No:
Pursuant to Article 37(6)(b) of Decree-Law No 201 of 6 December 2011, converted with amendments into Law No 214 of 22 December 2011, as amended by Article 16(1)(a-bis) and (a-ter) introduced by Law No 130 of 16 November 2018, converting Decree-Law No 109 of 28 September 2018, “the economic operators in the transport sector for which the Authority has actually started, in the market in which they operate, to exercise the responsibilities or perform the activities provided for by law” are required to pay an annual contribution to the Transport Regulation Authority (hereinafter also referred to as “the Authority”). The amount of the contribution is set yearly by an act of the Authority – which is subject to the Prime Minister’s endorsement, in agreement with the Minister of Economy and Finance. Such contribution shall not exceed 1 per thousand of the turnover derived from the exercise of the activities carried out in the last financial year.
The contribution for the operational costs is aimed at ensuring the financial autonomy of the Authority and the smooth performance of the tasks assigned to it by law.
Yes. The entities subject to the obligation to pay the corresponding annual contribution are specified for each year of reference.
The liable entities are the economic operators carrying out one or more of the activities listed below:
According to point 2 of Annex II to Directive 2012/34/EU and Article 13(2) of Legislative Decree No 112 of 15 July 2015, this term refers to passenger stations (with regard to operational structures for travel information display and suitable location for ticketing services and any other operational facilities which are necessary for rail operation); freight terminals; marshalling yards and train formation facilities (including shunting facilities); areas, facilities and buildings for parking and storage of rolling stock and freight; maintenance facilities (except for heavy maintenance facilities dedicated to high-speed trains or to other types of rolling stock requiring specific facilities); other technical facilities, including cleaning and washing facilities, and wastewater treatment systems; maritime and inland port facilities which are linked to rail activities; relief facilities; refuelling areas and facilities (the charges of which are shown separately on the invoices).
The term “services not included in the minimum access package to railway infrastructure” means, in addition to the so-called basic services (services supplied in one of the service facilities listed in point 2 of Annex II to Directive 2012/34/EU and Article 13(2) of Legislative Decree No 112 of 15 July 2015) both additional and ancillary services referred to in Article 13 (9) and (11) of Legislative Decree No 112 of 15 July 2015. The following activities are therefore included as complementary services: provision of traction current, pre-heating of passenger trains and train water supply, control of movements of trains carrying dangerous goods, assistance in the operation of special trains and shunting services. This is in addition to the following ancillary services: access to the telecommunications network, provision of additional information, technical inspection of rolling stock, ticketing services at passenger stations, heavy maintenance services provided in maintenance centres for high-speed trains or other types of rolling stock requiring specialised centres.
The term refers to a residual category of activities and/or services not included in those listed in the a.m. Article 1 (1), which serve a preliminary, accessory, auxiliary, or instrumental role in transport and/or logistics. This category includes, but is not limited to, services such as packaging, palletisation, handling, logistical and transport support, consolidation, as well as activities as General Sales Agents (GSA), General Cargo Agents (GCA), and General Sales & Service Agents (GSSA).
In the case of controlled or affiliate entities referred to in Article 2359 of the Italian Civil Code or subject to management and coordination pursuant to Article 2497 of the Italian Civil Code, including through commercial relations within the same group, each entity is required to pay an autonomous contribution, the amount of which shall be calculated in relation to the revenues entered in the financial statements deriving from the activity carried out by the individual company.
In the case of revenues generated by companies grouped in a consortium, the contribution is paid by the consortium for the relevant services. In any case, the consortium companies are required to fulfil the reporting obligation and, in relation to the services provided outside the consortium, the contribution obligation.
Le ADR (Alternative Dispute Resolution) sono procedure di risoluzione alternativa delle controversie che hanno il vantaggio di offrire una soluzione rapida, semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori e professionisti (ad esempio l’impresa di trasporto), con conseguente snellimento del carico giudiziario, dal momento che si procede per vie “alternative” senza ricorrere al giudice. Inoltre, si evita che gli utenti, scoraggiati dai costi e dalla durata del procedimento giudiziario, rinuncino alla tutela dei propri diritti.
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina: Controversie di consumo – ADR, risoluzione alternativa delle controversie.
Tra le ADR rientra la conciliazione, una procedura extra-giudiziale che prevede l’intervento di un terzo imparziale, il Conciliatore, il quale non decide sulla lite, ma aiuta le Parti a trovare un accordo.
Sulla base dei poteri conferiti dalla normativa primaria, l’Autorità ha approvato la “Disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118” (Delibera n. 21/2023).
Serve a tentare di risolvere in via amichevole una controversia fra un utente e un’impresa di trasporto con l’aiuto di un Conciliatore. In base alla normativa vigente, per le controversie individuate dall’Autorità, il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce presupposto necessario prima di rivolgersi al Giudice.
Per ulteriori informazioni si rinvia a questa pagina.
ConciliaWeb è una piattaforma online utilizzata dall’Autorità – concessa in riuso da AGCOM – per la soluzione delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o consumatori.
Maggiori informazioni sulle modalità di accesso, su come si svolge la procedura, sono disponibili alla pagina informativa ConciliaWeb.
L’istanza di conciliazione, ai fini dell’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, può essere presentata, in alternativa, dinanzi:
Il Servizio conciliazioni dell’Autorità assicura in maniera gratuita, tramite la piattaforma ConciliaWeb, lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie individuate dalla Disciplina.
È possibile rivolgersi al Servizio conciliazioni ART solo nei casi in cui non sia disponibile un’altra procedura gratuita per l’utente innanzi: (i) ad organismi ADR iscritti nell’apposito elenco, visionabile a questa pagina, oppure (ii) alle Camere di conciliazione istituite dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Il Conciliatore è una figura imparziale e neutrale, formata sulle tecniche di mediazione e sul settore dei trasporti (con particolare riguardo ai diritti degli utenti e alla qualità dei servizi), che aiuta le Parti a raggiungere un accordo amichevole per risolvere la problematica.
Il Conciliatore, ove ne ravvisi i presupposti, ha la facoltà di formulare una proposta di soluzione della controversia, che le Parti possono accettare o rifiutare.
La procedura di conciliazione attivata tramite ConciliaWeb è gratuita.
Qualora ci si avvalga di un delegato, è l’utente che, scegliendo il delegato, concorda le eventuali condizioni economiche per le sue prestazioni.
Nel caso in cui l’utente non sia in possesso di SPID o CIE o non abbia accesso a internet, è possibile presentare l’istanza di conciliazione tramite un delegato (professionista o persona di fiducia, ad esempio anche un familiare) che possegga uno di tali strumenti, oppure tramite un’associazione dei consumatori o un ente esponenziale in possesso dei requisiti richiesti dalla Disciplina.
Per i soggetti non residenti in Italia, è possibile presentare l’istanza previa registrazione nella piattaforma ConciliaWeb.
Si fa presente che ConciliaWeb è facilmente utilizzabile anche tramite smart phone.
In caso di situazioni particolari di difficoltà di accesso alla piattaforma è possibile inviare una segnalazione e-mail all’indirizzo: supporto_conciliaweb@autorita-trasporti.it.
In caso di passeggeri minorenni, il genitore/la persona esercente potestà genitoriale, nonché il tutore/curatore può presentare istanza di conciliazione autonomamente tramite ConciliaWeb allegando la documentazione richiesta dalla Disciplina (titolo di viaggio, e copia del reclamo di prima istanza ed eventuale risposta fornita dall’operatore) e autocertificando, (art. 46 – D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445) la potestà genitoriale/tutela/curatela.
Qualora per la presentazione dell’istanza si intenda delegare altra persona di fiducia o “soggetti accreditati” (associazione di consumatori, ente esponenziale, avvocato), si richiede di autocertificare, all’interno della delega conferita, la potestà genitoriale/tutela/curatela, allegando, oltre al proprio documento di identità, anche il documento del minore, nella apposita sezione relativa ai dati dell’istante.
Se l’istanza coinvolge più passeggeri, tra cui uno o più minorenni, è possibile procedere nelle medesime modalità alla presentazione dell’istanza (autonomamente, fornendo relativa autocertificazione; o tramite delega/procura ad altri soggetti, attestando i relativi poteri di rappresentanza del minore).
In tal caso, il nominativo del/dei passeggero/i minorenne/i deve essere indicato attraverso la funzione “aggiungi istante” allegando, sempre in tale sezione, il relativo documento di identità.
Sì. Se quando si presenta l’istanza di conciliazione l’operatore ha già inviato una risposta al reclamo, è sempre necessario allegarla, pena l’inammissibilità dell’istanza che può essere rilevata, oltre che dall’operatore, dal Servizio conciliazioni ART o dal Conciliatore.
Per attivare la procedura di conciliazione non è necessario essere rappresentato da qualcuno: sia il reclamo di prima istanza (da inviare all’operatore), che l’istanza di conciliazione possono essere presentati in autonomia. La procedura tramite il ConciliaWeb risulta essere facilmente accessibile e utilizzabile.
Tuttavia, è possibile farsi rappresentare da una qualsiasi persona di fiducia, o da un “soggetto accreditato” (associazione di consumatori, ente esponenziale, avvocato): in questo caso, è necessario compilare una delega, sulla base di apposito modello, disponibile alla pagina ConciliaWeb.
È necessario evidenziare che:
Dopo un paio di giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, è opportuno verificare se nella sezione “Fascicolo documentale” della procedura siano presenti delle richieste di integrazione documentale.
