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Presidente

Presidente

  1. Ha la rappresentanza legale dell’Autorità, convoca le riunioni del Consiglio, predisponendone l’ordine del giorno anche sulla base dell’articolo 5, e ne dirige i lavori; vigila sulla attuazione delle deliberazioni anche attraverso specifiche attività di audit interno.
  2. Ha altresì la rappresentanza esterna dell’Autorità che cura e mantiene attraverso il Gabinetto, in conformità alle deliberazioni dell’Autorità.
  3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono assunte temporaneamente dal Componente con maggiore anzianità nell’incarico o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età.
Consiglio

Consiglio

  1. Il Consiglio è l’organo collegiale dell’Autorità ed esercita, nel rispetto del principio della separazione fra funzioni di indirizzo e controllo e di gestione, tutte le competenze affidate all’Autorità dal Decreto istitutivo, da altre norme di legge e dai regolamenti dell’Autorità.

Componenti

  1. Nella prima riunione alla quale partecipano, i Componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dall’articolo 37, comma 1-ter, del Decreto istitutivo.
  2. Ove risulti che un Componente versi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, l’Autorità, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’interessato, stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il quale egli può esercitare l’opzione tra l’incarico rivestito nell’Autorità e quello con esso incompatibile. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d’incompatibilità ovvero l’interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente o chi ne fa le veci provvede a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza.
  3. Al di fuori delle ipotesi previste dal comma 2, le dimissioni sono presentate al Consiglio e hanno effetto dalla data della loro accettazione da parte del Consiglio.
  4. Alle deliberazioni di cui ai commi precedenti l’interessato partecipa senza diritto di voto.
  5. In seguito all’accettazione delle dimissioni, nonché in caso di cessazione di un Componente per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Presidente o chi ne fa le veci provvede a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza.
Capo di Gabinetto

Capo di Gabinetto

  1. Il Capo di Gabinetto coadiuva e supporta il Presidente nello svolgimento delle attività e funzioni di sua spettanza, in particolare di quelle attinenti alla rappresentanza esterna e alla comunicazione; a tal fine coordina il Portavoce e gli assistenti del Presidente. Sovrintende alla predisposizione della Relazione annuale dell’Autorità. Assiste, di norma, alle riunioni del Consiglio.
  2. L’incarico di Capo di Gabinetto è conferito con delibera del Consiglio su proposta del Presidente ed ha durata sino alla scadenza del mandato del Presidente.
  3. Il Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dagli assistenti del Presidente e dal Portavoce, nonché dal Servizio Comunicazione e stampa e dal Servizio Affari istituzionali e relazioni esterne; il Capo di Gabinetto coordina e sovrintende le relative attività.
  4. Per lo svolgimento delle attività di rappresentanza europea ed internazionale il Capo di Gabinetto si avvale della collaborazione dell’Ufficio Affari europei e internazionali.
  5. Il Capo di Gabinetto coordina funzionalmente l’Ufficio Affari europei e internazionali per le attività di cui all’articolo 23, commi 3, 4 e 5 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità.
  6. Il personale di ruolo non di diretta collaborazione eventualmente assegnato al Gabinetto risponde funzionalmente al Capo di Gabinetto
Segretario generale

