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Home Servizi on-lineContributo per il funzionamentoContributo per il funzionamento ART – 2026

Contributo per il funzionamento

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Contributo per il funzionamento ART – 2026

Pubblicato il 26 marzo 2026

In base alla delibera dell’Autorità n. 218/2025 del 4 dicembre 2025, integrata dalla determina del Segretario generale n. 38/2026 del 26 marzo 2026, si comunicano le seguenti modalità di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2026 dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.

Gli operatori economici con fatturato superiore a € 7.000.000,00 (euro settemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che li esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all’Autorità, entro il 15 maggio 2026, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio on-line messo a disposizione dall’Autorità.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta, con firma digitale o autografa, allegando copia del documento di identità. I medesimi, a corredo della dichiarazione, dovranno sottoscrivere e depositare un prospetto analitico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Allorché queste ultime superino la soglia del 20% del fatturato e l’operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00) si renderà necessario produrre un’attestazione riguardante tali esclusioni, sottoscritta, a scelta dell’operatore economico, dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell’operatore economico a cui esse si riferiscono.

Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione, la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Laddove l’operatore non abbia provveduto agli adempimenti dichiarativi e/o contributivi nei termini prescritti, nonché in caso di dichiarazioni palesemente erronee o viziate da genericità, l’Autorità provvederà all’avvio delle prescritte procedure di accertamento e recupero, nel rispetto del principio del contraddittorio con l’operatore.

Unicamente in caso di errori scusabili e/o in buona fede incorsi in sede dichiarativa e sempreché non sia stato nel frattempo avviato un controllo sostanziale sulla relativa posizione, l’operatore economico entro l’anno successivo a quello contributivo di riferimento, può avvalersi di un ravvedimento operoso, finalizzato alla regolarizzazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento, senza il computo aggiuntivo di interessi di mora.

Qualora l’operatore non adempia agli obblighi dichiarativi, l’Autorità assumerà, quale base imponibile, l’intero fatturato determinato, in assenza di scomputi od esclusioni, ai sensi dell’articolo 2 della delibera n. 218/2025.

Per l’anno 2026, il contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità è fissato nella misura dello 0,45 (zero virgola quarantacinque) per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera dell’Autorità n. 218/2025 (avvenuta il 2 marzo 2026).

Per fatturato deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Sulla base della normativa sopra richiamata, sono esentati dall’obbligo di versamento i soggetti il cui importo contributivo è pari od inferiore a € 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00).

Sono altresì escluse dal versamento le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative alla data del 31 dicembre 2025. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative a partire dal 1° gennaio 2026, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità esclusivamente liquidativa.

Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera dell’Autorità n. 218/2025, come da indicazioni operative riportate nella determina del Segretario generale n. 38/2026, oltre a fornire indicazioni precise sul calcolo, ha previsto che dal totale dei ricavi vengano esclusi:

  1. eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell’Autorità come individuati nella delibera dell’Autorità n. 218/2025;
  2. i ricavi conseguiti per attività svolte all’estero;
  3. i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico;
  4. i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale;
  5. le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili;
  6. le sopravvenienze attive;
  7. i risarcimenti danni;
  8. le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte.

Inoltre, al fine di evitare duplicazioni di contribuzione in sede di computo del fatturato, sono oggetto di esclusione:

  1. nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall’addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo;
  2. i ricavi derivanti da specifiche attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto (senza conducente/macchinista, o a scafo nudo, o dry lease), previa comunicazione degli estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo.

Nella delibera dell’Autorità n. 218/2025, come integrata con determina del Segretario generale n. 38/2026, è previsto che, in caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio erogante servizi di trasporto, il contributo venga corrisposto da quest’ultimo per le prestazioni di competenza e, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l’impresa consorziata escluda i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati al consorzio stesso. Le imprese consorziate sono comunque tenute all’assolvimento dell’obbligo dichiarativo e, in relazione alle prestazioni estranee al consorzio, a quello contributivo.

Specifiche modalità di individuazione del fatturato rilevante ai fini contributivi sono previste per gli operatori economici eroganti servizi di trasporto aereo e di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci.

In aggiunta, sono state ammesse esclusioni dedicate ai seguenti settori ovvero categorie di operatori del trasporto:

  • gestori di infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale;
  • gestori di infrastrutture portuali nonché soggetti che svolgono operazioni e servizi portuali;
  • gestori di infrastrutture autostradali;
  • soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
  • soggetti operanti nel settore del trasporto ferroviario merci;
  • soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
  • soggetti esercenti servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada.

In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d’affari risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera dell’Autorità n. 218/2025 (avvenuta il 2 marzo 2026) dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.

Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dal singolo operatore.

Per i soggetti eroganti servizi di trasporto internazionale terrestre di passeggeri (su strada o ferroviario) e merci (ferroviario) il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è quantificato in base ai ricavi derivanti dalle attività svolte entro i confini nazionali. Ove non sia possibile una puntuale individuazione della porzione di ricavi rilevanti a tal fine, si dovrà effettuare un calcolo percentuale basato sul chilometraggio percorso nel territorio dello Stato rispetto alla tratta complessiva.

I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno versare due terzi dell’importo dovuto entro il termine del 15 maggio 2026, il terzo residuo dovrà essere versato entro e non oltre il 30 ottobre 2026.

Il versamento deve essere effettuato a mezzo del servizio pagoPA con le modalità illustrate nella sezione FAQ di seguito riportata.

Si ricorda che il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 15 maggio 2026, per l’acconto relativo a due terzi dell’importo, nonché del 30 ottobre 2026, per il saldo finale, comporta l’avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre all’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.

Nell’area riservata, cui si accede previo accreditamento, sono presenti ulteriori informazioni relative alle modalità di calcolo e di dichiarazione del contributo dovuto.

Per informazioni generali o supporto di carattere operativo scrivere a:

  • info-contributo@autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica ordinaria.

Per trasmettere istanze o comunicazioni di carattere formale e/o aventi valore legale che devono essere registrate dal protocollo generale scrivere a:

  • autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica certificata.

Non è fornito servizio telefonico.

FAQ ‐ Frequently Asked Questions

Cos’è il contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti?

Ai sensi dell’articolo 37, comma 6, lett. b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., come riformulato dall’articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter) introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, “gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste” sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito indicata anche come “l’Autorità”). Il contributo è fissato annualmente dall’Autorità – con atto sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte.

A cosa serve il contributo?

Il contributo per gli oneri di funzionamento serve a garantire l’autonomia finanziaria dell’Autorità ed il regolare svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge.

Il versamento del contributo è obbligatorio?

Sì. Per ogni anno di riferimento sono indicati i soggetti tenuti alla relativa contribuzione annuale.

Chi posso contattare per avere ulteriori informazioni e chiarimenti?

Per informazioni generali o supporto di carattere operativo scrivere a:
info-contributo@autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica ordinaria.

Per trasmettere istanze o comunicazioni di carattere formale e/o aventi valore legale che devono essere registrate dal protocollo generale scrivere a:
autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica certificata.

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