Qualora la documentazione sia completa, la piattaforma consente alle Parti, nei primi 10 giorni dalla presentazione dell’istanza e in assenza del Conciliatore, di interagire nella chat presente nella sezione “Comunicazione con le parti” e di raggiungere un accordo transattivo, formalizzato in un apposito documento. Decorso tale termine senza che le Parti abbiano trovato un accordo e comunque entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza, viene designato il Conciliatore, che interviene nella chat per agevolare le Parti nella ricerca di una soluzione conciliativa.
La piattaforma invia notifiche all’indirizzo e-mail indicato in fase di presentazione dell’istanza, ma è opportuno comunque controllare nelle sezioni “Fascicolo documentale” e Comunicazione con le parti” che non ci siano interventi del Conciliatore o dell’Operatore a cui rispondere/reagire.
Infine, nel caso in cui il Conciliatore rediga il verbale di accordo, è necessario che le Parti lo accettino firmandolo (o lo rifiutino) entro il termine di 10 giorni. Il verbale di accordo ha valore di titolo esecutivo.
Non sono previsti specifici diritti in relazione ad eventuali sanzioni emesse a bordo per irregolarità del biglietto. In caso di mancata soluzione da parte dell’impresa, è possibile rivolgersi al Giudice Ordinario o avvalersi di meccanismi extra-giudiziali di risoluzione di altri organismi ADR che accettino questo tipo di controversie.
Se risulta pendente un’azione davanti al Giudice, l’istanza di conciliazione per la stessa controversia è inammissibile, a meno che non sia il Giudice a disporre l’esperimento del tentativo di conciliazione. In tal caso è necessario produrre in sede di presentazione dell’istanza, o in sede di integrazione documentale, il provvedimento del Giudice di rinvio in conciliazione.
Sì, però si suggerisce di attendere perché il problema potrebbe trovare una soluzione con la risposta dell’impresa che, in certi casi, può avvenire in tempi superiori ai 30 giorni.
Nel caso in cui non si trovi l’operatore economico nei confronti del quale si vorrebbe avviare una conciliazione su ConciliaWeb, è possibile che lo stesso non si sia ancora registrato alla piattaforma, oppure che abbia attivato, anche tramite un protocollo di negoziazione paritetica, una procedura non onerosa per l’utente. In tal caso non è possibile presentare un’istanza al Servizio conciliazione ART.
Attualmente, sono disponibili le seguenti procedure di conciliazione paritetica, gratuite per l’utente, accessibili alle pagine:
Negli altri casi, è possibile segnalare di non aver trovato l’operatore all’indirizzo e-mail: supporto_conciliaweb@autorita-trasporti.it.
Il mandato conferito all’avvocato non deve essere necessariamente quello scaricato dal sito web istituzionale dell’Autorità (sezione DELEGHE E MANDATI, documento: Mandato per avvocato), ma deve riportarne i contenuti, con riguardo in particolare all’identificazione del mandante e della controversia (riferimenti del viaggio e dell’operatore), ai poteri conferiti al mandatario, alle dichiarazioni, compresa quella relativa alle modalità di pagamento, nonché al consenso informato in materia di trattamento dati personali.
L’istanza di conciliazione dinanzi al Servizio conciliazioni ART deve essere presentata entro un anno dalla presentazione del reclamo o della richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore economico ed esclusivamente tramite la piattaforma ConciliaWeb.
Si segnala, tuttavia, che alcuni operatori, sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 4427 del 20 febbraio 2024 – la quale ha sancito che, per le richieste di risarcimento ai sensi del Regolamento europeo 261/2004, non trova applicazione il termine biennale previsto dalla Convenzione di Montreal – applicano l’articolo art. 418 del Codice della Navigazione (secondo cui “i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone si prescrivono col decorso di sei mesi dall’arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare. (…) Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei comma precedenti si compie col decorso di un anno”. Pertanto, è comunque consigliabile non lasciar trascorrere più di 6 mesi dal volo per il reclamo di prima istanza e poi più di 6 mesi dal reclamo. Se presentata successivamente l’istanza sarà comunque ammissibile ma l’Operatore potrebbe non aderire e solo il Giudice potrà decidere sull’avvenuta prescrizione.
È necessario sapere che fino a che non sia esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile. I termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
Ai fini del ricorso giurisdizionale la condizione di procedibilità si considera comunque avverata trascorsi 30 giorni dalla proposizione dell’istanza di conciliazione. In questo caso, qualora la Parte agisca in sede giurisdizionale, il tentativo di conciliazione è dichiarato estinto. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso di richiedere provvedimenti urgenti e cautelari all’autorità giudiziaria.
La procedura telematica prevede che, nei primi 10 giorni dalla presentazione dell’istanza, le Parti abbiano la possibilità di dialogare tramite la piattaforma, per scambiare eventuali proposte di accordo transattivo (negoziazione diretta). Decorso inutilmente tale periodo, il conciliatore può intervenire e aiutare le Parti a raggiungere un accordo. Tutte le comunicazioni avvengono tramite una chat all’interno della piattaforma. Entro 30 giorni (termine non perentorio), se non ravvisa gli estremi per un accordo o per continuare la trattativa, il Conciliatore formula una proposta di mancato accordo, cui segue un verbale di esito negativo firmato e protocollato.
In ogni caso, decorsi i 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, anche se il verbale non è ancora stato emesso, l’utente può rivolgersi alla giustizia ordinaria, avendo formalmente adempiuto all’onere di svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione che, in caso di ricorso al Giudice, verrà dichiarato estinto.
La Disciplina prevede che “Ai fini del ricorso giurisdizionale la condizione di procedibilità si considera comunque avverata trascorsi trenta giorni dalla proposizione dell’istanza di conciliazione. In questo caso, qualora la Parte agisca in sede giurisdizionale, il tentativo di conciliazione è dichiarato estinto“.
Pertanto, trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza regolare e completa, è possibile adire il giudice anche in assenza di un verbale. Per dimostrare l’avvenuta presentazione dell’istanza, nel fascicolo documentale è disponibile il “formulario” che contiene il numero di protocollo e la data di presentazione dell’istanza.
Se l’utente, a seguito della presentazione dell’istanza, non partecipa alla procedura di conciliazione, si procede all’archiviazione dell’istanza per mancata partecipazione e non viene redatto un verbale di esito negativo.
I Conciliatori sono tenuti al rispetto di un Codice deontologico e formulano un’apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità.
In caso di incompatibilità o conflitto di interesse, il Conciliatore designato deve astenersi dall’assumere l’incarico dichiarando il fatto impeditivo al Servizio conciliazioni ART, ovvero cessare dall’incarico nei casi in cui l’incompatibilità o il conflitto di interesse si verifichi nel corso della procedura.
I documenti del fascicolo e lo scambio di comunicazioni sono visibili esclusivamente dalle Parti e dal Conciliatore, il quale è tenuto alla riservatezza e al rispetto del Codice deontologico.
Il medesimo obbligo di riservatezza incombe anche su entrambe le Parti.
Inoltre, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate nel giudizio, ovvero in altra procedura di risoluzione non giurisdizionale della controversia aventi, anche parzialmente, il medesimo oggetto, salvo consenso della Parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
Le comunicazioni avvengono esclusivamente tramite la piattaforma ConciliaWeb (tasto “comunicazioni tra le parti”). Sulla piattaforma sono disponibili anche tutti i documenti del fascicolo, che si possono scaricare.
Le specifiche tecniche per l’utilizzo della Piattaforma ConciliaWeb di cui alla Disciplina sono disponibili a questo link.
In fase di prima attuazione, la Disciplina prevede che il tentativo di conciliazione avvenga mediante scambio di messaggi non simultanei.
Il Conciliatore ha la facoltà di convocare un’udienza, se la ritiene utile, specialmente nei casi più complessi. In tal caso l’udienza può svolgersi in via telematica a mezzo Microsoft Teams o strumenti analoghi.
Se le Parti nel corso della procedura di conciliazione raggiungono l’accordo, il Conciliatore redige e sottoscrive un verbale, il quale dà atto dell’accordo, specificandone il contenuto.
Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo; in caso di mancato adempimento si può far valere direttamente di fronte al Giudice.
Qualora, entro 30 giorni dall’avvio della procedura, le Parti non raggiungano un accordo, il Conciliatore, salvo che non ritenga opportune ulteriori interlocuzioni con le Parti, redige una proposta di verbale di mancato accordo. Se almeno una delle Parti accetta la proposta, o non si pronuncia entro 10 giorni dalla notifica della stessa, il Conciliatore sottoscrive il verbale di mancato accordo e lo comunica alle Parti.
Anche nel caso di mancata partecipazione dell’operatore, viene redatto un verbale di esito negativo, nel quale dà atto della partecipazione.
Il verbale di esito negativo consente all’utente di rivolgersi al Giudice, in quanto il tentativo di conciliazione si considera esperito.
Il tentativo di conciliazione si considera comunque esperito anche qualora dopo 30 giorni dalla presentazione dell’istanza la procedura non si sia conclusa.
Il procedimento è archiviato, invece, in caso di istanza inammissibile, di mancata regolarizzazione dell’istanza, o per rinuncia o mancata partecipazione dell’utente.
Il Conciliatore ha la facoltà, quando ritiene che ci siano i presupposti, di formulare una proposta di accordo non vincolante per le Parti. La decisione spetta esclusivamente al Conciliatore.
Se la proposta è considerata soddisfacente, nulla vieta di risolvere la vertenza al di fuori della procedura online. In tal caso, tuttavia, l’istante dovrà rinunciare all’istanza di conciliazione previamente attivata innanzi al Servizio conciliazioni ART su ConciliaWeb.
