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Home FAQ

Frequently Asked Questions (FAQ)

Diritti dei passeggeri – trasporto con autobus
Mi è stata applicata una sanzione per irregolarità del biglietto: posso rivolgermi all’Autorità?

No:

  • perché i regolamenti europei non prevedono specifici diritti in materia. Il problema va risolto direttamente con il vettore, oppure occorre rivolgersi al Giudice o utilizzare eventuali strumenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie (ADR), come la conciliazione. Si precisa che questo tipo di controversie non rientra nell’ambito di applicazione della Disciplina ADR dell’Autorità. È possibile, tuttavia, che altri organismi ADR accettino istanze di conciliazione anche per queste controversie.
In caso di disservizio nel trasporto ferroviario, effettuato con autobus, e via mare e per vie navigabili interne, a chi devo presentare reclamo?

In caso di violazione delle disposizioni dei Regolamenti UE relativi ai diritti dei passeggeri del trasporto:

  • ferroviario
  • con autobus
  • via mare e per vie navigabili interne

il passeggero che intende presentare reclamo deve rivolgersi innanzitutto all’impresa di trasporto che effettua il servizio.

Solo successivamente, in caso di risposta insoddisfacente o in caso di mancato riscontro da parte dell’impresa di trasporto, i passeggeri possono rivolgersi all’Autorità di regolazione dei trasporti, inoltrando il proprio reclamo ai fini dell’accertamento di una eventuale violazione dei Regolamenti UE di riferimento.

Solo successivamente, in caso di risposta insoddisfacente o in caso di mancato riscontro da parte dell’impresa di trasporto, il passeggero può rivolgersi all’Autorità di regolazione dei trasporti, inoltrando il proprio reclamo ai fini dell’esercizio dei poteri sanzionatori dell’Autorità stessa nei confronti dei vettori o dei gestori di stazioni, autostazioni, terminali portuali in caso di eventuali violazioni dei Regolamenti UE di riferimento.

Invece, per risolvere una controversia, facendo valere le proprie pretese economiche, è possibile attivare una conciliazione.

Per maggiori informazioni, si veda la sezione  ART per la tutela dei diritti.

Ci sono dei termini per presentare il reclamo di prima istanza all’impresa di trasporto?

Sì, il reclamo va presentato:

  • nel trasporto ferroviario (per eventi dal 7 giugno): entro 3 mesi dall’inconveniente oggetto del reclamo. Successivamente, il passeggero ha il diritto di presentare un reclamo all’Autorità entro tre mesi dal ricevimento dell’informazione relativa al rigetto del reclamo iniziale o, in caso di mancata risposta, entro tre mesi dalla presentazione del reclamo iniziale;
  • nel trasporto con autobus: entro 3 mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare;
  • nel trasporto via mare e per vie navigabili interne: entro 2 mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio.

 

Quando e come posso inoltrare un reclamo all’Autorità di regolazione dei trasporti?

Si possono inoltrare reclami all’Autorità in caso di risposta insoddisfacente oppure, in caso di mancata risposta da parte dell’impresa di trasporto secondo le seguenti:

TEMPISTICHE
  • trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo all’impresa di trasporto – trasporto ferroviario
  • trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del reclamo all’impresa di trasporto – trasporto con autobus
  • trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo all’impresa di trasporto – trasporto via mare e per vie navigabili interne
MODALITA’
  • on-line, mediante il sistema di acquisizione telematica dei reclami (SiTe);
  • compilando gli appositi moduli, da inviare unitamente alla documentazione obbligatoria, con posta elettronica certificata all’indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it esclusivamente in formato .pdf, oppure a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’Autorità di regolazione dei trasporti, Ufficio Diritti degli utenti -Via Nizza 230 – 10126 Torino.
L’Autorità può farmi avere un risarcimento per i danni subìti a causa di disservizi nel trasporto?

No:

  • l’Autorità ha il compito di verificare che i diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, effettuato con autobus, e via mare e per vie navigabili interne – di cui rispettivamente al regolamento (CE) n. 2021/782  (per eventi dal 7 giugno), al regolamento (UE) n. 181/2011, e al regolamento UE n. 1177/2010 – siano stati rispettati, e nel caso di accertamento di violazioni irrogare una eventuale sanzione all’impresa;
  • per far valere le proprie richieste economiche è disponibile la procedura ADR (alternative dispute resolution) presso il Servizio Conciliazioni ART;
  • alcune imprese di trasporto mettono a disposizione una propria procedura di negoziazione paritetica gratuita (Trenitalia; Trenord; Trenitalia TPER).
Per un problema nella richiesta e nell’utilizzo del Bonus Trasporti, posso rivolgermi all’Autorità?