Segretario Generale

  1. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio; l’incarico ha la durata di tre anni.
  2. Il Segretario generale sovraintende al funzionamento della Struttura e ne risponde al Presidente ai sensi dell’articolo 37, comma 1-bis, ultimo periodo, del Decreto istitutivo. Assicura altresì ai Componenti ogni collaborazione nello svolgimento dei loro compiti.
  3. Ai fini di cui al comma 2, il Segretario generale, in particolare:
    1. esercita il coordinamento dell’attività degli Uffici della Struttura verificando la completezza degli atti, dei documenti e delle proposte di deliberazione da trasmettere al Consiglio nonché controllando e valutando l’attività dei dirigenti responsabili;
    2. cura il processo di pubblicazione degli atti approvati dal Consiglio;
    3. cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
    4. assegna gli obiettivi ai dirigenti e al personale alle dirette dipendenze, nonché, sentito il Capo di Gabinetto, al personale di cui all’articolo 10, comma 6, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione della performance;
    5. sulla base delle esigenze risultanti dai programmi e progetti di lavoro, assegna il personale agli Uffici, informandone il Presidente, e costituisce gruppi di lavoro tra il personale assegnato a differenti unità organizzative;
    6. provvede alle spese necessarie per l’ordinaria gestione dell’amministrazione, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio e secondo i criteri ed i limiti fissati nel regolamento concernente la disciplina contabile e nelle deliberazioni dell’Autorità;
    7. assicura, avvalendosi degli Uffici dell’Autorità, il controllo di gestione finalizzato a verificare l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa nonché la valutazione della performance dei dipendenti dell’Autorità in relazione alle attività svolte dal Nucleo di valutazione; dell’andamento del controllo di gestione risponde al Presidente e ne informa periodicamente il Consiglio;
    8. vigila, avvalendosi dell’Ufficio Risorse umane e affari generali, sull’osservanza, da parte dei dipendenti, delle norme del regolamento del personale e delle altre disposizioni di servizio;
    9. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.
  4. Per lo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, il Segretario generale può avvalersi di personale di staff a lui direttamente assegnato.
  5. In caso di assenza o impedimento, il Segretario generale è sostituito dal Vice Segretario generale, o, ove non nominato, da un dirigente delegato dal Segretario stesso.
Advisory board

Advisory board

  1. Svolge funzioni consultive su temi e materie indicati dal Consiglio ed è costituito da esperti di comprovata esperienza ed autorevolezza nelle materie di competenza dell’Autorità.
  2. Si compone di un massimo di 10 esperti di cui almeno uno con funzioni di coordinatore. Il coordinatore e gli altri esperti del Board sono nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente, e durano in carica tre anni.
  3. Gli esperti non possono, a pena di decadenza, essere dipendenti di istituzioni governative o di enti pubblici cui siano attribuite competenze concorrenti con quelle dell’Autorità o di imprese operanti nel settore dei trasporti.
  4. È fatto obbligo a ciascuno degli esperti di informare il Consiglio circa la titolarità di incarichi o collaborazioni professionali nei settori da essa regolati. Il Consiglio può rimuovere gli esperti in caso di conflitto di interesse.
Consigliere giuridico

Consigliere giuridico

  1. Il Consigliere giuridico collabora direttamente con il Consiglio; rende pareri su ogni questione o affare, anche di carattere istruttorio, che gli sia sottoposto dal Consiglio ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal Consiglio.
  2. L’incarico di Consigliere giuridico è conferito dal Consiglio per la durata di tre anni ai soggetti in possesso dei requisiti all’uopo previsti dal Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità.
Collegio dei revisori

Collegio dei Revisori

  1. Effettua il riscontro degli atti della gestione finanziaria, con particolare riguardo alle procedure contrattuali e formula le proprie osservazioni. Svolge, almeno una volta ogni tre mesi, verifiche di cassa e di bilancio.
  2. Esprime in apposita relazione parere sul progetto di bilancio preventivo e sul rendiconto annuale, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti nel rendiconto stesso con le scritture contabili e alla regolarità delle procedure di gestione.
  3. È composto da un presidente di sezione o un consigliere della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede, e da due membri scelti tra magistrati della Corte dei conti, tra professori universitari ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, tra dirigenti dello Stato, in servizio o in quiescenza, o tra persone in possesso di specifica professionalità iscritte al registro dei revisori contabili.
  4. Il presidente ed i membri del Collegio sono nominati con deliberazione del Consiglio. L’incarico ha la durata di tre anni, rinnovabile una sola volta.
  5. La presenza alle riunioni del Collegio può avvenire anche attraverso strumenti telefonici o informatici in grado di assicurare la più adeguata interlocuzione tra i partecipanti.
Garante etico

Garante etico

  1. Rende pareri, anche in relazione a casi concreti concernenti l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni contenute nel Codice etico adottato dal Consiglio.
  2. è nominato dal Consiglio per la durata di tre anni.
Nucleo di valutazione