Nel caso in cui l’impresa di trasporto non abbia rilasciato una copia del reclamo presentato, è possibile presentare l’istanza di conciliazione inserendo nella piattaforma ConciliaWeb, tra la documentazione, la ricevuta di presa in carico del reclamo da parte dell’operatore.
Nell’ambito del trasporto aereo è possibile attivare la procedura di conciliazione per le fattispecie rientranti nel quadro dei diritti previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
L’istanza di conciliazione mira alla risoluzione della controversia tra l’utente e il vettore.
Se, invece, si intende presentare un reclamo di seconda istanza per l’esercizio dei poteri sanzionatori per la violazione, da parte del vettore, dei diritti dei passeggeri di cui al citato regolamento (CE) n. 261/2004, è necessario rivolgersi all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.
No, perché questo tipo di controversie non rientra nell’ambito di applicazione della Disciplina.
È possibile, però che altri organismi ADR accettino istanze di conciliazione anche per queste controversie.
No, perché i regolamenti europei non prevedono specifici diritti in caso di rinuncia al viaggio da parte del passeggero, e quindi questo tipo di controversie non rientra nell’ambito di applicazione della Disciplina.
È possibile, però, che altri organismi ADR accettino istanze di conciliazione anche per queste controversie.
No, perché il regolamento (UE) n. 1177/2010 non prevede alcuna tutela in caso di danneggiamento dell’auto in stiva durante il viaggio, e quindi questo tipo di controversie non rientra nell’ambito di applicazione della Disciplina.
È possibile, però, che altri organismi ADR accettino istanze di conciliazione anche per queste controversie.
In primo luogo, si invita a verificare che l’e-mail associata allo SPID sia la stessa inserita nel profilo Conciliaweb e che la comunicazione contenente l’OTP non sia finita nello spam.
Si invita inoltre a non richiedere troppe volte l’OTP consecutivamente e a riprovare più tardi, verificando se sono arrivati o meno le comunicazioni via mail con gli OTP richiesti. In questo caso si invita a riprovare e se la problematica continua, di inviare una e-mail all’indirizzo conciliazioni@autorita-trasporti.it
In caso di violazione delle disposizioni dei Regolamenti UE relativi ai diritti dei passeggeri del trasporto:
il passeggero che intende presentare reclamo deve rivolgersi innanzitutto all’impresa di trasporto che effettua il servizio.
Solo successivamente, in caso di risposta insoddisfacente o in caso di mancato riscontro da parte dell’impresa di trasporto, i passeggeri possono rivolgersi all’Autorità di regolazione dei trasporti, inoltrando il proprio reclamo ai fini dell’accertamento di una eventuale violazione dei Regolamenti UE di riferimento.
Solo successivamente, in caso di risposta insoddisfacente o in caso di mancato riscontro da parte dell’impresa di trasporto, il passeggero può rivolgersi all’Autorità di regolazione dei trasporti, inoltrando il proprio reclamo ai fini dell’esercizio dei poteri sanzionatori dell’Autorità stessa nei confronti dei vettori o dei gestori di stazioni, autostazioni, terminali portuali in caso di eventuali violazioni dei Regolamenti UE di riferimento.
Invece, per risolvere una controversia, facendo valere le proprie pretese economiche, è possibile attivare una conciliazione.
Per maggiori informazioni, si veda la sezione ART per la tutela dei diritti.
Sì, il reclamo va presentato:
Sì, nel trasporto ferroviario (per eventi dal 7 giugno 2023 cui si applica il Regolamento UE 2021/782), dopo aver presentato, senza successo, un reclamo all’impresa ferroviaria o al gestore della stazione, il passeggero può presentare un reclamo all’Autorità entro tre mesi dal ricevimento dell’informazione relativa al rigetto del reclamo iniziale.
Si possono inoltrare reclami all’Autorità in caso di risposta insoddisfacente oppure, in caso di mancata risposta da parte dell’impresa di trasporto secondo le seguenti:
No:
No. Il Bonus Trasporti è una misura di politica sociale rispetto alla quale attualmente l’Autorità di regolazione dei trasporti non esercita competenze.
Per ulteriori informazioni sul Bonus Trasporti è possibile consultare le specifiche FAQ messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In particolare, il decreto Interministeriale n. 5 del 29 luglio 2022 disciplina le modalità di erogazione del buono.
Consultando la lista è possibile, inoltre, verificare quali sono gli operatori di trasporto pubblico locale attivi per il bonus trasporti. In caso di problemi occorre rivolgersi direttamente agli operatori.
Per ottenere un rimborso o un indennizzo a causa di disservizi che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti a tutela dei diritti dei passeggeri è necessario, rivolgersi, anzitutto, all’impresa di trasporto. Successivamente, è possibile utilizzare la procedura di conciliazione innanzi al Servizio conciliazioni ART.
IMPORTANTE: l’istanza di conciliazione innanzi il Servizio conciliazioni ART è inammissibile se per la medesima controversia è possibile esperire un tentativo di conciliazione tramite una procedura gratuita innanzi ad organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell’elenco degli organismi ADR dell’Autorità. Al momento, tali Organismi sono: Trenitalia; Trenord; Trenitalia TPER).
Per azionare il potere sanzionatorio dell’Autorità, è possibile invece presentare reclamo di seconda istanza attraverso il Sistema Telematico di acquisizione reclami – SiTe , o compilando gli appositi moduli.
No, l’Autorità non può intervenire direttamente in questi casi in quanto non rientrano tra le fattispecie tutelate dai regolamenti europei, a meno che la modifica della classe di viaggio non sia avvenuta a seguito di una soppressione del treno sul quale avrei dovuto viaggiare.
In questi casi, è consigliabile verificare le Condizioni generali di trasporto dell’impresa ferroviaria, che è tenuta a corrispondere la differenza di prezzo dovuta per la tratta corrispondente.
No:
I regolamenti europei sui diritti dei passeggeri nei diversi settori di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo, con autobus) tutelano i passeggeri in caso di cancellazione del viaggio da parte del vettore. Nei casi di mancata partenza del passeggero, le condizioni di possibile rimborso dipendono dal tipo di biglietto (se è rimborsabile, se consente la ri-prenotazione, ecc.) e vengono specificate nelle condizioni di trasporto.
Per i casi di quarantena/positività valgono, inoltre, le eventuali specifiche disposizioni della normativa nazionale (si veda, per maggiori dettagli, la FAQ “Ho prenotato un viaggio in nave e sono stato costretto a rinunciare a causa dell’emergenza Covid-19 in corso. Quali sono i miei diritti?)
I regolamenti europei sui diritti dei passeggeri nei diversi settori di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo, con autobus) tutelano i passeggeri in caso di cancellazione del viaggio da parte del vettore. Nei casi di mancata partenza del passeggero, le condizioni di possibile rimborso dipendono dal tipo di biglietto (se è rimborsabile, se consente la ri-prenotazione, ecc.) e vengono specificate nelle condizioni di trasporto.
Per i casi di quarantena/positività valgono, inoltre, le eventuali specifiche disposizioni della normativa nazionale (si veda, per maggiori dettagli, la FAQ “Ho prenotato un viaggio in autobus e sono stato costretto a rinunciare a causa dell’emergenza Covid-19 in corso. Quali sono i miei diritti?)
I regolamenti europei sui diritti dei passeggeri nei diversi settori di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo, con autobus) tutelano i passeggeri in caso di cancellazione del viaggio da parte del vettore. Nei casi di mancata partenza del passeggero, le condizioni di possibile rimborso dipendono dal tipo di biglietto (se è rimborsabile, se consente la ri-prenotazione, ecc.) e vengono specificate nelle condizioni di trasporto.
Il rimborso per rinuncia al viaggio deve essere richiesto al vettore entro 30 giorni decorrenti o dalla cessazione del divieto (e in generale dalla situazione che determina l’impossibilità, ad esempio, la cessazione del proprio stato di quarantena) oppure, nel caso di impedimento di sbarco/approdo all’estero, entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza. È necessario allegare il proprio titolo di viaggio. La procedura è la medesima anche nel caso di acquisto del biglietto tramite agenzia.
Le richieste di rimborso non devono pertanto essere inviate all’Autorità. Si suggerisce, invece, di verificare direttamente sul sito web di ciascuna impresa ferroviaria quali sono le modalità e i canali predisposti per effettuare, ove ne ricorrano i presupposti, tali richieste.
Il rimborso deve essere richiesto al vettore entro 30 giorni decorrenti o dalla cessazione del divieto (e in generale dalla situazione che determina l’impossibilità, ad esempio, la cessazione del proprio stato di quarantena) oppure, nel caso di impedimento di sbarco/approdo all’estero, entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza. È necessario allegare il proprio titolo di viaggio. La procedura è la medesima anche nel caso di acquisto del biglietto tramite agenzia.
Le richieste di rimborso non devono pertanto essere inviate all’Autorità. Si suggerisce, invece, di verificare direttamente sul sito web di ciascun vettore quali sono le modalità e i canali predisposti per effettuare, ove ne ricorrano i presupposti, tali richieste.
Il rimborso deve essere richiesto al vettore entro 30 giorni decorrenti o dalla cessazione del divieto (e in generale dalla situazione che determina l’impossibilità, ad esempio, la cessazione del proprio stato di quarantena) oppure, nel caso di impedimento di sbarco/approdo all’estero, entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza. È necessario allegare il proprio titolo di viaggio. La procedura è la medesima anche nel caso di acquisto del biglietto tramite agenzia.
