Con riferimento a quanto riportato nella seguente sezione riguardo ai contenuti del documento posto in consultazione con la delibera n. 80/2022, si ricorda che l’Autorità potrà apportare le modifiche ritenute eventualmente necessarie in esito alla conclusione della consultazione medesima, come previsto dal Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse.
Le risposte alle richieste di chiarimento sotto riportate si riferiscono pertanto al testo posto in consultazione e sono limitate a fornire gli elementi di informazione ritenuti utili.
Laddove fornire la risposta alla richiesta di chiarimento, o a parte di essa, avrebbe comportato valutazioni proprie della fase istruttoria del procedimento, i soggetti portatori di interesse sono stati invitati a sottoporre le proprie osservazioni nell’ambito del procedimento di consultazione in corso.
Richiesta di chiarimento n. 1 – WACC
Si chiede se i parametri per il calcolo del WACC saranno inseriti nell’Atto di Regolazione approvato all’esito della consultazione in essere oppure a fine maggio 2023, come previsto dalla Misura 10.5.4 par. 4.
Risposta:
I parametri per il calcolo del WACC saranno definiti all’esito della consultazione e della approvazione dell’Atto di regolazione.
Richiesta di chiarimento n. 2 – Dinamica tariffaria
La Misura 10.1 prevede che: (i) “in caso di dichiarazione di stato d’emergenza da parte delle Autorità competenti, il gestore prende a riferimento come Anno base l’esercizio precedente a quella dell’annualità caratterizzata dallo stato d’emergenza”; (ii) “in caso di eventi eccezionali tali da rendere l’Anno base non rappresentativo del futuro periodo regolatorio, il gestore, sulla base di documentata motivazione, apporta e illustra opportune rettifiche alla contabilità regolatoria, certificate da società di revisione contabile”.
Si chiede conferma che le due condizioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) possano, in taluni casi, concorrere. In altre parole, si chiede conferma che, qualora il 2019 – ossia l’Anno base di riferimento ai sensi del punto (i) – non fosse rappresentativo del futuro periodo regolatorio, è possibile procedere con opportune rettifiche dello stesso, ai sensi del punto (ii).
Risposta:
La formulazione del testo posto in consultazione non esclude, in taluni casi, la possibile concorrenza delle due condizioni citate. A tale riguardo, si richiama il paragrafo 4.2.2.2 della Relazione illustrativa.
In ogni caso, si ritiene che la questione possa essere ulteriormente approfondita in esito alla conclusione della consultazione, nell’ambito della quale si invitano i soggetti interessati a sottoporre le proprie eventuali osservazioni e proposte, supportate dalle eventuali evidenze documentali discendenti da casi concreti già verificatisi.
Richiesta di chiarimento n. 3 – Anno base e relativa contabilità regolatoria
Si chiede se, in caso di utilizzo come Anno base dell’esercizio precedente a quello dell’annualità caratterizzata dallo stato d’emergenza, ossia il 2019, sarà necessario ri-elaborare e ri-certificare la contabilità regolatoria 2019.
Risposta:
Si richiama quanto previsto al paragrafo 7.2, punto 1, lettera a), del documento di consultazione.
Nel caso sussistano eventuali ulteriori aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento, si invitano i soggetti interessati a sottoporre le proprie osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.
Richiesta di chiarimento n. 4 – Rischio traffico
La Misura 10.10 prevede che il credito/debito associato al cd. “rischio traffico” potrà essere recuperato/restituito in tariffa a valere sul successivo periodo tariffario oppure trasferito “alla scadenza della concessione, al nuovo concessionario che ne terrà conto nella determinazione dei propri diritti e corrispettivi aeroportuali”.
Si chiede di confermare che la facoltà in capo al gestore di trasferire il credito in parola al concessionario subentrante può essere esercitata in qualsiasi periodo della concessione (indipendentemente dall’approssimarsi della scadenza) e non solo in caso di impossibilità di dare corso ad un nuovo periodo regolatorio.
