4 aprile 2017
Il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti ha reso e pubblicato il proprio parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sullo schema di Decreto Ministeriale attuativo dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante il riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale.
Tenendo conto del mutato assetto del settore e delle innovazioni che ne stanno determinando lo sviluppo, l’Autorità segnala che lo schema di decreto attuativo del D.lgs. 285/2005 dovrebbe essere rivisto in modo da renderlo più coerente con le regole del libero mercato, l’offerta di nuovi servizi, la semplificazione degli iter burocratici e l’esenzione di discriminazioni a carico dei nuovi entranti.
La necessità di un pronunciamento dell’Autorità era stata segnalata al MIT dal Consiglio di Stato in un proprio parere, dove richiamava le specifiche competenze ART previste dalla legge.
L’Autorità di regolazione dei trasporti ha formulato il suo parere dopo aver svolto un’approfondita indagine conoscitiva – la cui opportunità era stata anch’essa rappresentata dal Consiglio di Stato – sulla struttura e gli attuali orientamenti del settore. Da tale indagine emerge che la liberalizzazione del settore dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale è ormai realizzata. Il mercato si è ampliato con l’ingresso di operatori connotati da una struttura aziendale innovativa. Al contempo l’entrata dei nuovi attori ha indotto i principali incumbent ad innovare il loro modello di business.
L’ART indica nel suo parere l’esigenza di una lettura evolutiva del D.lgs. 285/2005, i cui criteri distintivi del servizio di trasporto mediante autobus di interesse nazionale, come “l’attraversamento di almeno tre regioni”, non appaiono più funzionali alle dinamiche di un mercato in rapida espansione, nel quale sono presenti una pluralità di soluzioni di offerta e una domanda sempre più differenziata.
In questo contesto, mantenere la previsione – contenuta nello schema di DM – di condizionare il rilascio dell’autorizzazione all’offerta di un “servizio di linea che non riguardi unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti”, costituisce un ostacolo all’accesso di nuovi operatori e non risulta più necessario rispetto all’attuale configurazione del mercato.
Nell’attuale quadro, l’ART ha anche rilevato il persistere di procedure burocratiche lunghe ed onerose. Criticità sono state inoltre rilevate in ordine alla localizzazione delle autostazioni ed alla loro proporzionalità e adeguatezza rispetto ai relativi bacini di utenza.
Nel solo caso dei servizi di linea proposti in sovrapposizione a linee gravate da OSP (Oneri di Servizio Pubblico), per continuare a garantire l’equilibrio economico-finanziario del contratto oggetto di tali oneri, l’Autorità sottolinea l’utilità di integrare il quadro normativo con l’introduzione di limitazioni proporzionate e non discriminatorie al servizio a mercato, attribuendo alla stessa ART, in ragione della sua terzietà e indipendenza, il compito di analizzare la compromissione dell’equilibrio economico del contratto di servizio pubblico in sovrapposizione.
L’Autorità coglie l’occasione anche per rilevare che la disposizione contenuta nel c.d. “Decreto Mille Proroghe”, che limita ad alcune specifiche forme di associazione temporanea d’impresa le aggregazioni alle quali è consentito richiedere l’autorizzazione a svolgere trasporto di linea, costituisce un vincolo nell’accesso al mercato per gli operatori – che fino ad oggi hanno operato associati, in forma diversa rispetto a quanto previsto dalla nuova norma introdotta col “Decreto Mille Proroghe” – a danno di un’offerta di servizi adeguata alle esigenze di mobilità degli utenti.
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