Le richieste di rimborso non devono pertanto essere inviate all’Autorità. Si suggerisce, invece, di verificare direttamente sul sito web di ciascun vettore quali sono le modalità e i canali predisposti per effettuare, ove ne ricorrano i presupposti, tali richieste.
Se il mio treno è in ritardo o viene cancellato, ho diritto anzitutto ad essere informato della situazione e dell’orario di partenza previsto non appena tale informazione è disponibile.
Se un servizio ferroviario viene soppresso in maniera stabile, ne deve essere data informazione con largo anticipo e con mezzi adeguati.
Inoltre, se è ragionevolmente prevedibile che il treno arrivi alla destinazione finale con un ritardo superiore a 60 minuti, l’impresa deve offrire immediatamente al passeggero la scelta tra le seguenti opzioni:
Questi diritti spettano anche nel caso di c.d. “biglietti cumulativi”, ossia uno o più biglietti che rappresentano un unico contratto di trasporto per utilizzare servizi ferroviari consecutivi operati da una o più imprese ferroviarie. Attenzione: se il viaggio programmato comprende più servizi ferroviari successivi operati da una o più imprese ferroviarie è bene verificare se si sta acquistando un “biglietto cumulativo”.
L’impresa ferroviaria è tenuta ad offrire attivamente la scelta, indicando le modalità da seguire.
Solitamente il diritto alla scelta tra trasporto alternativo e rimborso deve essere esercitato nel momento in cui si verifica la cancellazione o il ritardo; l’impresa ferroviaria deve, in ogni caso, informare il passeggero e rendere agevole la scelta (ad esempio, se le biglietterie sono chiuse, il passeggero deve avere a disposizione altre modalità per esercitare tale diritto).
Se l’itinerario alternativo è fornito dalla stessa impresa ferroviaria o da un’altra impresa incaricata di provvedervi, il passeggero non deve sostenere costi aggiuntivi.
Se l’impresa non comunica le opzioni disponibili per il trasporto alternativo entro 100 minuti dall’ora di partenza previsto del servizio ritardato/cancellato, il passeggero può concludere un altro contratto di trasporto con altri fornitori e farsi rimborsare i costi adeguati e ragionevoli dall’impresa ferroviaria.
Per quanto riguarda i treni regionali e i treni nazionali soggetti a oneri di servizio pubblico (ad esempio gli Intercity), l’Autorità ha stabilito che nel momento in cui si verifica un disservizio l’impresa ferroviaria deve informare i passeggeri, tra l’altro, dei diritti spettanti e su come esercitarli con appositi annunci visivi e sonori in stazione e, ove pertinente, a bordo treno. Qualora in fase di acquisto del biglietto o di prenotazione del posto sia stato richiesto all’utente di fornire il proprio recapito cellulare o e-mail, le informazioni sono altresì fornite utilizzando tali recapiti.
In caso di non prosecuzione del servizio ferroviario, se il treno è bloccato sui binari, ove possibile, al passeggero spetta il diritto di usufruire di un servizio di trasporto alternativo tra il treno e la stazione ferroviaria, a un punto di partenza alternativo o alla destinazione finale del servizio.
Se il servizio ferroviario è interrotto e non può più essere proseguito, o non può esserlo entro un termine ragionevole, il passeggero ha il diritto di usufruire quanto prima di servizi di trasporto alternativi.
Ho diritto ad un indennizzo – che deve essere richiesta all’impresa ferroviaria – quando il ritardo di arrivo alla destinazione indicata sul biglietto è stato superiore a 60 minuti. In tal caso ho diritto ad un risarcimento minimo pari al:
Le imprese ferroviarie possono sempre prevedere, nelle proprie Condizioni generali di trasporto, disposizioni migliorative per il passeggero.
Se si ritiene che il ritardo abbia provocato dei danni ulteriori, questi possono essere richiesti all’impresa ferroviaria secondo le normali regole della responsabilità contrattuale (in caso di risposta negativa da parte dell’impresa ferroviaria occorrerà perciò rivolgersi al Giudice Ordinario o utilizzare gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, se disponibili).
Il diritto a ricevere il risarcimento viene meno se:
Non sempre:
Sì:
L’indennizzo può essere erogato mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). Qualora il passeggero lo richieda espressamente, il pagamento viene effettuato in denaro.
L’impresa ferroviaria è tenuta a versare l’indennizzo entro un mese dalla presentazione della domanda.
L’indennizzo viene calcolato in relazione al prezzo effettivamente pagato dal passeggero per il servizio in ritardo (nessuna detrazione, ad esempio, per tasse o spese telefoniche).
Nel caso di un viaggio composto da due o più tratte, qualora all’acquisto io abbia ricevuto due o più biglietti, devo verificare se la soluzione di viaggio acquistata è unica, ossia se il biglietto è un c.d. “biglietto cumulativo”: solo in questo caso, infatti, mi spettano tutti i diritti previsti dalla normativa con riguardo all’intero viaggio (come ad esempio: la scelta tra rimborso e trasporto alternativo; l’assistenza; l’indennizzo), e per questo motivo l l’impresa ferroviaria e i venditori di biglietti sono tenuti a fornire, già al momento dell’acquisto, un’informazione chiara e precisa sulla tipologia di biglietto di viaggio acquistato dall’utente e di conseguenza sui diritti che spettano allo stesso.
Per un viaggio che comprende una o più coincidenze, il biglietto o i biglietti acquistati nell’ambito di un’unica transazione commerciale da un’impresa ferroviaria costituiscono un biglietto cumulativo, e l’impresa ferroviaria è responsabile se il passeggero perde una o più coincidenze.
Se il biglietto o i biglietti sono acquistati in un’unica transazione commerciale e il venditore di biglietti o il tour operator hanno combinato i biglietti di propria iniziativa, il venditore di biglietti o il tour operator è tenuto a rimborsare l’importo totale pagato per tale transazione per il biglietto o i biglietti e, inoltre, a versare un indennizzo pari al 75 % di tale importo nel caso in cui il passeggero perda una o più coincidenze.
Sì:
Su richiesta, le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta devono essere informate in merito all’accessibilità dei servizi ferroviari e dei treni.
Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni dovranno fornire gratuitamente l’assistenza sui treni e nelle stazioni dotate di personale (in particolare per salire e scendere dal treno); al passeggero è richiesto di dare un preavviso relativo alle proprie esigenze di assistenza 24 ore prima della partenza. L’assistenza comprende anche il diritto di essere accompagnati da un assistente personale (riconosciuto tale conformemente alle prassi nazionali), che viaggia a una tariffa speciale, da un accompagnatore, che viaggia gratuitamente, qualora sia richiesto dall’impresa, nonché da un cane di assistenza.
Nelle stazioni non dotate di personale, le imprese ferroviarie forniscono gratuitamente assistenza a bordo del treno e durante la salita e discesa dal treno, qualora su di esso sia presente personale formato.
In mancanza di personale di accompagnamento a bordo di un treno, i gestori delle stazioni o le imprese ferroviarie forniscono gratuitamente assistenza durante la salita e discesa dal treno, qualora sia in servizio presso la stazione personale formato.
Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno diritto ad un risarcimento se l’impresa ferroviaria è responsabile della perdita o del danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità, che comprende:
Tutti i soggetti coinvolti nel servizio di trasporto (imprese ferroviarie, gestori delle stazioni, venditori di biglietti e tour operator) sono tenuti a cooperare al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, alle seguenti condizioni:
No. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta senza costi aggiuntivi.
Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni stabiliscono o possiedono norme di accesso non discriminatorie applicabili al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, inclusi i rispettivi assistenti personali.
Solo se è strettamente necessario per conformarsi a tali norme di accesso, l’impresa ferroviaria può richiedere che la persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata; in tal caso l’accompagnatore viaggia gratuitamente e di sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità.
In mancanza di biglietteria o biglietteria self-service nella stazione ferroviaria di partenza, i viaggiatori devono essere informati in stazione:
Se nella stazione di partenza non sono presenti biglietterie, biglietterie self-service accessibili e altri modi accessibili per acquistare un biglietto in anticipo, le persone con disabilità hanno diritto di acquistare biglietti a bordo dei treni senza maggiorazione.
Per i treni ricompresi in contratti di servizio pubblico (ad esempio treni regionali, e molti intercity), nel caso di partenza da una stazione in cui non sia presente una biglietteria o un distributore automatico funzionante, l’impresa di trasporto è tenuta a consentire l’acquisto del biglietto a bordo senza alcun sovrapprezzo.
Sì, se del caso dietro pagamento di un corrispettivo.
A tal fine, è consigliabile contattare o consultare il sito web dell’impresa ferroviaria che offre il servizio di trasporto per verificare se il treno sul quale si intende viaggiare è attrezzato al trasporto di biciclette e, in tal caso, se il trasporto della bicicletta comporta un costo aggiuntivo.
A fronte di specifica richiesta, l’impresa ferroviaria è tenuta, già prima del viaggio, a fornire al passeggero tutte le informazioni relative all’accessibilità e alle condizioni di accesso a bordo del treno con la bicicletta.
Sui treni per i quali la prenotazione è obbligatoria, è possibile prenotare il trasporto di una bicicletta.
Se nonostante la prenotazione per una bicicletta il trasporto della stessa sia rifiutato senza un motivo debitamente giustificato, il passeggero ha diritto a un itinerario alternativo o a un rimborso, a un indennizzo e all’assistenza materiale (pasti e bevande).