Si chiede inoltre di chiarire le modalità di contabilizzazione di tale posta nel bilancio della società di gestione, nonché il tasso da utilizzare per la sua rivalutazione negli anni.
Risposta:
Si rappresenta che la formulazione del paragrafo 10.10 del documento di consultazione prevede che l’ammontare dei maggiori/mancati ricavi venga restituito/recuperato in tariffa “a valere sul successivo periodo tariffario, ovvero, alla scadenza della concessione, sarà trasferito al nuovo concessionario”. Tale formulazione è da intendersi nel senso che l’ammontare dei maggiori/minori ricavi sarà traferito al nuovo concessionario solo nel caso in cui ci si trovi nell’ultimo periodo regolatorio della concessione, che evidentemente non può essere seguito da un ulteriore periodo tariffario.
Infatti, al riguardo, il paragrafo 4.2.3.2 della Relazione illustrativa, asserisce, tra l’altro, che “la maggiore o minore compensazione avrà in ogni caso impatto sui corrispettivi del periodo tariffario successivo”.
Nel caso sussistano eventuali ulteriori aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento, si invitano i soggetti interessati a sottoporre le proprie osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.
Richiesta di chiarimento n. 5 – Valori di riferimento per recupero produttività e tempistica di emanazione
La Misura 7.1.1. par. 2 lett. f) prevede che “il gestore richieda all’Autorità, almeno 30 giorni prima della notifica di avvio della consultazione con gli utenti, il valore annuale di potenziale recupero di produttività ”.
Si chiede conferma che il termine di “almeno 30 giorni” è da intendersi come termine minimo e che, dunque, il gestore ha la facoltà di chiedere il valore annuale di potenziale recupero di produttività anche a prescindere dall’avvio della consultazione con gli utenti.
Risposta:
Si rappresenta che il valore annuale di potenziale recupero di produttività πt è reso disponibile, ai sensi del paragrafo 10.1.4 del documento di consultazione, al fine di essere utilizzato per l’elaborazione della proposta di revisione dei diritti aeroportuali.
Nel caso sussistano eventuali ulteriori aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento, si invitano i soggetti interessati a sottoporre le proprie osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.
Richiesta di chiarimento n. 6 – Obiettivo di recupero di produttività da efficientamento
La misura 10.1.4 par. 3 e 4 prevedono che:
– nel caso in cui il 30% dell’indicatore annuale di potenziale recupero di produttività risulti maggiore del decimo percentile del valore potenziale di recupero di produttività, il limite inferiore del range è cappato al decimo percentile;
– nel caso in cui l’indicatore annuale di potenziale recupero di produttività risulti maggiore del novantesimo percentile del valore potenziale di recupero di produttività, il limite superiore del range è cappato al novantesimo percentile.
Si chiede conferma che, mentre il limite superiore dell’indicatore annuale di potenziale recupero di produttività è pari alla media dei valori di tutte le stime effettuate da ART per ciascun gestore con le parametrizzazioni del modello SFA dell’Allegato 1, il decimo e il novantesimo percentile di cui alla misura 10.1.4 vengono calcolati sulla distribuzione degli indicatori di potenziale recupero di produttività calcolati da ART per ciascun aeroporto incluso nel campione analizzato.
Il dato di ciascun aeroporto, incluso nella distribuzione ai fini della individuazione dei percentili, corrisponde alla media dei valori stimati da ART per il singolo gestore (un valore stimato per aeroporto), sulla base delle differenti parametrizzazioni del modello SFA che verranno implementate da ART.
Risposta:
I riferimenti per la determinazione dell’intervallo in cui deve essere compreso il valore annuale di recupero di produttività del gestore (πt) sono i seguenti:
Nel caso sussistano eventuali ulteriori aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento, si invitano i soggetti interessati a sottoporre le proprie osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.