Nucleo di valutazione

  1. Svolge attività di valutazione e controllo strategico finalizzato alla verifica delle scelte operative effettuate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio. Esso riferisce al Consiglio almeno semestralmente.
  2. Propone al Consiglio i criteri e le metodologie e di valutazione dei dipendenti dell’Autorità.
  3. Su richiesta del Consiglio, può contribuire all’individuazione degli obiettivi e dei programmi di attività funzionali al raggiungimento di tali obiettivi.
  4. è composto di tre membri nominati dal Consiglio per la durata di tre anni.
Ufficio Accesso alle infrastrutture ferroviarie e portuali

Ufficio Accesso alle infrastrutture ferroviarie e portuali

  1. Predispone le misure necessarie a garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie e portuali, nonché, in collaborazione con l’Ufficio Accesso alle infrastrutture aeroportuali e alle reti autostradali, quelle in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti.
  2. 2. In coordinamento con l’Ufficio Monitoraggio mercati, validazione modelli di regolazione, raccolta ed elaborazione dati, definisce i criteri per la fissazione di tariffe, canoni, pedaggi relativi all’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie e portuali, tenendo conto dell’efficienza produttiva delle gestioni e del contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori.
  3. Assicura, sentito l’Ufficio Monitoraggio mercati, validazione modelli di regolazione, raccolta ed elaborazione dati, lo svolgimento delle attività di collaborazione istituzionale funzionali al rilascio di concessioni di aree e banchine in ambito portuale.
  4. Cura l’analisi e il monitoraggio degli effetti degli atti, delle attività e degli interventi di competenza, relazionandone gli esiti al Consiglio con cadenza trimestrale.
Ufficio Accesso alle infrastrutture aeroportuali e alle reti autostradali

Ufficio Accesso alle infrastrutture aeroportuali e alle reti autostradali

  1. Predispone le misure necessarie a garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture aeroportuali e alle reti autostradali, nonché, in collaborazione con l’Ufficio Accesso alle infrastrutture ferroviarie e portuali, quelle in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti.
  2. In coordinamento con l’Ufficio Monitoraggio mercati, validazione modelli di regolazione, raccolta ed elaborazione dati, definisce i criteri per la fissazione di tariffe, canoni, pedaggi relativi all’utilizzo delle infrastrutture aeroportuali e autostradali, tenendo conto dell’efficienza produttiva delle gestioni e del contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori.
  3. Avvalendosi anche dell’Ufficio Affari legali e contenzioso, predispone gli schemi delle concessioni per la costruzione e/o gestione delle infrastrutture autostradali e dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i relativi concessionari.
  4. Cura l’analisi e il monitoraggio degli effetti degli atti, delle attività e degli interventi di competenza, relazionandone gli esiti al Consiglio con cadenza trimestrale.
Affari europei e relazioni internazionali

