Il tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo la Disciplina approvata dall’Autorità, può essere attualmente attivato per controversie relative a servizi di trasporto aereo, ferroviario, con autobus e via mare.
È necessario evidenziare che:
- è possibile presentare l’istanza solo qualora sia stato già presentato un reclamo o una richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore economico, e dopo aver ricevuto una risposta non ritenuta soddisfacente oppure, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna risposta, entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo o della richiesta di rimborso o indennizzo;
- l’istanza deve essere presentata, a pena di irricevibilità, entro un anno dalla presentazione del reclamo o della richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore economico ed esclusivamente tramite la piattaforma ConciliaWeb;
- l’istanza di conciliazione deve riguardare questioni che rientrano nell’ambito di applicazione della Disciplina. Consulta l’elenco dei disservizi per cui è possibile presentare un’istanza di conciliazione alla pagina: Disservizi per cui è possibile richiedere una conciliazione;
- solo nei casi in cui non sia disponibile un’altra procedura gratuita per l’utente innanzi: (i) ad organismi ADR iscritti nell’apposito elenco, oppure (ii) alle Camere di conciliazione istituite dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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