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Home Servizi on-lineContributo per il funzionamentoContributo per il funzionamento ART – 2026

Contribution for the operation of the Authority

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Contributo per il funzionamento ART – 2026

(Please note that this content is available in Italian language only)

Pubblicato il 26 marzo 2026

In base alla delibera dell’Autorità n. 218/2025 del 4 dicembre 2025, integrata dalla determina del Segretario generale n. 38/2026 del 26 marzo 2026, si comunicano le seguenti modalità di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2026 dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.

Gli operatori economici con fatturato superiore a € 7.000.000,00 (euro settemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che li esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all’Autorità, entro il 15 maggio 2026, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio on-line messo a disposizione dall’Autorità.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta, con firma digitale o autografa, allegando copia del documento di identità. I medesimi, a corredo della dichiarazione, dovranno sottoscrivere e depositare un prospetto analitico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Allorché queste ultime superino la soglia del 20% del fatturato e l’operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00) si renderà necessario produrre un’attestazione riguardante tali esclusioni, sottoscritta, a scelta dell’operatore economico, dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell’operatore economico a cui esse si riferiscono.

Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione, la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Laddove l’operatore non abbia provveduto agli adempimenti dichiarativi e/o contributivi nei termini prescritti, nonché in caso di dichiarazioni palesemente erronee o viziate da genericità, l’Autorità provvederà all’avvio delle prescritte procedure di accertamento e recupero, nel rispetto del principio del contraddittorio con l’operatore.

Unicamente in caso di errori scusabili e/o in buona fede incorsi in sede dichiarativa e sempreché non sia stato nel frattempo avviato un controllo sostanziale sulla relativa posizione, l’operatore economico entro l’anno successivo a quello contributivo di riferimento, può avvalersi di un ravvedimento operoso, finalizzato alla regolarizzazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento, senza il computo aggiuntivo di interessi di mora.

Qualora l’operatore non adempia agli obblighi dichiarativi, l’Autorità assumerà, quale base imponibile, l’intero fatturato determinato, in assenza di scomputi od esclusioni, ai sensi dell’articolo 2 della delibera n. 218/2025.

Per l’anno 2026, il contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità è fissato nella misura dello 0,45 (zero virgola quarantacinque) per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera dell’Autorità n. 218/2025 (avvenuta il 2 marzo 2026).

Per fatturato deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Sulla base della normativa sopra richiamata, sono esentati dall’obbligo di versamento i soggetti il cui importo contributivo è pari od inferiore a € 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00).

Sono altresì escluse dal versamento le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative alla data del 31 dicembre 2025. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative a partire dal 1° gennaio 2026, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità esclusivamente liquidativa.

Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera dell’Autorità n. 218/2025, come da indicazioni operative riportate nella determina del Segretario generale n. 38/2026, oltre a fornire indicazioni precise sul calcolo, ha previsto che dal totale dei ricavi vengano esclusi:

  1. eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell’Autorità come individuati nella delibera dell’Autorità n. 218/2025;
  2. i ricavi conseguiti per attività svolte all’estero;
  3. i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico;
  4. i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale;
  5. le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili;
  6. le sopravvenienze attive;
  7. i risarcimenti danni;
  8. le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte.

Inoltre, al fine di evitare duplicazioni di contribuzione in sede di computo del fatturato, sono oggetto di esclusione:

  1. nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall’addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo;
  2. i ricavi derivanti da specifiche attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto (senza conducente/macchinista, o a scafo nudo, o dry lease), previa comunicazione degli estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo.

Nella delibera dell’Autorità n. 218/2025, come integrata con determina del Segretario generale n. 38/2026, è previsto che, in caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio erogante servizi di trasporto, il contributo venga corrisposto da quest’ultimo per le prestazioni di competenza e, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l’impresa consorziata escluda i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati al consorzio stesso. Le imprese consorziate sono comunque tenute all’assolvimento dell’obbligo dichiarativo e, in relazione alle prestazioni estranee al consorzio, a quello contributivo.