Affari europei e relazioni internazionali

  1. Collabora con il Capo di Gabinetto nelle attività di rappresentanza europea e internazionale. Assicura l’attuazione degli indirizzi e delle iniziative dell’Autorità aventi ad oggetto i rapporti con gli organismi eurounitari e, in generale, le relazioni internazionali, ivi compresa la stipula di accordi e/o protocolli di collaborazione ad essi funzionali.
  2. In collaborazione con gli Uffici competenti per materia cura e coordina la predisposizione dei contributi dell’Autorità funzionali a rappresentarne la posizione presso gli organismi nazionali ed eurounitari, nonché con le reti europee ed internazionali dei regolatori.
  3. Predispone il piano della presenza europea e internazionale dell’Autorità e coordina la partecipazione di rappresentanti dell’Autorità a tavoli e gruppi di lavoro europei ed internazionali.
  4. Coordina le attività finalizzate alla cooperazione bilaterale e multilaterale con altre istituzioni ed organismi predisponendo i testi dei relativi accordi e/o protocolli di collaborazione, ove previsti.
  5. Cura i rapporti con l’Advisory Board.
  6. Cura la trattazione delle questioni attinenti alla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea e, in particolare, di quelle attinenti alle procedure di infrazione e ai casi EU-Pilot della Commissione, avvalendosi della collaborazione dell’Ufficio Affari legali e contenzioso e degli Uffici competenti per materia.
  7. Assicura la necessaria e adeguata informativa in caso di adozione di iniziative e/o provvedimenti in ambito eurounitario, riconducibili alle competenze attribuite all’Autorità e garantisce l’informazione preventiva e successiva sulle attività svolte, anche nell’interesse degli altri Uffici dell’Autorità.
  8. Svolge il monitoraggio delle iniziative europee e internazionali e dei processi legislativi europei concernenti i settori di competenza dell’Autorità nonché l’attuazione di convenzioni internazionali e predisponendo gli atti necessari alla partecipazione.
  9. Svolge il monitoraggio del calendario dei lavori di interesse delle principali Istituzioni europee e internazionali in tutti i settori di competenza e per le finalità dell’Autorità, promuovendo e curando la partecipazione dell’Autorità a iniziative e progetti europei e internazionali nei settori di competenza.
  10. Analizza e propone modalità di implementazione di prassi regolatorie adottate in altri Paesi nei settori di competenza dell’Autorità, avvalendosi della collaborazione degli Uffici competenti per materia.
  11. Cura la traduzione e la revisione linguistica di testi e documenti prodotti dall’Autorità anche in relazione alla loro pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Autorità.
Ufficio Affari legali e contenzioso

Ufficio Affari legali e contenzioso

  1. Assicura la qualità giuridica dei provvedimenti del Consiglio, coadiuva e supporta gli altri Uffici nella trattazione delle questioni giuridiche di loro competenza ed esprime pareri su specifiche questioni.
  2. Cura i procedimenti contenziosi dell’Autorità, ivi incluso l’eventuale esercizio dei poteri di cui all’articolo 37, comma 2, lettera n) del Decreto istitutivo, ed assicura, per la relativa gestione, il coordinamento con l’Avvocatura Generale dello Stato e con le Avvocature Distrettuali dello Stato.
  3. Valuta le cause pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea nelle materie di competenza dell’Autorità ai fini della formulazione dell’eventuale proposta di intervento in giudizio da parte del Governo italiano.
  4. Assicura il supporto giuridico nella predisposizione dei pareri dell’Autorità da parte degli Uffici competenti per materia.
  5. Evidenzia eventuali criticità rilevanti di carattere giuridico-normativo riscontrate nelle materie di competenza dell’Autorità.

 

Ufficio Analisi del funzionamento dei mercati e impatto della regolazione

Ufficio Analisi del funzionamento dei mercati e impatto della regolazione

  1. Studia lo stato e l’evoluzione dei mercati dei trasporti, anche di quelli emergenti; provvede all’analisi dei relativi dati statistici pubblici.
  2. Svolge attività di analisi (AIR) e di verifica (VIR) di impatto delle misure di regolazione dell’Autorità, e predispone i documenti relativi avvalendosi della collaborazione degli Uffici competenti per materia.
  3. Segnala le esigenze di indagini conoscitive da parte dell’Autorità.
  4. Cura i rapporti con i centri di ricerca e l’accademia, al fine di segnalare agli Uffici competenti per materia le migliori pratiche esistenti a livello internazionale.
  5. Cura, sentiti gli Uffici competenti, le attività relative all’esame dell’equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 12, commi 5 e ss., del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112.

