Comunicato stampa n. 1/2014
21 gennaio 2014
- Approvato regolamento per i procedimenti
- Avviata indagine conoscitiva sui servizi di trasporto passeggeri
- Avviata indagine conoscitiva sull’accesso alle infrastrutture
L’Autorità di regolazione dei trasporti ha pubblicato oggi sul suo sito internet e rese efficaci tre delibere (n. 6/2014; n. 7/2014; n.10/2014) approvate nel Consiglio del 16 gennaio scorso.
L’adozione di tali delibere rappresenta il primo atto concreto e immediato dell’Autorità contestualmente alla propria piena operatività, in vigore dal 15 gennaio. Le delibere riguardano:
- Il Regolamento che disciplina i procedimenti per la formazione delle decisioni dell’Autorità e per la partecipazione ad esse dei soggetti portatori d’interesse.
- L’avvio di un’indagine conoscitiva sui servizi di trasporto passeggeri, con particolare riferimento a quelli di trasporto pubblico locale e regionale e a quelli diretti ad assicurare la continuità territoriale.
- L’avvio di un’indagine conoscitiva sull’accesso alle infrastrutture, con particolare riferimento a quelle ferroviarie e aeroportuali.
Il Regolamento approvato disciplina i procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità, nel rispetto della più ampia partecipazione dei soggetti interessati e della trasparenza delle procedure. Oggetto del Regolamento è la definizione dei procedimenti generali e individuali di competenza dell’Autorità, fra i quali: avviare indagini conoscitive nei settori di propria competenza, indagini che in ogni momento possono dar luogo all’esercizio dei poteri dell’Autorità con procedimenti ulteriori su specifici temi o profili emersi nell’ambito dell’indagine stessa (Art. 3); adottare atti di regolazione e indirizzo, stabilendo specifiche procedure di consultazione dei soggetti portatori d’interesse (Artt. 4 e 5); aprire istruttorie e attivare procedure, esercitando i poteri regolamentari, sanzionatori, inibitori e cautelari, nel rispetto dei principi del contraddittorio, della partecipazione e della trasparenza (artt. 6 e 7).
Ambedue le indagini conoscitive deliberate dall’Autorità sono volte tra l’altro a identificare le azioni prioritarie da intraprendere; a tale scopo, saranno avviate consultazioni con le parti interessate per acquisire dati, informazioni e documenti utili per le finalità dell’indagine. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in dodici mesi dalla pubblicazione della delibera.
L’indagine conoscitiva sui servizi di trasporto passeggeri sarà rivolta anche ad analizzare le condizioni economiche, la qualità dei servizi nonché ai diritti degli utenti, ivi compresa la definizione degli ambiti di servizio pubblico e degli schemi dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto. L’indagine conoscitiva sull’accesso alle infrastrutture, con particolare riguardo a quelle ferroviarie ed aeroportuali, è pur essa indirizzata a identificare le prime concrete azioni prioritarie da adottare, tenendo conto anche delle problematiche emerse nei singoli mercati.
In entrambe le due indagini, le procedure per le misure regolatorie potranno essere adottate in qualunque momento, anche prima della conclusione dell’indagine conoscitiva, su temi specifici o profili rilevati durante l’indagine che richiedono un intervento immediato.
NOTA INFORMATIVA – A
L’avvio di un’indagine conoscitiva sugli aspetti specifici dell’accesso alle infrastrutture è stato deliberato dall’Autorità di regolazione dei trasporti tenendo conto che:
- l’Autorità provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali [art. 37, comma 2, lettera a) del decreto legge 201/2011];
- con particolare riferimento al settore aeroportuale, l’art. 37, comma 2, lettera h) del decreto legge n. 201/2011 che stabilisce che l’Autorità provvede a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall’articolo 71, comma 2, del predetto decreto legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- con particolare riferimento all’infrastruttura ferroviaria, l’Autorità provvede a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 ed, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell’infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità ed a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell’infrastruttura [art. 37, comma 2, lettera i) del decreto legge n. 201/2011];
- la Direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;
- la proposta legislativa presentata dalla Commissione Europea il 30 gennaio 2013 forma il Quarto Pacchetto ferroviario mirante ad introdurre nuove regole, tra l’altro, in materia di pedaggi, accesso ai servizi e funzioni degli organismi di regolamentazione;
- l’Autorità, dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l’efficienza dei diversi gradi di separazione tra l’impresa che gestisce l’infrastruttura e l’impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell’Unione europea e all’esigenza di tutelare l’utenza pendolare del servizio ferroviario regionale [art. 37, comma 1 del decreto legge n. 1/2012];
- l’Autorità determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate [l’art. 37, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 201/2011];
- l’art. 37, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 201/2011 che stabilisce che l’Autorità determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;
- il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci e il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano, svolte entrambe dalla IX Commissione della Camera dei Deputati nell’ambito della XVI Legislatura;
- tra i suoi poteri, l’Autorità può richiedere informazioni e l’esibizione di documenti necessari all’esercizio delle sue funzioni [art. 37 comma 3, lettere d) del decreto n. 201/2011], può richiedere ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività [Art. 2, comma 20, lettera a), della legge n.481/95]; inoltre le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni [art. 2, comma 22, della legge n.481/95]
- l’Autorità riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire [art. 37, comma 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214].
NOTA INFORMATIVA – B
L’avvio di un’indagine conoscitiva sui servizi di trasporto passeggeri, con particolare riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e a quelli diretti ad assicurare la continuità territoriale, è stato deliberato dall’Autorità di regolazione dei trasporti tenendo conto che:
- l’Autorità provvede a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori [art. 37 comma 2, lett. b) del decreto legge n. 201/2011];
- l’Autorità provvede rispettivamente a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta e a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare nonché a stabilire i criteri per le nomine delle commissioni aggiudicatrici [art. 37, comma 2, lett. d) ed e) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214];
- può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l’adozione di pareri che può rendere pubblici [art. 37, comma 3, lett. a) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214];
- nel settore del trasporto ferroviario l’Autorità altresì definisce, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento [art. 37 del decreto legge n. 1/2012]
- tra i servizi di trasporto connotati da obblighi di servizio pubblico possono essere compresi i servizi di:
- Trasporto pubblico locale
- Trasporto ferroviario regionale
- Trasporto ferroviario a lunga e media percorrenza
- Trasporto marittimo
- Trasporto aereo
- tra i suoi poteri, l’Autorità può richiedere informazioni e l’esibizione di documenti necessari all’esercizio delle sue funzioni [art. 37 comma 3, lettere d) del decreto n. 201/2011], può richiedere ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività [Art. 2, comma 20, lettera a), della legge n.481/95]; inoltre le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni [art. 2, comma 22, della legge n.481/95]
- l’Autorità riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire [art. 37, comma 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214].
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