Specifiche modalità di individuazione del fatturato rilevante ai fini contributivi sono previste per gli operatori economici eroganti servizi di trasporto aereo e di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci.

In aggiunta, sono state ammesse esclusioni dedicate ai seguenti settori ovvero categorie di operatori del trasporto:

  • gestori di infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale;
  • gestori di infrastrutture portuali nonché soggetti che svolgono operazioni e servizi portuali;
  • gestori di infrastrutture autostradali;
  • soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
  • soggetti operanti nel settore del trasporto ferroviario merci;
  • soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
  • soggetti esercenti servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada.

In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d’affari risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera dell’Autorità n. 218/2025 (avvenuta il 2 marzo 2026) dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.

Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dal singolo operatore.

Per i soggetti eroganti servizi di trasporto internazionale terrestre di passeggeri (su strada o ferroviario) e merci (ferroviario) il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è quantificato in base ai ricavi derivanti dalle attività svolte entro i confini nazionali. Ove non sia possibile una puntuale individuazione della porzione di ricavi rilevanti a tal fine, si dovrà effettuare un calcolo percentuale basato sul chilometraggio percorso nel territorio dello Stato rispetto alla tratta complessiva.

I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno versare due terzi dell’importo dovuto entro il termine del 15 maggio 2026, il terzo residuo dovrà essere versato entro e non oltre il 30 ottobre 2026.

Il versamento deve essere effettuato a mezzo del servizio pagoPA con le modalità illustrate nella sezione FAQ di seguito riportata.

Si ricorda che il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 15 maggio 2026, per l’acconto relativo a due terzi dell’importo, nonché del 30 ottobre 2026, per il saldo finale, comporta l’avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre all’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.

Nell’area riservata, cui si accede previo accreditamento, sono presenti ulteriori informazioni relative alle modalità di calcolo e di dichiarazione del contributo dovuto.

Per informazioni generali o supporto di carattere operativo scrivere a:

  • info-contributo@autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica ordinaria.

Per trasmettere istanze o comunicazioni di carattere formale e/o aventi valore legale che devono essere registrate dal protocollo generale scrivere a:

  • autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica certificata.

Non è fornito servizio telefonico.

FAQ ‐ Frequently Asked Questions

Chi sono i soggetti tenuti alla contribuzione per il 2026?

I soggetti tenuti al versamento del contributo sono gli operatori economici che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:

  1. gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
  2. gestione degli impianti di servizio ferroviario;
  3. gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
  4. servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
  5. operazioni e servizi portuali;
  6. servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
  7. servizio taxi;
  8. servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
  9. servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
  10. servizi di trasporto di passeggeri su strada;
  11. servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
  12. servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
  13. servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada;
  14. servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica.
Con riferimento al 2026, cosa si intende con l’espressione “servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica” contemplata all’articolo 1, comma 1, lettera n) della delibera n. 218/2025?

L’espressione in parola indica una categoria residuale di attività e/o prestazioni, non ricomprese in quelle precedentemente elencate nel suddetto articolo 1, comma 1, che rivestono un ruolo prodromico o accessorio o ausiliario o strumentale al trasporto e/o alla logistica. A fini esemplificativi e senza pretesa di esaustività, si annoverano in tale ambito le prestazioni di imballaggio, pallettizzazione, facchinaggio, supporto alle varie fasi logistico-trasportistiche, consolidamento oltre alle attività di General Sales Agent (GSA), General Cargo Agent (GCA) e General Sales & Service Agent (GSSA). Rientrano parimenti in questa categoria anche i servizi di riparazione container.

In caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio chi versa il contributo per il 2026?

In caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio per le prestazioni di competenza. Le imprese consorziate sono comunque tenute all’assolvimento dell’obbligo dichiarativo e, in relazione alle prestazioni estranee al consorzio, a quello contributivo.

Qual è l’aliquota del contributo dovuto per il 2026?

Con delibera n. 218/2025 del 4 dicembre 2025, pubblicata il 2 marzo 2026 e integrata con determina del Segretario generale n. 38/2026 del 26 marzo 2026, l’Autorità ha provveduto a definire l’aliquota del contributo relativo all’anno 2026 e le modalità di dichiarazione e versamento dello stesso.