 

Ufficio Bilancio, contabilità e autofinanziamento

Ufficio Bilancio, contabilità e autofinanziamento

  1. Provvede, anche attraverso il supporto degli altri Uffici, alla predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e delle relative variazioni, incluso l’assestamento di bilancio nonché alla predisposizione del rendiconto finanziario.
  2. Assicura la regolarità contabile e la copertura finanziaria dei provvedimenti del Consiglio comportanti spesa.
  3. Provvede alla gestione delle risorse finanziarie, con particolare riferimento all’accertamento contabile delle entrate, all’emissione delle reversali di incasso, alla riscossione coattiva, alla registrazione degli impegni, al riscontro contabile degli atti di spesa e di liquidazione, alla gestione del servizio di cassa e alla emissione dei mandati di pagamento.
  4. Cura i rapporti con il Collegio dei revisori, con la Banca d’Italia e con l’Istituto di credito cassiere, nonché le comunicazioni verso la Corte dei conti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e gli altri organismi pubblici.
  5. Provvede a tutti gli adempimenti necessari ai fini dell’adozione della delibera annuale in materia di contributo per il funzionamento dell’Autorità.
  6. Gestisce i rapporti con gli operatori economici ai fini dell’assolvimento degli obblighi dichiarativi e contributivi in materia di contributo per il funzionamento dell’Autorità e attua, con l’eventuale supporto degli altri Uffici dell’Autorità, le azioni di controllo, formale e sostanziale, sul corretto assolvimento degli stessi, anche al fine del recupero degli omessi versamenti.
  7. Laddove si renda necessario provvedere in tal senso, gestisce le procedure di rimborso agli operatori economici in materia di contributo per il funzionamento dell’Autorità.
Ufficio Conciliazioni e contenuto minimo dei diritti degli utenti

Ufficio Conciliazioni e contenuto minimo dei diritti degli utenti

  1. In relazione ai diversi tipi di servizio di trasporto e alle diverse infrastrutture, predispone, sentiti gli altri Uffici di regolazione competenti per materia, le misure necessarie a garantire il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; valuta i miglioramenti da apportare alle carte dei servizi adottate dalle imprese oggetto di regolazione.
  2. Predispone la disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori e svolge le attività connesse alla relativa attuazione; cura la gestione dell’elenco di competenza degli organismi ADR di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  3. Promuove la conoscenza dei diritti dei passeggeri e degli utenti, in collaborazione con il Gabinetto e l’Ufficio Informatica, telecomunicazioni e trasformazione digitale.
  4. Cura l’analisi e il monitoraggio degli effetti degli atti, delle attività e degli interventi di competenza, relazionandone gli esiti al Consiglio con cadenza trimestrale.
Ufficio Diritti dei passeggeri

Ufficio Diritti dei passeggeri

  1. Valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei diritti riconosciuti ai passeggeri dai regolamenti dell’Unione europea nonché dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, segnalando all’Ufficio Vigilanza e Sanzioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, eventuali casi di interesse per i seguiti di competenza.
  2. Svolge l’attività preistruttoria in materia di diritti riconosciuti ai passeggeri dai regolamenti dell’Unione europea e dalla relativa disciplina sanzionatoria nazionale, proponendo l’eventuale avvio di procedimento sanzionatorio; vigila sulla corretta applicazione di tali regolamenti ed effettua monitoraggi sui servizi di cui ai regolamenti stessi, per quanto ivi previsto; relaziona al Consiglio con cadenza trimestrale sugli esiti dell’attività di competenza.
  3. Cura la trasmissione alle altre Autorità amministrative indipendenti, pubbliche amministrazioni o a enti, dei reclami e delle istanze relative a tematiche di competenza degli stessi.

 

Ufficio Informatica, telecomunicazioni e trasformazione digitale

Ufficio Informatica, telecomunicazioni e trasformazione digitale

  1. Elabora, realizza e gestisce l’architettura informatica dell’Autorità, ne garantisce la manutenzione e ne pianifica l’evoluzione per sostenere le future esigenze.
  2. Garantisce l’erogazione dei servizi informatici e di telecomunicazione e la gestione dei sistemi e flussi documentali necessari alle attività dell’Autorità, ivi compresa la progettazione tecnica, la realizzazione e la conduzione delle basi di dati informatiche e archivi documentali e la loro integrazione con fonti esterne. Elabora i capitolati tecnici per l’approvvigionamento di beni e servizi afferenti all’informatica, alla sicurezza e alle telecomunicazioni.
  3. Appronta le policies e le metodologie idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati dall’Autorità nel rispetto degli obblighi di legge in materia e fermi restando i precipui compiti attribuiti a specifici soggetti dalla normativa in materia di protezione di dati personali.
  4. In collaborazione con il Gabinetto, elabora il piano editoriale e i contenuti informativi relativi alla comunicazione istituzionale dell’Autorità, gestisce il sito web istituzionale e i canali social.
  5. Assicura la pubblicazione dei provvedimenti dell’Autorità in conformità alle indicazioni ricevute dal Segretario generale, nonché la gestione delle funzioni di protocollo.
  6. Svolge i compiti e le funzioni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inerenti alla transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità.

