Il Consiglio è l’organo collegiale dell’Autorità ed esercita, nel rispetto del principio della separazione fra funzioni di indirizzo e controllo e di gestione, tutte le competenze affidate all’Autorità dal Decreto istitutivo, da altre norme di legge e dai regolamenti dell’Autorità.
Nella prima riunione alla quale partecipano, i Componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dall’articolo 37, comma 1-ter, del Decreto istitutivo.
Ove risulti che un Componente versi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, l’Autorità, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’interessato, stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il quale egli può esercitare l’opzione tra l’incarico rivestito nell’Autorità e quello con esso incompatibile. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d’incompatibilità ovvero l’interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente o chi ne fa le veci provvede a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza.
Al di fuori delle ipotesi previste dal comma 2, le dimissioni sono presentate al Consiglio e hanno effetto dalla data della loro accettazione da parte del Consiglio.
Alle deliberazioni di cui ai commi precedenti l’interessato partecipa senza diritto di voto.
In seguito all’accettazione delle dimissioni, nonché in caso di cessazione di un Componente per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Presidente o chi ne fa le veci provvede a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza.
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