Ai sensi della citata delibera, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2026 è pari allo 0,45 (zero virgola quarantacinque) per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato al 2 marzo 2026, data di pubblicazione della delibera n. 218/2025.

Esiste una soglia di esenzione e, in caso affermativo, a quale livello è stata fissata per il 2026?

Sì, l’articolo 2, comma 16, della delibera n. 218/2025 ha individuato una soglia di esenzione stabilendo che il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori a € 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00). Ciò mira ad evitare l’insorgere di obblighi contributivi a carico dei piccoli operatori e delle microimprese.

Sono tenute alla contribuzione 2026 le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative?

No, le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative alla data del 31 dicembre 2025 non sono tenute alla contribuzione. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative a partire dal 1° gennaio 2026, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità esclusivamente liquidativa.

Come si calcola il “fatturato” rilevante ai fini della contribuzione per il 2026?

Ai fini del versamento del contributo, per “fatturato” deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) – o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS o secondo altri criteri – dell’ultimo bilancio approvato al 2 marzo 2026, data di pubblicazione della delibera n. 218/2025. Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera n. 218/2025, come integrata dalla determina del Segretario Generale n. 38/2026, ha previsto che dal totale dei ricavi sono esclusi:

  1. eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell’Autorità come individuati nella delibera appena richiamata;
  2. i ricavi conseguiti per attività svolte all’estero;
  3. i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico;
  4. i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale;
  5. le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili;
  6. le sopravvenienze attive;
  7. i risarcimenti danni;
  8. le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte.

Per facilitare gli operatori economici nell’assolvimento degli obblighi dichiarativi e contributivi, l’Autorità ha predisposto, con specifico riferimento ai settori del trasporto merci su strada, dei servizi logistici e dei servizi di spedizione, un prospetto sinottico.

I ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto sono esclusi per il 2026?

Sì, sempre nell’ottica di evitare duplicazioni di contribuzione, si possono escludere i ricavi derivanti da specifiche attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto (senza conducente/macchinista, o a scafo nudo, o dry lease), previa comunicazione degli estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo.

È possibile escludere i ricavi derivanti da servizi di noleggio bus con conducente?

Tali ricavi, rientrando nella nozione di servizi occasionali contemplata dall’art. 3, lett. b) del regolamento (UE) n. 181/2011 e dall’art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, non possono in linea generale essere esclusi, salva l’ipotesi di concreta duplicazione contributiva.

Per i gestori di infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale sono previste specifiche esclusioni per il 2026?

Sì, i gestori di infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale escludono dal totale dei ricavi i proventi derivanti da contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture medesime.

I gestori di infrastrutture portuali godono di esclusioni dedicate per il 2026?

Sì, i gestori di infrastrutture portuali escludono dal totale dei ricavi i proventi derivanti da: (i) attività documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (ii) ritardata consegna dei container utilizzati o mancato ritiro/caricamento della merce; (iii) servizio di security purché distinguibile dal guardianaggio; (iv) ricavi da attività di c.d. connettivo urbano; (v) servizio hostess legato ad attività congressuale e convegnistica; (vi) ormeggio e stazionamento di unità da diporto. I gestori di infrastrutture portuali escludono inoltre gl’importi destinati alla manutenzione straordinaria del demanio marittimo ovvero agli investimenti capitalizzati riguardanti lo stesso, limitatamente ai costi di ammortamento iscritti a conto economico, nell’esercizio di riferimento, come comprovati da perizia asseverata.

I gestori di infrastrutture autostradali beneficiano di esclusioni dedicate per il 2026?

A favore dei gestori di infrastrutture autostradali la delibera n. 218/2025 prevede che questi escludano dal totale dei ricavi: (i) i proventi derivanti dall’“equivalente incremento della tariffa di competenza” applicata con l’entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all’adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (ii) i ricavi non monetari riferiti agli sconti all’utenza.

Esistono esclusioni dal totale dei ricavi riservate ai gestori di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica) per il 2026?