 

Ufficio Monitoraggio mercati, validazione modelli di regolazione, raccolta ed elaborazione dati
Ufficio Monitoraggio mercati, validazione modelli di regolazione, raccolta ed elaborazione dati
  1. Individua, sentiti gli Uffici interessati nei settori di competenza, i dati economici, contabili, tecnici e gestionali funzionali all’esercizio delle competenze di regolazione economica dell’Autorità e all’analisi della domanda potenziale, anche tramite apposite richieste ai soggetti che li detengono.
  2. Raccoglie e organizza in modo strutturato, tramite il supporto dell’Ufficio Informatica, telecomunicazioni e trasformazione digitale, i dati di cui al comma 1 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, approntando le opportune collezioni e assicurando ogni successiva elaborazione quali-quantitativa.
  3. Sviluppa gli algoritmi per promuovere la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, nonché per valutare i livelli di domanda effettiva e di quella potenziale, delle economie di scala e gli ambiti ottimali di gestione.
  4. Cura gli approfondimenti economici e statistici a supporto delle attività di competenza del Consiglio, del Segretario generale e degli Uffici.
  5. Cura l’elaborazione e l’aggiornamento dei dati da utilizzare per la predisposizione della Relazione annuale dell’Autorità e, tramite il supporto dell’Ufficio Informatica, telecomunicazioni e trasformazione digitale, per alimentare ed aggiornare la sezione dedicata del sito web istituzionale.
  6. Supporta l’Ufficio Analisi del funzionamento dei mercati e impatto della regolazione nelle attività relative all’esame dell’equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico di cui all’articolo 25, comma 5 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità.
  7. Supporta l’Ufficio Accesso alle infrastrutture ferroviarie e portuali nello svolgimento delle attività di collaborazione istituzionale funzionali al rilascio di concessioni di aree e banchine in ambito portuale.
  8. Cura l’analisi e il monitoraggio degli effetti degli atti, delle attività e degli interventi di competenza, relazionandone gli esiti al Consiglio con cadenza trimestrale.

 

Ufficio Regolazione economica dei servizi di mobilità

Ufficio Regolazione economica dei servizi di mobilità

  1. Assicura, avvalendosi anche dell’Ufficio Monitoraggio mercati, validazione modelli di regolazione, raccolta ed elaborazione dati, lo svolgimento delle funzioni inerenti all’individuazione dei lotti di affidamento e degli ambiti di servizio pubblico e dei modi più efficienti per finanziarli, nonché la definizione dei criteri tariffari da applicare ai servizi soggetti a obblighi di servizio pubblico.
  2. Elabora, sentiti gli altri Uffici di regolazione competenti per materia, le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionale e locale connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta.
  3. Predispone, avvalendosi anche dell’Ufficio Affari legali e contenzioso, gli schemi per la redazione dei bandi relativi alle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto e degli schemi di convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare, nonché per la redazione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house e definisce i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici. Nell’ambito dei medesimi schemi, definisce le modalità per promuovere l’equilibrio finanziario, l’efficienza e l’efficacia dei servizi e la trasparenza contabile delle compensazioni per obblighi di servizio pubblico, avvalendosi anche dell’Ufficio Monitoraggio mercati, validazione modelli di regolazione, raccolta ed elaborazione dati.
  4. Svolge le funzioni istruttorie connesse all’applicazione delle misure regolatorie adottate in materia di accesso alle autostazioni e di trasporto pubblico, con particolare riferimento all’efficienza delle gestioni e alle condizioni minime di qualità dei servizi nei contratti di servizio.
  5. Effettua le attività di monitoraggio e verifica di cui all’articolo 37, comma 2, lettera m) del Decreto istitutivo.
  6. Cura il coordinamento tra la regolazione dell’Autorità e le norme nazionali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
  7. Supporta l’Ufficio Analisi del funzionamento dei mercati e impatto della regolazione nelle attività relative all’esame dell’equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico di cui all’articolo 25, comma 5 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità.
  8. Cura l’analisi e il monitoraggio degli effetti degli atti, delle attività e degli interventi di competenza, relazionandone gli esiti al Consiglio con cadenza trimestrale.

