Se le Parti nel corso della procedura di conciliazione raggiungono l’accordo, il Conciliatore redige e sottoscrive un verbale, il quale dà atto dell’accordo, specificandone il contenuto.
Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo; in caso di mancato adempimento si può far valere direttamente di fronte al Giudice.
Qualora, entro 30 giorni dall’avvio della procedura, le Parti non raggiungano un accordo, il Conciliatore, salvo che non ritenga opportune ulteriori interlocuzioni con le Parti, redige una proposta di verbale di mancato accordo. Se almeno una delle Parti accetta la proposta, o non si pronuncia entro 10 giorni dalla notifica della stessa, il Conciliatore sottoscrive il verbale di mancato accordo e lo comunica alle Parti.
Anche nel caso di mancata partecipazione dell’operatore, viene redatto un verbale di esito negativo, nel quale dà atto della partecipazione.
Il verbale di esito negativo consente all’utente di rivolgersi al Giudice, in quanto il tentativo di conciliazione si considera esperito.
Il tentativo di conciliazione si considera comunque esperito anche qualora dopo 30 giorni dalla presentazione dell’istanza la procedura non si sia conclusa.
Il procedimento è archiviato, invece, in caso di istanza inammissibile, di mancata regolarizzazione dell’istanza, o per rinuncia o mancata partecipazione dell’utente.
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