No. Il Bonus Trasporti è una misura di politica sociale rispetto alla quale attualmente l’Autorità di regolazione dei trasporti non esercita competenze.

Per ulteriori informazioni sul Bonus Trasporti è possibile consultare le specifiche FAQ messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, il decreto Interministeriale n. 5 del 29 luglio 2022 disciplina le modalità di erogazione del buono.

Consultando la lista è possibile, inoltre, verificare quali sono gli operatori di trasporto pubblico locale attivi per il bonus trasporti. In caso di problemi occorre rivolgersi direttamente agli operatori.

Come posso fare per ottenere un rimborso o un indennizzo a causa di disservizi nel trasporto?

Per ottenere un rimborso o un indennizzo a causa di disservizi che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti a tutela dei diritti dei passeggeri è necessario, rivolgersi, anzitutto, all’impresa di trasporto. Successivamente, è possibile utilizzare la procedura di conciliazione innanzi al Servizio conciliazioni ART.

IMPORTANTE: l’istanza di conciliazione innanzi il Servizio conciliazioni ART è inammissibile se per la medesima controversia è possibile esperire un tentativo di conciliazione tramite una procedura gratuita innanzi  ad organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell’elenco degli organismi ADR dell’Autorità. Al momento, tali Organismi sono: Trenitalia; Trenord; Trenitalia TPER).

Per azionare il potere sanzionatorio dell’Autorità, è possibile invece presentare reclamo di seconda istanza attraverso il Sistema Telematico di acquisizione reclami – SiTe , o compilando gli appositi moduli.

Posso rivolgermi all’Autorità per ricevere un rimborso in caso di modifica della classe di viaggio?

No, l’Autorità non può intervenire direttamente in questi casi in quanto non rientrano tra le fattispecie tutelate dai regolamenti europei, a meno che la modifica della classe di viaggio non sia avvenuta a seguito di una soppressione del treno sul quale avrei dovuto viaggiare.

In questi casi, è consigliabile verificare le Condizioni generali di trasporto dell’impresa ferroviaria, che è tenuta a corrispondere la differenza di prezzo dovuta per la tratta corrispondente.

Ho avuto dei problemi col pagamento online del biglietto e/o non ho ricevuto il biglietto: posso rivolgermi all’Autorità?

No:

  • perché i regolamenti europei non prevedono specifici diritti in materia. Il problema va risolto direttamente con il vettore, oppure occorre rivolgersi al Giudice o utilizzare eventuali strumenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie (ADR), come la conciliazione. Si precisa che questo tipo di controversie non rientra nell’ambito di applicazione della Disciplina ADR dell’Autorità. È possibile, tuttavia, che altri organismi ADR accettino istanze di conciliazione anche per queste controversie.
Ho perso l’autobus per il quale avevo un biglietto per motivi di salute/ per essere arrivato in ritardo/ a causa di controlli. Posso chiedere il rimborso o la partenza alternativa?

I regolamenti europei sui diritti dei passeggeri nei diversi settori di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo, con autobus) tutelano i passeggeri in caso di cancellazione del viaggio da parte del vettore. Nei casi di mancata partenza del passeggero, le condizioni di possibile rimborso dipendono dal tipo di biglietto (se è rimborsabile, se consente la ri-prenotazione, ecc.) e vengono specificate nelle condizioni di trasporto.

Per i casi di quarantena/positività valgono, inoltre, le eventuali specifiche disposizioni della normativa nazionale (si veda, per maggiori dettagli, la FAQ “Ho prenotato un viaggio in autobus e sono stato costretto a rinunciare a causa dell’emergenza Covid-19 in corso. Quali sono i miei diritti?)

Ho rinunciato al mio viaggio in autobus ed ho appurato di aver diritto al rimborso in denaro o ad un voucher: come e a chi devo richiederlo?

Il rimborso deve essere richiesto al vettore entro 30 giorni decorrenti o dalla cessazione del divieto (e in generale dalla situazione che determina l’impossibilità, ad esempio, la cessazione del proprio stato di quarantena) oppure, nel caso di impedimento di sbarco/approdo all’estero, entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza. È necessario allegare il proprio titolo di viaggio. La procedura è la medesima anche nel caso di acquisto del biglietto tramite agenzia.