Se a bordo del treno sono disponibili posti riservati alle biciclette, i passeggeri ripongono lì le loro biciclette. Se tali posti non sono disponibili, i passeggeri sorvegliano le loro biciclette e compiono ogni sforzo ragionevole per assicurare che le loro biciclette non arrechino pregiudizio o danno ad altri passeggeri, attrezzature per la mobilità, bagagli o attività ferroviarie.
Le imprese ferroviarie possono limitare il diritto dei passeggeri di portare biciclette a bordo del treno per ragioni operative o di sicurezza, in particolare in conseguenza dei limiti di capacità applicabili durante le ore di punta o laddove il materiale rotabile non lo consenta, o in ragione del peso e delle dimensioni delle biciclette. Le condizioni per il trasporto di biciclette sono pubblicate sui siti web ufficiali di ogni impresa.
Le imprese ferroviarie sono obbligate ad istituire un meccanismo per il trattamento dei reclami e a dare ampia ed esaustiva informazione a i passeggeri in merito alle modalità di funzionamento e utilizzo di tale servizio.
Le informazioni sulle procedure di reclamo sono di norma rese disponibili sul sito web delle imprese di trasporto e all’interno delle Condizioni generali di trasporto, ma devono essere accessibili anche agli utenti non utilizzatori del web.
Agli utenti dei servizi regionali o nazionali connotati da oneri di servizio pubblico, devono essere resi disponibili più canali per l’invio dei reclami, tra cui almeno:
Il regolamento (UE) n. 2021/782 (per eventi dal 7 giugno 2023) non prevede alcun diritto specifico relativamente al trasporto di animali, ad eccezione degli animali per l’assistenza alle persone con disabilità. Per gli altri casi, si applicano pertanto le Condizioni di trasporto dell’impresa ferroviaria, che devono essere rese note all’utente già prima del viaggio.
L’impresa ferroviaria alla quale è stato regolarmente inviato un reclamo è obbligata a rispondere entro un mese dalla ricezione dello stesso.
Solo in casi giustificati, entro tale termine, l’impresa di trasporto può comunicare al passeggero la data entro la quale riceverà una risposta motivata (comunque entro tre mesi dalla data di presentazione del reclamo).
In caso di mancata risposta entro tale termine o di risposta non soddisfacente, è possibile rivolgersi all’Autorità, inviando un reclamo di seconda istanza, o presentando un’istanza di conciliazione a seconda del risultato che si intende raggiungere (esercizio dei poteri sanzionatori o risoluzione di una controversia).
Sì:
L’Autorità non può intervenire direttamente in questi casi. L’igiene degli impianti sanitari, il mancato funzionamento dell’impianto di condizionamento a bordo del treno e altri aspetti che attengono alla qualità del servizio, non rientrano tra le fattispecie tutelate direttamente dal regolamento (UE) n. 2021/782 (per eventi dal 7 giugno 2023), e non è pertanto possibile attivare i rimedi previsti a tutela dei diritti contemplati dal regolamento europeo.
In questi casi, è consigliabile verificare le Condizioni generali di trasporto dell’impresa ferroviaria che offre il servizio, in quanto talvolta, a fronte di tali disservizi, è prevista la corresponsione di un bonus. In ogni caso, i disservizi riscontrati possono essere segnalati all’impresa ferroviaria.
Le imprese ferroviarie sono tenute a controllare le loro prestazioni in base alle norme di qualità del servizio e, a tal fine, ogni due anni pubblicano una relazione sulle prestazioni in materia di qualità del servizio sui loro siti web.
Inoltre, l’Autorità ha definito le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico che si applicano ai servizi oggetto di affidamento in data successiva a quella di entrata in vigore della regolazione dell’Autorità (9 febbraio 2018) e anche ai contratti di servizio stipulati in data precedente, per i quali si realizzi, ove prevista, una revisione. Spetta agli Enti affidanti (in particolare, le Regioni) il controllo del rispetto delle condizioni di qualità e l’applicazione all’impresa ferroviaria di eventuali penali.
I contratti di servizio attualmente vigenti sono resi disponibili dall’Autorità a questo link.
Si riportano, per comodità, i recapiti delle articolazioni organizzative/agenzie di riferimento, in ciascuna Regione, per problematiche relative alla programmazione o ai livelli di qualità dei servizi.
L’Autorità non può intervenire direttamente in questi casi. Le Regioni sono i soggetti competenti per la programmazione dei servizi, l’offerta dei quali deve essere, tra l’altro, commisurata all’entità della domanda di mobilità effettiva e potenziale.
I contratti di servizio attualmente vigenti sono resi disponibili dall’Autorità a questo link.
Si riportano, per comodità, i recapiti delle articolazioni organizzative/agenzie di riferimento, in ciascuna Regione, per problematiche relative alla programmazione o ai livelli di qualità dei servizi.
No:
Si precisa che questo tipo di controversie non rientra nell’ambito di applicazione della Disciplina ADR dell’Autorità. È possibile, tuttavia, che altri organismi ADR accettino istanze di conciliazione anche per queste controversie.
No, l’Autorità non è competente in questi casi, pertanto è necessario rivolgersi direttamente all’impresa di trasporto.
No:
Eventuali pratiche commerciali scorrette possono, invece, essere segnalate all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
No:
Il regolamento (UE) n. 2021/782 (per eventi dal 7 giugno 2023) prevede che il passeggero debba essere informato, già prima del viaggio, delle procedure per il recupero dei bagagli smarriti. Quindi è possibile rivolgersi all’Autorità soltanto in caso di mancata informazione su tali procedure. Il problema va risolto direttamente con il vettore, oppure occorre rivolgersi al Giudice o utilizzare, ove disponibili, strumenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie (ADR).
Si precisa che questo tipo di controversie non rientra nell’ambito di applicazione della Disciplina ADR dell’Autorità. È possibile, tuttavia, che altri organismi ADR accettino istanze di conciliazione anche per queste controversie.
Soltanto nel caso di risarcimento delle attrezzature per la mobilità per i passeggeri con disabilità, il citato regolamento prevede specifici diritti (vedere FAQ).
I servizi di trasporto con autobus cosiddetti ‘regolari’ sono quelli che assicurano il trasporto di passeggeri con una frequenza e su un itinerario determinati e in cui la salita o la discesa dei passeggeri avvengono presso fermate prestabilite.
I servizi di trasporto con autobus cosiddetti ‘occasionali’ sono invece quelli la cui principale caratteristica è il trasporto su autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore.
Il regolamento (UE) n. 181/2011, concernente i diritti dei passeggeri che viaggiano con autobus, attribuisce differenti diritti ai passeggeri in funzione della distanza prevista del servizio.
In particolare, sono previsti più diritti per i passeggeri dei servizi di trasporto di distanza pari o superiore a 250 km.
In base al regolamento (UE) n. 181/2011, nel caso in cui il servizio di trasporto con autobus copra una distanza pari o superiore a 250 km, il vettore (o il gestore della stazione) è tenuto:
Il vettore ha, in ogni caso, l’obbligo di fornire informazioni adeguate sul viaggio a tutti i passeggeri, indipendentemente dalla distanza del servizio di trasporto.
Per i servizi di trasporto con autobus che coprono una distanza pari o superiore a 250 km, il passeggero ha diritto al rimborso in caso di:
In presenza di tali circostanze, il vettore deve offrire immediatamente al passeggero la scelta tra:
Si specifica che il vettore deve attivarsi per offrire la scelta di cui sopra nel caso in cui la partenza avvenga da una stazione.
Se il vettore non offre tale scelta, il passeggero può chiedere il rimborso del prezzo del biglietto, oltre a una somma pari al 50% del costo del biglietto. Tale somma deve essere corrisposta dal vettore entro un mese dalla richiesta.
Per i servizi di trasporto con autobus che coprono una distanza pari o superiore a 250 km e la cui la durata del viaggio sia superiore a tre ore, in caso di una cancellazione o di un ritardo alla partenza dalla stazione superiore a 90 minuti, il passeggero ha diritto gratuitamente:
Non si ha tuttavia diritto alla sistemazione in albergo qualora il ritardo sia causato da condizioni metereologiche avverse o da gravi catastrofi naturali.
In caso di servizi di trasporto con autobus che coprono tratte più brevi (inferiori a 250 km), la normativa europea non riconosce alcun particolare diritto all’assistenza.
Il regolamento (UE) n. 181/2011 non prevede indennizzo in caso di ritardo all’arrivo per il trasporto con autobus.
Se il passeggero, a causa di una cancellazione o di un ritardo di un servizio di trasporto con autobus di distanza pari o superiore a 250 km, perde un servizio di trasporto in coincidenza, il vettore o il gestore della stazione sono tenuti a compiere sforzi ragionevoli per informarlo sui collegamenti alternativi.
Tale informazione, ove possibile, è fornita per via elettronica al passeggero che ne abbia fatto richiesta e che abbia fornito i dati per essere contattato.
Se l’autobus diventa inutilizzabile durante il viaggio, il vettore deve assicurare la continuazione del servizio con un altro veicolo o il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile verso un punto di attesa e/o una stazione da cui il viaggio possa proseguire.
Il vettore ha, in ogni caso, l’obbligo di fornire informazioni adeguate sul viaggio a tutti i passeggeri, indipendentemente dalla distanza del servizio di trasporto.
Per richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti, è sempre possibile rivolgersi al giudice ordinario o utilizzare strumenti extra-giudiziali di risoluzione delle controversie.
Il regolamento (UE) n. 181/2011 garantisce ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta assistenza gratuita nelle stazioni di autobus designate e a bordo.
