L’articolo 3, comma 2, della delibera dell’Autorità n. 194/2023 del 7 dicembre 2023, integrato dal punto 19 della determina del Segretario generale n. 104/2024 del 13 marzo 2024, prevede che, a corredo della dichiarazione, debba essere sottoscritto e depositato un prospetto analitico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Qualora tali esclusioni siano superiori alla soglia del 20% del fatturato e quest’ultimo, prescindendo dagli scomputi, sia pari o superiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), si renderà altresì necessario produrre un’attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell’operatore economico a cui esse si riferiscono.
Nel caso in cui l’operatore economico non abbia già nominato un revisore legale dei conti ovvero una società di revisione legale, oppure il collegio sindacale, in quanto non risulta obbligato in base alla legge e non ha comunque provveduto su base volontaria, allora dovrà necessariamente conferire uno specifico incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale.
Si precisa che l’attestazione deve avere ad oggetto esclusivamente il citato prospetto analitico di dettaglio delle esclusioni, sia con riferimento alla correttezza formale degli importi esposti ed alla loro riconducibilità alle registrazioni contabili ed al bilancio d’esercizio, che alla loro sostanziale conformità rispetto a quanto previsto dalla delibera dell’Autorità n. 194/2023 del 7 dicembre 2023, integrata dalla determina del Segretario generale n. 104/2024 del 13 marzo 2024.
Laddove applicabile, si richiama il Documento di Ricerca n. 250 “Procedure richieste dalla società (incarichi di agreed-upon procedures)” pubblicato a dicembre 2022 da Assirevi – Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale che, a sua volta, recepisce quanto previsto dallo Standard ISRS 4400 (Revised) “Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures” emanato ad aprile 2020 da IAASB – International Auditing and Assurance Standards Board.
Tali regole rivestono carattere generale e sono indirizzate a tutti gli operatori economici, a prescindere dalla natura giuridica e dall’ubicazione della sede legale.
Quanto, invece, al trasporto aereo e marittimo internazionale di passeggeri e/o merci, ai fini dell’individuazione della parte di origine/destinazione/scalo in Italia e con riferimento al regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 1 e n. 2 del D.P.R. n. 633/1972, l’attestazione di cui all’articolo 3, comma 2, della delibera dell’Autorità n. 194/2023 potrà essere elaborata assumendo a riferimento i dati indicati nel Quadro VE “Operazioni attive e determinazione del volume d’affari” della pertinente dichiarazione IVA, nonché, in assenza di puntuali criteri per la quantificazione della percorrenza nel territorio nazionale, le percentuali forfetarie richiamate dalla Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa.
L’Autorità si riserva di condurre in ogni momento attività di verifica e di accertamento delle dichiarazioni contenenti i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità. Al fine di evitare future richieste documentali in fase di controllo, si raccomanda di fornire ogni informazione e documentazione utile a supportare quanto dichiarato.
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