Le richieste di rimborso non devono pertanto essere inviate all’Autorità. Si suggerisce, invece, di verificare direttamente sul sito web di ciascun vettore quali sono le modalità e i canali predisposti per effettuare, ove ne ricorrano i presupposti, tali richieste.

Posso rivolgermi all’Autorità per problematiche relative alla fruizione di un buono emesso a seguito di rinuncia al viaggio?

No, l’Autorità non è competente in questi casi, pertanto è necessario rivolgersi direttamente all’impresa di trasporto.

 

 

 

Che differenza c’è tra servizi di trasporto con autobus ‘regolari ‘e quelli ‘occasionali’?

I servizi di trasporto con autobus cosiddetti ‘regolari’ sono quelli che assicurano il trasporto di passeggeri con una frequenza e su un itinerario determinati e in cui la salita o la discesa dei passeggeri avvengono presso fermate prestabilite.

I servizi di trasporto con autobus cosiddetti ‘occasionali’ sono invece quelli la cui principale caratteristica è il trasporto su autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore.

I diritti dei passeggeri si applicano in maniera uniforme a tutti i servizi di trasporto con autobus?

Il regolamento (UE) n. 181/2011, concernente i diritti dei passeggeri che viaggiano con autobus, attribuisce differenti diritti ai passeggeri in funzione della distanza prevista del servizio.

In particolare, sono previsti più diritti per i passeggeri dei servizi di trasporto di distanza pari o superiore a 250 km.

In caso di cancellazione o ritardo alla partenza dell’autobus, ho diritto ad essere informato?

In base al regolamento (UE) n. 181/2011, nel caso in cui il servizio di trasporto con autobus copra una distanza pari o superiore a 250 km, il vettore (o il gestore della stazione) è tenuto:

  • ad informare il passeggero della situazione (di ritardo o cancellazione) quanto prima, e comunque entro e non oltre i trenta minuti successivi all’orario di partenza originariamente previsto;
  • a comunicare, non appena possibile, il nuovo orario di partenza. Tale informazione, ove possibile, deve essere fornita per via elettronica al passeggero che ne abbia fatto richiesta e che abbia fornito i dati per essere contattato.

Il vettore ha, in ogni caso, l’obbligo di fornire informazioni adeguate sul viaggio a tutti i passeggeri, indipendentemente dalla distanza del servizio di trasporto.

In caso di cancellazione o ritardo alla partenza dell’autobus, ho diritto al rimborso? E in caso di overbooking?

Per i servizi di trasporto con autobus che coprono una distanza pari o superiore a 250 km, il passeggero ha diritto al rimborso in caso di:

  • cancellazione;
  • ritardo alla partenza superiore a 120 minuti;
  • accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili nell’autobus (c.d. overbooking).

In presenza di tali circostanze, il vettore deve offrire immediatamente al passeggero la scelta tra:

  • essere trasportato, appena possibile, alla destinazione finale in condizioni analoghe e senza costi aggiuntivi;
  • ottenere il rimborso del prezzo del biglietto e, se ritenuto opportuno, il trasporto gratuito al punto di partenza iniziale.

Si specifica che il vettore deve attivarsi per offrire la scelta di cui sopra nel caso in cui la partenza avvenga da una stazione.

Se il vettore non offre tale scelta, il passeggero può chiedere il rimborso del prezzo del biglietto, oltre a una somma pari al 50% del costo del biglietto. Tale somma deve essere corrisposta dal vettore entro un mese dalla richiesta.

Ho diritto a ricevere assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza dell’autobus?

Per i servizi di trasporto con autobus che coprono una distanza pari o superiore a 250 km e la cui la durata del viaggio sia superiore a tre ore, in caso di una cancellazione o di un ritardo alla partenza dalla stazione superiore a 90 minuti, il passeggero ha diritto gratuitamente:

  • a ricevere assistenza mediante fornitura di spuntini, pasti o bevande in funzione dei tempi di attesa o del ritardo, purché siano disponibili nella stazione o a bordo dell’autobus o possano essere ragionevolmente forniti;
  • alla sistemazione in albergo, o altro alloggio, nel caso di partenza in un giorno successivo. Il costo del pernottamento può essere limitato a 80 euro per notte e a due pernottamenti.

Non si ha tuttavia diritto alla sistemazione in albergo qualora il ritardo sia causato da condizioni metereologiche avverse o da gravi catastrofi naturali.

In caso di servizi di trasporto con autobus che coprono tratte più brevi (inferiori a 250 km), la normativa europea non riconosce alcun particolare diritto all’assistenza.

