Autorità, alla pagina dedicata.
Il contributo per l’anno 2019 deve essere versato in misura pari ai due terzi dell’importo entro il 30 aprile 2019; il terzo residuo deve essere versato, entro e non oltre il 31 ottobre 2019.
Il mancato o parziale pagamento del contributo, entro i termini del 30 aprile 2019 per l’acconto relativo ai due terzi dell’importo e del 31 ottobre 2019 per il saldo finale, comporta l’avvio della procedura di riscossione anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza dei termini per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
In case of payment of contributions not due or paid in excess, it is possible to submit to the Authority, within the fifth year following that in which the payment was made, a reasoned request for reimbursement, accompanied by appropriate supporting documentation.
For general information or operational support, please write to the following ordinary e-mail address: info-contributo@autorita-trasporti.it.
To submit formal requests or communications of a legal nature that need to be entered in the general register, please write to the following certified e-mail address: autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it.
Telephone service is not available.
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