Il tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo la Disciplina approvata dall’Autorità, può essere attualmente attivato per controversie relative a servizi di trasporto aereo, ferroviario, con autobus e via mare.
È necessario evidenziare che:
- è possibile presentare l’istanza solo qualora sia stato già presentato un reclamo o una richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore economico, e dopo aver ricevuto una risposta non ritenuta soddisfacente oppure, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna risposta, entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo o della richiesta di rimborso o indennizzo;
- l’istanza deve essere presentata, a pena di irricevibilità, entro un anno dalla presentazione del reclamo o della richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore economico ed esclusivamente tramite la piattaforma ConciliaWeb;
- l’istanza di conciliazione deve riguardare questioni che rientrano nell’ambito di applicazione della Disciplina (a titolo di esempio, sono escluse istanze relative ad eventuali problemi nell’acquisto del biglietto, errori di pagamento, rinuncia al viaggio, carte fedeltà, o a sanzioni emesse per irregolarità del biglietto). Consulta l’elenco dei disservizi per cui è possibile presentare un’istanza di conciliazione alla pagina: Disservizi per cui è possibile richiedere una conciliazione;
- solo nei casi in cui non sia disponibile un’altra procedura gratuita per l’utente innanzi: (i) ad organismi ADR iscritti nell’apposito elenco, oppure (ii) alle Camere di conciliazione istituite dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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