 

Ufficio Risorse umane e affari generali

Ufficio Risorse umane e affari generali

  1. Provvede all’analisi dei fabbisogni di personale e al relativo reclutamento.
  2. Cura il trattamento giuridico del personale, l’applicazione delle norme relative al rapporto di lavoro e il trattamento economico, pensionistico e previdenziale degli organi di vertice e del personale, ivi compresa la gestione del trattamento di missione e trasferta, del servizio di mensa o sostitutivo, dei rimborsi relativi al personale comandato e gli adempimenti fiscali e contributivi relativi agli emolumenti corrisposti.
  3. Provvede a programmare e attuare le azioni di sviluppo del personale, rilevando i fabbisogni di formazione ed aggiornamento professionale, sentiti gli altri Uffici.
  4. Promuove il benessere organizzativo, attraverso l’applicazione degli istituti di conciliazione vita-lavoro, l’adozione di piani sanitari e di altre forme di welfare.
  5. Cura i rapporti con il Nucleo di valutazione, nonché le comunicazioni verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e gli altri organismi pubblici in materia di personale.
  6. Garantisce la corretta attuazione del ciclo di gestione di valutazione delle prestazioni del personale e del procedimento inerente alle progressioni di carriera.
  7. Il dirigente ad esso preposto è individuato, di norma, quale datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; attua le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ivi previste.
  8. Assicura i rapporti con le organizzazioni sindacali.
  9. Rileva e definisce, avvalendosi del supporto degli altri Uffici eventualmente interessati, i fabbisogni di beni e servizi; cura, aggiornandola in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento concernente la disciplina contabile, la programmazione degli acquisti di beni e servizi; gestisce le conseguenti procedure di acquisizione, ivi incluse, avvalendosi degli Uffici eventualmente interessati, l’esecuzione e la verifica di conformità nonché la gestione contrattuale.
  10. Cura tutti gli adempimenti necessari per la gestione dei locali destinati ad accogliere le sedi dell’Autorità, la gestione logistica e i relativi interventi concernenti tali immobili, nonché la conservazione dei beni necessari per il funzionamento dell’Autorità, comprensiva dei relativi adempimenti inventariali; sovrintende al funzionamento dei servizi ausiliari dell’Autorità.
  11. Assicura una gestione efficiente delle funzioni di Segreteria degli organi di vertice, l’attività di protocollazione in accordo con l’Ufficio Informatica, telecomunicazioni e trasformazione digitale, nonché il supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Ufficio Vigilanza e sanzioni

Ufficio Vigilanza e sanzioni

  1. Svolge l’attività di vigilanza di competenza dell’Autorità anche al fine dell’avvio dei relativi procedimenti sanzionatori, prescrittivi o cautelari.
  2. Programma e coordina gli interventi di controllo e le ispezioni presso gli operatori anche sulla base di richieste di altri uffici, predisponendo a tal fine la documentazione propedeutica all’attività di vigilanza e controllo, nonché, all’esito delle verifiche, i documenti di resoconto delle attività svolte.
  3. Cura, con piena autonomia di giudizio, i procedimenti sanzionatori, prescrittivi e cautelari, svolgendo a tal fine anche l’attività preistruttoria, ad esclusione dei casi di cui all’articolo 28 comma 2 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, e provvedendo altresì alla notifica dei relativi provvedimenti.
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