12 giugno 2014
L’Autorità di regolazione dei trasporti ha deliberato di avviare una consultazione sulle modalità operative e procedurali di attuazione della disciplina sui diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario contenuta nel Regolamento (CE) n. 1371/2007.
Al regolamento comunitario è stata data recentemente esecuzione in Italia con il decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70. Quest’ultimo individua nell’Autorità di regolazione dei trasporti l’Organismo di controllo sulla effettiva tutela ed esecuzione dei diritti ed obblighi di cui al regolamento comunitario, rimettendo ad essa la definizione di disposizioni operative e procedurali attraverso cui i passeggeri, dopo il reclamo all’impresa ferroviaria, possono presentare quello all’Autorità di regolazione dei trasporti.
L’Autorità, quale organismo di vigilanza, è responsabile dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 e dell’irrogazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 70/2014. Può, inoltre, effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di trasporto passeggeri ferroviari nonché effettuare verifiche e ispezioni presso le imprese ferroviarie o il gestore dell’infrastruttura
I documenti di regolazione sottoposti a consultazione a partire dalla data odierna sono pubblicati sul sito Internet dell’Autorità. I soggetti interessati alla consultazione hanno quindici giorni di tempo per esprimere, in forma scritta, opinioni e commenti puntuali, inviando entro il 27 giugno prossimo i propri contributi alla casella di posta elettronica certificata dell’Autorità pec@pec.autorita-trasporti.it.
Fra le questioni oggetto di consultazione vi è anche l’eventualità che il reclamo possa essere proposto tramite le associazioni di categoria che ne tutelano gli interessi e non soltanto dal passeggero direttamente.
Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito “Reg. CE n. 1371/2007”), definisce i diritti degli utenti dei servizi ferroviari e gli obblighi delle imprese del settore. Esso stabilisce, tra l’altro, le informazioni che devono essere fornite dalle imprese ferroviarie, le modalità di emissione dei biglietti e delle prenotazioni, la responsabilità delle imprese ferroviarie anche con riferimento agli obblighi di assicurazione e di gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri, garanzie a favore delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, la definizione ed il monitoraggio di standard di qualità del servizio.
Il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti ha anche fissato per il 26 giugno 2014, presso la sede di Torino, un’audizione con tutte le Associazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utenti, comprese quelle dei passeggeri a mobilità ridotta, nonché le imprese di trasporto ferroviario di passeggeri operanti in Italia, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano. Nel corso dell’audizione potranno essere illustrate le osservazioni in merito ai documenti posti dall’Autorità in consultazione sulla tutela dei passeggeri nel trasporto ferroviario di cui al Regolamento (CE) n. 1371/2007.
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