In caso di ritardo all’arrivo nel trasporto con autobus, quali sono i miei diritti?

Il regolamento (UE) n. 181/2011 non prevede indennizzo in caso di ritardo all’arrivo per il trasporto con autobus.

Se il passeggero, a causa di una cancellazione o di un ritardo di un servizio di trasporto con autobus di distanza pari o superiore a 250 km, perde un servizio di trasporto in coincidenza, il vettore o il gestore della stazione sono tenuti a compiere sforzi ragionevoli per informarlo sui collegamenti alternativi.

Tale informazione, ove possibile, è fornita per via elettronica al passeggero che ne abbia fatto richiesta e che abbia fornito i dati per essere contattato.

Se l’autobus diventa inutilizzabile durante il viaggio, il vettore deve assicurare la continuazione del servizio con un altro veicolo o il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile verso un punto di attesa e/o una stazione da cui il viaggio possa proseguire.

Il vettore ha, in ogni caso, l’obbligo di fornire informazioni adeguate sul viaggio a tutti i passeggeri, indipendentemente dalla distanza del servizio di trasporto.

Per richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti, è sempre possibile rivolgersi al giudice ordinario o utilizzare strumenti extra-giudiziali di risoluzione delle controversie.

Quali sono i principali diritti dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta (PMR) nel trasporto con autobus?

Il regolamento (UE) n. 181/2011 garantisce ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta assistenza gratuita nelle stazioni di autobus designate e a bordo.

In particolare, nelle stazioni designate deve essere garantita assistenza gratuita per consentire alle persone disabili o a mobilità ridotta almeno di:

  • comunicare il proprio arrivo alla stazione e la richiesta di assistenza nei punti designati;
  • spostarsi dai punti designati al banco dell’accettazione, alla sala d’aspetto e alla zona di imbarco;
  • salire a bordo del veicolo, mediante elevatori, sedie a rotelle o altre attrezzature necessarie, a seconda dei casi;
  • riporre il proprio bagaglio a bordo;
  • recuperare il proprio bagaglio;
  • scendere dal veicolo;
  • portare a bordo dell’autobus un cane riconosciuto da assistenza;
  • recarsi al posto a sedere.

A bordo dell’autobus, la persona con disabilità o a mobilità ridotta ha diritto:

  • a richiedere ed informazioni essenziali relative al viaggio in modalità accessibile;
  • a salire e a scendere durante le pause del viaggio, ove a bordo dell’autobus sia presente altro personale oltre al conducente.

Per i servizi di trasporto con autobus che coprono tratte inferiori a 250 km, il regolamento (UE) n. 181/2011 riconosce solo alcuni diritti, e in particolare:

  • il diritto al trasporto senza discriminazioni o costi aggiuntivi, tranne che in presenza di impedimenti connessi al rispetto degli obblighi di salute e sicurezza stabiliti dalla legislazione e fissati dalle autorità competenti, o a causa della configurazione del veicolo o dell’infrastruttura (stazione, fermata);
  • il diritto al risarcimento di sedie a rotelle e attrezzature per la mobilità. In caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza è previsto un risarcimento al vettore o all’ente di gestione della stazione responsabile di tale perdita o danneggiamento. Il risarcimento è pari al costo della sostituzione o della riparazione dell’attrezzatura o dei dispositivi perduti o danneggiati.
Quali sono le condizioni alle quali viene fornita l’assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta (PMR) nel trasporto con autobus?

Tutti i soggetti coinvolti nel servizio di trasporto (l’impresa di trasporto, l’ente di gestione della stazione designata, l’agente di viaggio o l’operatore turistico) sono tenuti a cooperare al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, alle seguenti condizioni:

  • la necessità di assistenza richiesta dalla persona con disabilità o a mobilità ridotta deve essere notificata a uno dei soggetti coinvolti suindicati con almeno 36 ore di anticipo. Pertanto, i soggetti coinvolti nel servizio sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la ricezione delle notifiche. Qualora il biglietto consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica che contenga informazioni specifiche sugli orari dei viaggi successivi.
  • l’assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o a mobilità ridotta si presenti nel punto designato all’orario stabilito o comunque concordato con il vettore a condizione che tale orario non ecceda i 60 minuti rispetto all’orario di partenza pubblicato o all’ora richiesta a tutti i passeggeri per la registrazione. Se non è stato stabilito un orario preciso entro cui la persona con disabilità o a mobilità ridotta è tenuta a presentarsi, è necessario recarsi al punto designato almeno 30 minuti prima dell’orario di partenza pubblicato o dell’ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione.
In quali casi è possibile che alle persone con disabilità o a mobilità ridotta (PMR) non venga consentito di salire a bordo di un autobus?