In particolare, nelle stazioni designate deve essere garantita assistenza gratuita per consentire alle persone disabili o a mobilità ridotta almeno di:
A bordo dell’autobus, la persona con disabilità o a mobilità ridotta ha diritto:
Per i servizi di trasporto con autobus che coprono tratte inferiori a 250 km, il regolamento (UE) n. 181/2011 riconosce solo alcuni diritti, e in particolare:
Tutti i soggetti coinvolti nel servizio di trasporto (l’impresa di trasporto, l’ente di gestione della stazione designata, l’agente di viaggio o l’operatore turistico) sono tenuti a cooperare al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, alle seguenti condizioni:
La prenotazione, l’emissione di un biglietto o la salita a bordo di un autobus può non essere consentita a persone con disabilità o a mobilità ridotta nei seguenti casi:
Il passeggero ha diritto ad essere informato delle ragioni del rifiuto.
In caso di negato imbarco per motivi legati alla sua disabilità o mobilità ridotta, il passeggero in possesso di regolare prenotazione che ha comunicato all’impresa di trasporto la necessità di assistenza con un preavviso di almeno 36 ore, ha diritto di scegliere tra:
No:
L’impresa di trasporto è tenuta:
No:
No:
No, perché il regolamento (UE) n. 181/2011 non prevede specifici diritti in materia. Il problema va segnalato al vettore.
No:
No:
Le segnalazioni all’Autorità su questi temi vengono comunque tenute in considerazione per l’attività di regolazione in base alle competenze attribuite dalla legge.
In caso di cancellazione o ritardo, il passeggero deve essere sempre informato dal vettore o dall’operatore del terminale, quanto prima e comunque non oltre 30 minuti dopo l’orario di partenza originariamente previsto, della situazione, dell’orario di partenza e dell’orario di arrivo previsti, non appena tale informazione è disponibile.
Se il servizio viene cancellato o in caso di ritardo alla partenza, ragionevolmente prevedibile da parte del vettore, di oltre 90 minuti, il passeggero può scegliere, in alternativa, tra:
Se la partenza viene cancellata o ritardata di oltre 90 minuti, nella maggior parte dei casi il passeggero in partenza da un terminale portuale ha anche diritto:
In tale circostanza il vettore offre gratuitamente:
Quando il ritardo all’arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto, supera determinate soglie, che dipendono dalla durata del viaggio, il passeggero ha diritto ad una compensazione economica da parte del vettore.
In particolare, il livello minimo di compensazione economica è pari al 25% del prezzo del biglietto in caso di:
Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d), la compensazione economica è pari al 50% del prezzo del biglietto.
A titolo di esempio:
Non si ha diritto alla compensazione quando il vettore prova che la cancellazione o il ritardo è dovuto a condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave o a circostanze straordinarie che impediscono l’esecuzione del servizio passeggeri, che non potevano essere ragionevolmente evitate.
La compensazione economica, inoltre, non spetta al passeggero con biglietti aperti finché l’orario di partenza non è specificato (fa eccezione il passeggero in possesso di un abbonamento), né al passeggero che è informato della cancellazione o del ritardo prima dell’acquisto del biglietto.
Infine, la compensazione economica non spetta se la cancellazione o il ritardo sono causati dallo stesso passeggero.
Sì, secondo le modalità di indennizzo fissate dal vettore indicate nelle Condizioni generali di trasporto.
Sulla base della metà del prezzo del trasporto.
Entro un mese dalla presentazione della domanda.
Mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni per il loro utilizzo sono flessibili (in termini di periodo di validità e di destinazione).
In ogni caso la compensazione deve essere effettuata in denaro, quando il passeggero lo richiede espressamente.
La compensazione è calcolata in relazione al prezzo effettivamente pagato dal passeggero per il servizio passeggeri in ritardo. Il vettore può prevedere, nelle sue Condizioni generali di trasporto, una soglia minima (non superiore a 6 euro) al di sotto della quale la compensazione non è prevista.
Un vettore, un agente di viaggio e un operatore turistico non possono rifiutarsi di accettare una prenotazione, fornire un biglietto o imbarcare una persona unicamente per motivi di disabilità o di mobilità ridotta.
Se non è possibile portare a bordo una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta per rispettare gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa o dalle autorità competenti o per impossibilità d’imbarco dovuta alla progettazione della nave o all’infrastruttura e all’attrezzatura del porto, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici devono compiere tutti gli sforzi ragionevoli per proporre alla persona in questione un’alternativa di trasporto accettabile.
I vettori e gli operatori turistici forniscono gratuitamente assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta nei porti e a bordo delle navi, anche durante l’imbarco e lo sbarco.
Per ricevere assistenza è necessario:
In ogni caso i vettori e gli operatori dei terminali sono tenuti a compiere ogni sforzo ragionevole per garantire la necessaria assistenza.
Si:
In ogni caso, il vettore dovrà compiere ogni sforzo ragionevole per assicurare che l’accompagnatore viaggi vicino alla persona assistita.
In caso di negato imbarco per motivi legati alla sua disabilità o mobilità ridotta, il passeggero in possesso di regolare prenotazione che ha notificato al vettore le sue esigenze di assistenza, ha diritto a scegliere tra:
Le informazioni devono essere facilmente accessibili fisicamente o anche on-line e in formati adeguati.
È consigliabile consultare il sito della compagnia con la quale si intende viaggiare, lo sportello dove si acquistano i biglietti, oppure telefonare l’ufficio competente o chiedere informazioni all’agenzia di viaggi.
Se la perdita o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità sono dovuti a cause imputabili al vettore o all’operatore del terminale, si ha diritto al risarcimento del danno e ad una attrezzatura temporanea sostitutiva adeguata.
I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici non possono chiedere alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di pagare un prezzo più alto per le prenotazioni o i biglietti. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta alle stesse condizioni di tutti gli altri passeggeri.
I vettori e gli operatori dei terminali predispongono condizioni d’accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, nonché delle persone che le accompagnano.
Il vettore o l’operatore del terminale è tenuto:
No:
No:
No:
No, non si applicano:
Il quadro normativo nazionale demanda a Regioni e Comuni (detti anche “soggetti competenti”) la fissazione delle regole di dettaglio per lo svolgimento del servizio taxi, e il controllo del loro rispetto.
In particolare, i soggetti competenti, nelle attività di organizzazione del servizio, stabiliscono:
Per migliorare il servizio e renderlo più efficiente e concorrenziale, Regioni e Comuni provvedono ad adeguarlo sulla base dei principi individuati dall’art. 37, comma 2, lett. m) del d.lgs. 201/2011 (anche, legge istitutiva dell’Autorità) e tenendo conto di quanto disciplinato con le Linee Guida di cui all’Allegato A alla delibera ART n. 46/2022.
L’Autorità assiste Regioni e Comuni nel processo di applicazione di questi principi, nell’ambito del parere preventivo e obbligatorio espresso a seguito della richiesta da parte dei soggetti competenti. Nel caso in cui i soggetti competenti non si adeguino al parere reso (o nel caso in cui non provvedano a richiedere il rilascio del parere stesso), all’Autorità è specificamente attribuita la facoltà di rivolgersi al Giudice amministrativo per impugnare gli atti adottati dall’Ente in materia di servizio taxi ritenuti non conformi ai principi fissati dalla legge istitutiva dell’Autorità.
Di seguito si riepilogano i principi e criteri che Comuni e Regioni (soggetti competenti) devono applicare:
Le competenze dell’Autorità in materia di servizio taxi, definite dalla legge istitutiva dell’Autorità, si concretizzano nell’esercizio delle funzioni consultive mediante pareri preventivi rilasciati ai soggetti competenti (Comuni e Regioni), a seguito di richiesta obbligatoria da parte di questi ultimi, relativi all’adeguamento del servizio taxi ai principi sanciti dalla disposizione richiamata. Pertanto, si possono rivolgere all’Autorità le Regioni e i Comuni, con le richieste di parere che tali soggetti avanzano per l’adeguamento del servizio taxi.
Poiché l’Autorità non dispone di poteri di vigilanza e sanzionatori attivabili sulla base di istanze e segnalazioni sulla gestione del servizio, gli utenti, gli operatori o i soggetti terzi privati dovranno invece indirizzare le loro istanze, reclami e richieste di informazioni alla Regione o al Comune competente.
Prima dell’adozione degli atti di propria competenza che hanno incidenza sul sistema di regolamentazione del servizio taxi, e in particolare relativi a:
La richiesta di parere deve essere inoltrata all’Autorità di regolazione dei trasporti compilando il formulario di richiesta parere e trasmettendolo via PEC all’indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, oppure tramite posta raccomandata all’indirizzo: Autorità di regolazione dei trasporti – Via Nizza, 230 – 10126 Torino. Per quanto riguarda i documenti da allegare nella richiesta di parere si rimanda a quanto contenuto nell’annesso al formulario.
Ai fini della predisposizione dei documenti da allegare alla richiesta di parere in materia di servizio taxi (contingente, regolamento e qualità, tariffe) e dello sviluppo delle relative istruttorie, i soggetti competenti adottano come riferimento le Linee Guida di cui all’Allegato A alla delibera ART n. 46/2022, in quanto contengono indirizzi metodologici che, fin dalle fasi iniziali, assicurano che gli interventi adottati siano impostati in modo da poter garantire pienamente il rispetto dei principi fissati dalla legge, nonché facilitando le istruttorie condotte dagli Uffici dell’Autorità, con particolare riferimento a quelle relative all’espressione di un parere.