Sì, a beneficio dei soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica), è prevista l’esclusione, dal totale dei ricavi, delle seguenti componenti: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all’ambito di competenza dell’Autorità; (ii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise.

Sono state previste esclusioni specifiche per i soggetti operanti nel settore del trasporto ferroviario merci per il 2026?

I soggetti operanti nel settore del trasporto ferroviario merci escludono i proventi che costituiscono il riaddebito al cliente dei servizi di trazione, manovra e utilizzo di carri altrui, fermo restando l’autonomo assoggettamento a contribuzione di ciascuno dei citati servizi per le parti di rispettiva competenza.

Quali esclusioni sono state ammesse a favore degli agenti marittimi raccomandatari per il 2026?

A favore degli operatori economici eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima la delibera n. 218/2025 prevede che questi escludano dal totale dei ricavi i proventi derivanti da: (i) senserie; (ii) commissioni non legate ai diritti di agenzia o di polizza e, comunque, non afferenti alla navigazione commerciale o ad operazioni/servizi portuali.

I soggetti esercenti servizi di spedizione beneficiano di esclusioni dedicate per il 2026?

A favore dei soggetti esercenti servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada, la delibera n. 218/2025 prevede la possibilità di escludere dal totale dei ricavi i proventi derivanti dal riaddebito di servizi di trasporto eseguiti materialmente da vettori terzi in nome e per conto dei mandanti originari, sempreché dette prestazioni non vengano rese da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato o di rappresentante fiscale. Quanto all’individuazione del fatturato rilevante per le spedizioni via mare e via aerea il medesimo articolo 2, comma 14 della delibera n. 218/2025 rinvia alle regole stabilite, rispettivamente, per il trasporto marittimo e per i vettori aerei.

In termini generali, per l’anno 2026, come viene considerato il fatturato per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato?

In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d’affari risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata al 2 marzo 2026, data di pubblicazione della delibera n. 218/2025, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.

È vero che alcuni operatori sono esclusi dalla contribuzione per il 2026?

Il disposto dell’articolo 20, comma 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha escluso la debenza del contributo in relazione alle prestazioni di autotrasporto merci conto terzi a partire dall’anno 2024.

Si evidenzia che, data la specifica finalità perseguita dalla norma, l’esclusione dal versamento del contributo non può essere esteso alle attività diverse dall’autotrasporto di cose per conto di terzi (ad esempio, servizi logistici). Pertanto, gli operatori del settore dell’autotrasporto merci che hanno conseguito ricavi derivanti da prestazioni connesse a servizi logistici, ovvero ad una o più delle altre attività elencate all’articolo 1, comma 1, della delibera n. 218/2025, sono comunque tenuti per il 2026 all’adempimento dichiarativo di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 218/2025.

Come si calcola il “fatturato” rilevante ai fini della contribuzione 2026 per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci?

Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato:

  1. per il trasporto internazionale di passeggeri e merci, fatta salva la facoltà di una più puntuale quantificazione della quota riferibile alla tratta nazionale, il fatturato è determinato attraverso l’applicazione della percentuale forfettaria del 5% al valore complessivo delle prestazioni di trasporto aventi origine/destinazione/scalo in Italia;
  2. per le prestazioni di cabotaggio si applicano i criteri generali indicati per tutte le altre imprese di trasporto.
Come si calcola il “fatturato” rilevante ai fini della contribuzione 2026 per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci?

Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d’affari risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata al 2 marzo 2026, data di pubblicazione della delibera n. 218/2025, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono:

a) per il trasporto passeggeri:

a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore;

a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972;

b) per il trasporto merci:

b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore;

b2) trasporto internazionale, attraverso l’applicazione della percentuale forfettaria del 38% al valore complessivo delle prestazioni di trasporto aventi origine/destinazione/scalo in Italia.

Quando e come si dichiarano i dati economici per il 2026?

Le imprese con fatturato superiore a € 7.000.000,00 (settemilioni/00), a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi che li esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all’Autorità, entro il 15 maggio 2026, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Autorità.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa, allegando copia del documento di identità.

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