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Home Media ed EventiNotizieTreni, autobus, navi: tutela dei diritti dei passeggeri a fronte di cancellazioni dei servizi di trasporto anche con le nuove misure anti Covid-19

Treni, autobus, navi: tutela dei diritti dei passeggeri a fronte di cancellazioni dei servizi di trasporto anche con le nuove misure anti Covid-19

9 novembre 2020

L’Autorità rammenta ai passeggeri e alle imprese di trasporto che, anche nel contesto delle nuove misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19, sono previste apposite tutele a favore degli utenti, nell’ipotesi in cui uno o più servizi di trasporto vengano cancellati su iniziativa del vettore o dell’autorità pubblica.

In particolare, in caso di cancellazione i regolamenti (CE) n. 1371/2007 (trasporto ferroviario), (UE) n. 1117/2010 (trasporto via mare e per le vie navigabili interne) e n. 181/2011 (trasporto con autobus), nonché i provvedimenti adottati dall’Autorità sul contenuto minimo dei diritti degli utenti, prevedono per i servizi rientranti nei relativi ambiti di applicazione quanto segue:

  • il diritto all’informazione e all’assistenza;
  • il diritto alla scelta tra trasporto alternativo e rimborso del titolo di viaggio e, in questo caso, a scegliere se ricevere il rimborso in denaro o con altre modalità (ad es. voucher o altri servizi).

Per il solo trasporto ferroviario e via mare, in caso di ritardi all’arrivo superiori a 60 minuti (o, per gli abbonati, nel caso di un susseguirsi di cancellazioni o ritardi), è previsto invece il diritto all’indennizzo. (N.B. nel trasporto via mare non si ha diritto all’indennizzo se la cancellazione o il ritardo sono dovuti a cause di forza maggiore).

Negli altri casi di mancata utilizzazione del titolo di viaggio, il rimborso e l’eventuale emissione di un voucher dipendono dal tipo di biglietto acquistato, come specificato nelle condizioni generali di trasporto del vettore, o dalle specifiche disposizioni nazionali.

Si precisa che le richieste di rimborso non devono essere inviate all’Autorità: si suggerisce quindi di verificare direttamente sul sito web di ciascuna impresa di trasporto quali siano le modalità di rimborso previste in queste circostanze.

Per maggiori informazioni possono essere consultate le FAQ predisposte sul sito web dell’Autorità.

Si ricorda che nel trasporto aereo la tutela dei diritti dei passeggeri è, invece, affidata alla responsabilità dell’Ente Nazionale per l’Aviazione civile.


(Credit: Foto ANSA)


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Diritti dei passeggeri - trasporto via mare e per vie navigabili interne Diritti dei passeggeri - trasporto con autobus Diritti dei passeggeri - trasporto ferroviario

Diritti dei passeggeri – trasporto ferroviario

L’Autorità rammenta ai passeggeri e alle imprese di trasporto che, anche nel contesto delle nuove misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19, sono previste apposite tutele a favore degli utenti, nell’ipotesi in cui uno o più servizi di trasporto vengano cancellati su iniziativa del vettore o dell’autorità pubblica.

In particolare, in caso di cancellazione i regolamenti (CE) n. 1371/2007 (trasporto ferroviario), (UE) n. 1117/2010 (trasporto via mare e per le vie navigabili interne) e n. 181/2011 (trasporto con autobus), nonché i provvedimenti adottati dall’Autorità sul contenuto minimo dei diritti degli utenti, prevedono per i servizi rientranti nei relativi ambiti di applicazione quanto segue:

  • il diritto all’informazione e all’assistenza;
  • il diritto alla scelta tra trasporto alternativo e rimborso del titolo di viaggio e, in questo caso, a scegliere se ricevere il rimborso in denaro o con altre modalità (ad es. voucher o altri servizi).

Per il solo trasporto ferroviario e via mare, in caso di ritardi all’arrivo superiori a 60 minuti (o, per gli abbonati, nel caso di un susseguirsi di cancellazioni o ritardi), è previsto invece il diritto all’indennizzo. (N.B. nel trasporto via mare non si ha diritto all’indennizzo se la cancellazione o il ritardo sono dovuti a cause di forza maggiore).

Negli altri casi di mancata utilizzazione del titolo di viaggio, il rimborso e l’eventuale emissione di un voucher dipendono dal tipo di biglietto acquistato, come specificato nelle condizioni generali di trasporto del vettore, o dalle specifiche disposizioni nazionali.

Si precisa che le richieste di rimborso non devono essere inviate all’Autorità: si suggerisce quindi di verificare direttamente sul sito web di ciascuna impresa di trasporto quali siano le modalità di rimborso previste in queste circostanze.

Per maggiori informazioni possono essere consultate le FAQ predisposte sul sito web dell’Autorità.

Si ricorda che nel trasporto aereo la tutela dei diritti dei passeggeri è, invece, affidata alla responsabilità dell’Ente Nazionale per l’Aviazione civile.


(Credit: Foto ANSA)

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