Per quanto riguarda i documenti da allegare nella richiesta di parere si rimanda a quanto contenuto nell’annesso al formulario.
Le Linee Guida non impongono una modifica degli assetti vigenti, definiti tramite atti amministrativi, (ad es. i bacini se già individuati, le modalità di organizzazione del servizio, il contingente, ecc.) ma forniscono la metodologia e gli elementi di indirizzo che i soggetti competenti applicano per valutare il permanere dell’adeguatezza del servizio vigente alle esigenze di mobilità.
Le Linee Guida (punti 32-33) prevedono che i Comuni e le Regioni sviluppino un apposito sistema di monitoraggio periodico del servizio taxi (semplificato in caso di Comuni con meno di 100.000 abitanti) e che inviino all’Autorità una relazione con gli esiti del monitoraggio (punto 39 delle Linee Guida) alla fine di ciascun anno (fatta eccezione per i Comuni con meno di 100.000 abitanti), fermo restando l’obbligo di trasmissione per tutti i Comuni in occasione della richiesta di parere.
L’Autorità effettua un monitoraggio periodico, su un campione di Comuni, al fine di reperire informazioni sui livelli di offerta del servizio taxi erogata, delle tariffe applicate e della qualità delle prestazioni: i dati raccolti sono pubblicati nella sezione “DATI e STATISTICHE” del sito istituzionale, nell’area dedicata a taxi e NCC. Tali informazioni, assieme a quelle pervenute nell’ambito delle richieste di parere o comunque rese disponibili dai Comuni e dalle Agenzie territoriali della mobilità, risultano utili, nell’ambito delle istruttorie sottese al rilascio del citato parere, a verificare la corrispondenza del livello del servizio rispetto alle esigenze di mobilità espresse nei diversi contesti urbani.
Nella Banca Dati Trasporti dell’Autorità, disponibile alla sezione “DATI e STATISTICHE” del sito istituzionale dell’Autorità, sono riportate informazioni sul settore Taxi e NCC liberamente consultabili. Per quanto riguarda ulteriori informazioni inerenti alla popolazione, dimensione territoriale dei comuni, classificazione dei comuni in base alla densità turistica, ecc., si rimanda ai dati resi disponibili dall’ISTAT.
La normativa di riferimento non prevede un potere di intervento diretto da parte dell’Autorità per risolvere disservizi o sanzionare inadempimenti. Non rientrano pertanto tra le competenze dell’Autorità eventuali interventi diretti a seguito di istanze o segnalazioni provenienti da parte dei singoli operatori e utenti.
Tuttavia, nell’esercizio della generale funzione di monitoraggio e verifica delle condizioni di svolgimento del servizio taxi, in linea con i principi della concorrenza e del rafforzamento del diritto alla mobilità dei cittadini-utenti e ai fini della propria azione amministrativa, l’Autorità tiene conto delle istanze pervenute nell’adozione dei provvedimenti di propria competenza e, se ritenuto opportuno, effettua segnalazioni ai soggetti competenti.
La legge istituiva dell’Autorità non le attribuisce competenze sul settore dei servizi NCC. Pertanto, per tali servizi si deve fare riferimento esclusivamente agli Enti territoriali competenti (Regioni e Comuni).
Nell’ambito delle Linee Guida, i servizi non di linea devono essere considerati dai soggetti competenti (Comuni e Regioni), unitamente ai servizi di TPL, nella fase di valutazione dell’adeguatezza dell’offerta di trasporto ai fini del soddisfacimento delle esigenze della domanda. Peraltro, nella nota introduttiva all’Allegato A alla Delibera n. 146/2021 del 4 novembre 2021 – con la quale è stato avviato il procedimento volto a definire le “Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti locali” e indetta la consultazione pubblica – cui si rimanda, è stato specificato come, nel procedimento per la definizione delle Linee guida, si è tenuto conto anche della recente evoluzione del mercato dei servizi non di linea, che ha visto affacciarsi nuovi operatori su piattaforma, con effetti potenzialmente “dirompenti” dell’attuale scenario del trasporto pubblico locale nel suo complesso. Ad ogni modo, si specificava che, anche se vi può essere il rischio di una erosione del mercato da parte di eventuali nuovi entranti, la modifica dei comportamenti degli utenti (anche a causa della pandemia) può comportare una espansione della domanda per servizi digitali ed integrati che rappresenta un’opportunità già colta, in questi anni, sia da organizzazioni di tassisti sia da singoli titolari di licenza, tramite l’efficientamento del processo di acquisizione della chiamata. In tal senso si è osservato l’incremento della digitalizzazione dei processi di prenotazione, pagamento e di espressione del gradimento di qualità (feedback).
Con riferimento specifico alle piattaforme tecnologiche, fermo restando che la legge istitutiva dell’Autorità le attribuisce competenze esclusivamente in materia di servizio taxi, l’obiettivo delle Linee Guida (in particolare, punti 37 e 43-44) consiste nel favorire un incremento dell’efficienza del servizio taxi, accogliendo le nuove opportunità rese disponibili dall’innovazione tecnologica tramite le piattaforme digitali, che si configurano come canale aggiuntivo ai tradizionali canali di acquisizione delle corse e che non possono subire limitazioni dalla organizzazione del servizio definita, oltre che da Regioni e Comuni, anche da soggetti terzi (come ad esempio nel caso della mancata individuazione da parte dei gestori aeroportuali di apposite area per l’attesa e il prelevamento dei passeggeri che hanno prenotato il servizio a mezzo di App).
By Decision No. 183/2024 of 6 December 2024, approved by Prime Minister’s decree of 4 February 2025 in the consolidated text incorporating the additions approved by Decision No. 1/2025 of 9 January 2025, and published on 19 February 2025, as supplemented by Resolution No. 24/2025 of 17 March 2025 of the Secretary-General, the Authority established the contribution rate for 2025 and the relevant reporting and payment procedures.
Pursuant to the aforementioned decision, the contribution for the operation of the Transport Regulation Authority for 2025 is 0.45 (zero point forty-five) per thousand of the turnover resulting from the latest financial statements approved on 19 February 2025, i.e. the date of publication of Decision No. 183/2024.
Yes, Article 2(16) of Decision No. 183/2024 establishes an exemption threshold stipulating that the payment is not due for contributions equal to or less than EUR 3,150.00 (three thousand one hundred and fifty euros). This is aimed at avoiding that a contribution obligation arises for small operators and micro-enterprises.
No, companies in liquidation and/or subject to an insolvency procedure solely for liquidation purposes as of 31 December 2024 are not required to pay the contribution. For companies in liquidation and/or under an insolvency procedure solely for liquidation purposes from 1 January 2025 onwards, the contribution will be payable for the period from that date until the date they are placed into liquidation and/or subjected to an insolvency procedure solely for liquidation purposes.
For the purpose of the contribution payment, “turnover” refers to the amount resulting from the income statement under item A1 (revenues from sales and services) plus item A5 (other revenue and income) – or corresponding items in financial statements drawn up in accordance with international accounting standards IAS/IFRS or other criteria – from the last approved financial statements as of 19 February 2025, i.e. the date of publication of Decision No. 183/2024. To determine the relevant turnover for the contribution, Decision No. 183/2024, supplemented by Resolution of the Secretary-General No. 24/2025, stipulates that the following is excluded from the total revenue:
Yes, in order to avoid duplication of contribution, revenues derived from transport services provided to consortia that offer transport services are excluded from the total revenue.
Yes, to prevent duplication of contribution, the revenues deriving from the rental and leasing of transport vehicles (without driver/operator, bareboat, or dry lease) may be excluded from the total revenue, subject to prior communication of the details of the lessee or the party leasing them.
Yes, in order to avoid duplication of the contribution, only in the case of a single transport contract, revenues derived from charging services of the same type provided to another operator subject to the contribution are excluded from the total revenue.
Yes, to prevent duplication of contribution, the revenues deriving from the rental and leasing of transport vehicles (without driver/operator, bareboat, or dry lease) may be excluded from the total revenue, subject to prior communication of the details of the lessee or the party leasing them.
Yes, infrastructure managers of national and regional railway infrastructure may exclude from their total revenues the proceeds derived from contributions for operating expenses, up to the maximum amount necessary to cover the costs of maintaining the infrastructure in full efficiency.
Yes, port infrastructure managers may exclude from total revenues income from: (i) documental activities supporting the regularisation of customs operations; (ii) delayed delivery of containers or failure to collect/load the goods; (iii) security services, provided they can be differentiated from guardianship; (iv) revenues from so-called urban connectivity activities; (v) hostess services linked to congress and conference activities; (vi) mooring and parking of recreational craft. Port infrastructure managers also exclude the amounts allocated for extraordinary maintenance of the maritime property or related capitalised investments, limited to the depreciation costs entered in the income statement for the reporting period, as evidenced by a certified appraisal.
Companies merely authorized to carry out port operations and/or services that do not operate in public quays or other port areas granted under a concession, may exclude the proceeds derived from services supplied to port infrastructure managers, where such revenues would result in a duplication of the contribution.
Decision No. 183/2024 stipulates that motorway infrastructure managers may exclude from their total revenues: (i) proceeds derived from the “equivalent increase in the applicable charge” implemented with the entry into force of Decree-Law No. 78 of 1 July 2009, converted, with amendments, into Law No. 102 of 3 August 2009, allocated for ordinary and extraordinary maintenance, as well as for the upgrading and enhancement of roads and motorways directly managed by ANAS S.p.A.; and (ii) non-monetary revenues related to user discounts.