La prenotazione, l’emissione di un biglietto o la salita a bordo di un autobus può non essere consentita a persone con disabilità o a mobilità ridotta nei seguenti casi:

  • per esigenze connesse al rispetto degli obblighi di sicurezza stabiliti dalla legislazione o in materia di salute e sicurezza fissati dalle autorità competenti;
  • a causa della configurazione del veicolo o dell’infrastruttura (stazione, fermata).

Il passeggero ha diritto ad essere informato delle ragioni del rifiuto.

In caso di negato imbarco sull’autobus, quali sono i diritti del passeggero con disabilità o a mobilità ridotta (PMR)?

In caso di negato imbarco per motivi legati alla sua disabilità o mobilità ridotta, il passeggero in possesso di regolare prenotazione che ha comunicato all’impresa di trasporto la necessità di assistenza con un preavviso di almeno 36 ore, ha diritto di scegliere tra:

  • il diritto al rimborso e, se del caso, al ritorno senza oneri aggiuntivi al primo punto di partenza non appena possibile;
  • il proseguimento del viaggio, anche con servizi di trasporto alternativi, fino alla destinazione indicata nel biglietto, ad eccezione dei casi in cui ciò non sia praticabile.
In caso di problemi nell’acquisto on line dei biglietti dell’autobus, posso rivolgermi all’Autorità?

No:

  • perché il regolamento (UE) n. 181/2011 non prevede specifici diritti in materia. Il problema va risolto direttamente con il vettore, oppure occorre rivolgersi al Giudice o utilizzare eventuali strumenti extra-giudiziali di risoluzione delle controversie, come la conciliazione.
Nel trasporto con autobus, quali obblighi ha l’impresa dopo aver ricevuto il reclamo?

L’impresa di trasporto è tenuta:

  • entro un mese dal ricevimento del reclamo, a comunicare al passeggero se il reclamo è stato i) accolto, ii) respinto, o se iii) è ancora all’esame;
  • entro tre mesi dal ricevimento del reclamo, a fornire al passeggero che ha presentato reclamo una risposta definitiva.
Se l’autobus non ha standard qualità adeguati (impianto di climatizzazione o prese per ricaricare il cellulare non funzionanti, e così via), posso rivolgermi all’Autorità?

No:

  • perché il regolamento (UE) n. 181/2011 non prevede specifici diritti in materia. Il problema va risolto direttamente con il vettore, oppure occorre rivolgersi al Giudice o utilizzare eventuali strumenti extra-giudiziali di risoluzione delle controversie, come la conciliazione.
Se mi hanno rubato i bagagli a bordo dell’autobus, posso rivolgermi all’Autorità?

No:

  • perché il regolamento (UE) n. 181/2011 non prevede specifici diritti in materia. Il problema va risolto direttamente con il vettore, oppure occorre rivolgersi al Giudice o utilizzare eventuali strumenti extra-giudiziali di risoluzione delle controversie, come la conciliazione.
Se l’autista dell’autobus è scortese o guida parlando al cellulare, posso rivolgermi all’Autorità?

No, perché il regolamento (UE) n. 181/2011 non prevede specifici diritti in materia. Il problema va segnalato al vettore.

Se nel viaggio con autobus da Milano città a Milano Malpensa ho subito un ritardo che mi ha fatto perdere il volo, posso rivolgermi all’Autorità?

No:

  • perché il regolamento (UE) n. 181/2011 non prevede specifici diritti in materia (il tragitto è inferiore a 250 km). Il problema va risolto direttamente con il vettore, oppure occorre rivolgersi al Giudice o utilizzare eventuali strumenti extra-giudiziali di risoluzione delle controversie, come la conciliazione.
L’autobus urbano che prendo tutti i giorni spesso non passa: posso rivolgermi all’Autorità?

No:

  • perché il regolamento (UE) n. 181/2011 non prevede specifici diritti in materia (il tragitto è inferiore a 250 km). Il problema va risolto rivolgendosi al vettore o all’Ente che ha affidato il servizio di trasporto pubblico locale.

Le segnalazioni all’Autorità su questi temi vengono comunque tenute in considerazione per l’attività di regolazione in base alle competenze attribuite dalla legge.

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