Yes, for operators of freight handling centres (inland terminals and logistics operators), the following components are excluded from the total revenue: i) charging of costs incurred for certain common services that are not related to the Authority’s areas of remit; ii) revenue from purely administrative activities, such as support for regularisation of customs operations and reimbursement of excise duties.
Entities operating in the freight railway sector may exclude revenues that constitute the recharging to the customer for traction, shunting and use of third-party wagons, while each of these services remains subject to independent contribution obligations for the part relevant to each entity.
Under Decision No. 183/2024 economic operators providing maritime agency services may exclude from the total revenues the proceeds from: (i) brokerage; (ii) commissions not related to agency or policy rights and, in any case, not related to commercial navigation or port operations/services.
With regard to entities providing freight forwarding services, excluding those operating road freight transport, Decision No. 183/2024 stipulates that proceeds derived from recharging transport services actually performed by third-party carriers on behalf of the principal are excluded from total revenues, provided that these services are not rendered by non-resident entities with no permanent establishment or tax representative within the State territory. For the identification of the relevant revenue for sea and air shipments, Article 2 (14) of Decision No. 183/2024 refers to the rules established for maritime transport and air carriers, respectively.
For enterprises solely authorized to carry out port operations and/or services that do not operate in public quays or other port areas as approved under the concession, proceeds derived from services supplied to port infrastructure managers are excluded, where such revenues result in a duplication of the contribution.
As a general rule, for companies not resident in Italy and with no permanent establishment in the State territory, the turnover is considered to be equal to the turnover resulting from the last VAT return submitted on 19 February 2025, i.e. the date of publication of Decision No. 183/2024, by the tax representative or directly by the foreign entity through direct identification.
In the case of revenues arising from activities carried out partly in the Italian territory and partly abroad, the share of revenues generated in the performance of the activity abroad should be identified and excluded. Conversely, the share of revenues from activities carried out in Italy must be identified and included for the purposes of calculating the contribution. For providers of international inland passenger and/or freight transport services (by road or rail), the relevant turnover for determining the contribution shall be quantified on the basis of revenues from activities carried out within national borders. If it is not possible to identify the part of revenues relevant for this purpose, a percentage calculation shall be made based on the distance travelled in the State territory compared to the total route.
Article 20 (2) of Decree-Law No. 104 of 10 August 2023, converted, with amendments, into Law No. 136 of 9 October 2023, has removed the contribution obligation concerning third-party freight transport services starting from 2024.
It should be noted that, given the specific purpose pursued by the provision, the exclusion from the payment of the contribution cannot be extended to activities other than road freight transport on behalf of third parties (e.g. logistics services). Therefore, operators in the freight transport sector who have generated revenues from services related to logistics or from one or more of the other activities listed in Article 1 (1) of Decision No. 183/2024 are still required to fulfil the reporting obligations set out in Article 3 (1) of Decision No. 183/2024 for 2025.
For entities operating in the maritime and other inland waterways transport of passengers and/or freight, the relevant turnover for the purpose of the contribution shall be determined as follows:
The turnover of entities operating in the air passenger and/or freight transport sector will be based on the amount reported in the last VAT return submitted on 19 February 2025, i.e. the date of publication of Decision No. 183/2024. This turnover pertains to transactions that fall under a single air transport contract and consist of:
a) for passenger transport:
a1) national transport carried out entirely within the State territory and subject to 10 % VAT rate (Table A Part III127-novies, annexed to Presidential Decree No. 633 of 26 October 1972, i.e. the rate currently in force;
a2) international transport, solely for the part of origin/destination/transshipment in Italy, subject to non-taxable regime pursuant to Article 9 (1) (1) of Presidential Decree No. 633/1972;
b) for freight transport:
b1) transport relevant for VAT purposes in the State territory and subject to 22% VAT rate, i.e. the rate currently in force;
b2) international transport, calculated by applying a flat rate percentage of 38% to the total value of transport services with origin/destination/transhipment in Italy.
Undertakings with a turnover exceeding EUR 7.000.000 (seven million/00), irrespective of any exclusions or deductions that exempt them from the payment of the contribution, shall report to the Authority, by 15 May 2025, the requested personal and economic data through the internet portal made available by the Authority.
The above declaration shall be signed by the legal representative with digital or handwritten signature. In case of handwritten signatureit shall be accompanied by a copy of the identity document.
In these cases, the tax representative of the company or directly the foreign entity shall comply with the reporting obligation through direct identification.
Companies grouped in a consortium with a turnover exceeding EUR 7.000.000,00 (seven million/00), regardless of any exclusions or deductions of revenue from transport services provided to consortia supplying transport services that exempt them from the payment of the contribution, are nevertheless required to report to the Authority through the service made available by ART by 15 May 2025, in particular providing evidence of the personal and economic data of both the affiliated company and the consortium of which it is a member. This is, above all, with a view to reporting any revenue arising from activities carried out outside the consortium.
Without prejudice to the criminal penalties provided for by law in the event of false declarations, the failure or late transmission of the declaration, and the reporting of incomplete or untrue data in the model, results in the application of the penalties referred to in converted, with amendments, into Law No 214 of 22 December 2011.
The Authority retains the power to impose penalties – pursuant to Article 37 of Decree-Law No 201 of 6 December 2011, converted, with amendments, into Law No 214 of 22 December 2011 – in the event of failure or late transmission of the declaration, as well as in case of reporting of incomplete or untrue information.
Only in cases of excusable and/or bona fide errors in the reporting procedure, and provided that no substantial audit has been initiated on the related position, the economic operator may, within the year following the contribution period in question, voluntarily implement corrective measures to regularise its reporting and payment obligations. This can be done without incurring penalties or additional late interest charges.
Point 18 of Resolution of the Secretary-General No. 24/2025 of 17 March 2025 by the Secretary-General, provides that, together with the declaration, a detailed breakdown be signed and filed to specify the requested exclusions. If such exclusions exceed the 20% threshold of the turnover and the economic operator, disregarding any deductions, has a turnover equal to or exceeding EUR 20.000.000,00 (twenty million), it will be necessary to submit a certification signed, at the discretion of the economic operator, by the statutory auditor or statutory audit firm or by the board of auditors of the entity concerned.
If the economic operator has not appointed yet a statutory auditor or statutory audit firm, or board of auditors, as it is not required under the law and has not done so on a voluntary basis, then it will necessarily assign a specific task to a statutory auditor or statutory audit firm.
It should be noted that the certification shall be exclusively related to the aforementioned detailed breakdown of exclusions, both concerning the formal accuracy of the amounts stated and their traceability to/association with accounting records and financial statements, as well as their substantial compliance with the provisions of the Authority’s Decision No. 183/2024of 6 December 2024, supplemented by Resolution of the Secretary-General No. 24/2025 of 14 March 2025.
Where applicable, reference is made to Research Document No. 250 “Procedures requested by the company (engagements to perform agreed-upon procedures)” published in December 2022 by Assirevi – the Italian Association of Statutory Audit Firms, which, in turn, incorporates the provisions of ISRS 4400 (Revised) standard “Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures” issued in April 2020 by IAASB – International Auditing and Assurance Standards Board.
These rules of a general nature are addressed to all economic operators, irrespective of the legal nature and location of the registered office.
On the other hand, as regards international air and maritime transport of passengers and/or goods, for the purpose of identifying the part of origin/destination/transhipment in Italy and with reference to the non-taxable regime within the meaning of Article 9(1)(1) and (2) of Presidential Decree No. 633/1972, the certification referred to in Article 3(2) of Decision No. 183/2024of the Authority may be processed taking as a reference the data reported under Section VE “Sale transactions and determination of turnover” of the relevant VAT return, and, in the absence of precise criteria for the quantification of the journey in the national territory, the flat-rate percentages referred to in Circular No. 37/E of 29 July 2011 of the Revenue Agency – Regulatory Coordination.
The Authority reserves the right to carry out at any time the verification and assessment of the declarations including the personal and economic data requested in the ad hoc online model published on the Authority’s website. To avoid future requests for documentation in the monitoring phase, it is recommended to provide any information and documentation useful to support what has been stated.
The contribution for the year 2025 shall be paid for two-thirds of the due amount no later than 15 May 2025; the remaining third shall be paid no later than the 31 October 2025.
The payment must be made through the pagoPA service, also available in the “On-line services” section at https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/. The following details of the party required to pay the contribution must be provided: (i) company name/trade name; (ii) tax code/VAT number; (iii) year of reference of the contribution (“2025”); (iv) instalment (advance payment, final payment, single instalment); (v) reason for payment (ART contribution).
If payments are actually made by a parent company for several group companies, they must be clearly documented separately for each company.
Non-payment or partial payment of the contribution, within the deadlines of 15 May 2025 for the two-thirds of the amount and 31 October 2025 for the final balance, results in the initiation of a collection procedure, including through enforcement, by the collection services of the Revenue Agency, and the imposition of late payment interest, at the legal rate, starting from the date of expiry of the payment deadlines. This is without prejudice to any competence of the Authority with regard to the activities of control and enforcement of omitted, partial or late payments, including the application of the legal interest due.
In case of payment of contributions not due or paid in excess, it is possible to submit to the Authority, within the fifth year following that in which the payment was made, a reasoned request for reimbursement, accompanied by appropriate supporting documentation.
For general information or operational support, please write to the following ordinary e-mail address: info-contributo@autorita-trasporti.it.
To submit formal requests or communications of a legal nature that need to be entered in the general register, please write to the following certified e-mail address: autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it.
Telephone service is not available.