Richiesta di chiarimento n. 7 – Elasticità dei costi operativi rispetto al variare del traffico
Si chiede di conoscere il valore di elasticità di cui alla Misura 10.1.3 par. 2.
Risposta:
Il valore del coefficiente di elasticità di interesse sarà definito in applicazione della metodologia già illustrata per il computo degli obiettivi di potenziale recupero di produttività, di cui all’Annesso 1 del documento di consultazione.
La sua pubblicazione potrà essere effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, con l’atto di regolazione definito in esito alla conclusione della consultazione, alla quale si invitano i soggetti interessati a partecipare sottoponendo le proprie osservazioni in merito, oppure con altro provvedimento specifico adottato dal Consiglio dell’Autorità.
Richiesta di chiarimento n. 8 – Dinamica di periodo dei costi operativi
La Misura 10.1.2 prevede che:
– i costi operativi all’Anno Base vengano aggiornati all’Anno Ponte “in termini di inflazione e dell’elasticità al variare del traffico” (par. 1);
– in caso di utilizzo, quale Anno base, dell’annualità precedente a quella caratterizzata dallo stato d’emergenza, i costi operativi all’Anno Base “è sviluppata annualmente facendo riferimento alle variazioni cumulate del traffico, dell’inflazione e dell’efficientamento (par. 2).
Si chiede conferma che in entrambi i casi i costi operativi all’Anno Base vengano aggiornati all’Anno/i Ponte solo in termini di inflazione e di elasticità al variare del traffico, mentre il parametro di efficientamento si applica, in entrambi i casi, a partire dal primo anno del periodo tariffario.
Risposta:
Come esplicitamente indicato al paragrafo 10.1.4 del documento di consultazione, il coefficiente di recupero della produttività annuo (πt) è il valore annuale di recupero di produttività del gestore, relativo a ciascuna annualità del periodo tariffario.
Nel caso sussistano eventuali ulteriori aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento, si invitano i soggetti interessati a sottoporre le proprie osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.
Richiesta di chiarimento n. 9 – Trattamento costi operativi addizionali all’anno ponte
La Misura 10.9, par. 2 prevede che “i costi operativi addizionali maturati all’anno ponte sono ammessi come discontinuità tariffaria previa dimostrazione dell’assenza di sovracompensazione rispetto a quanto riconosciuto con i meccanismi di aggiornamento di cui al paragrafo 10.1.2.
Si richiede di specificare a quali elementi debba riferirsi la suddetta “assenza di sovracompensazione”.
Risposta:
Si richiama il paragrafo 4.2.2.3 della Relazione illustrativa. L’eventuale sovracompensazione di cui trattasi potrebbe derivare dalla contemporanea presenza di una discontinuità tariffaria (per esempio, per maggiori oneri di gestione) e di un incremento del traffico, entrambi correlati all’entrata in esercizio di un intervento infrastrutturale.
Nel caso sussistano eventuali ulteriori aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento, si invitano i soggetti interessati a sottoporre le proprie osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.
Richiesta di chiarimento n. 10 – Periodi tariffari di durata inferiore a 5 anni
Qualora il gestore opti per un periodo tariffario con durata inferiore a 5 anni, si chiede di sapere se il Piano degli interventi e il Piano della Qualità e della tutela ambientale devono avere pari durata.
Risposta:
Come esplicitamente indicato al paragrafo 7.1.1., punto 2, lettera a), del documento di consultazione, la durata del periodo tariffario è definita coerentemente con il piano degli interventi approvato dall’ENAC.
Nel caso sussistano eventuali ulteriori aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento, si invitano i soggetti interessati a sottoporre le proprie osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.
Richiesta di chiarimento n. 11 – Sistemi di tariffazione comune a più scali aeroportuali
La Misura prevede che l’istanza per l’applicazione di un sistema di tariffazione comune agli scali appartenenti ad un Sistema aeroportuale debba essere accompagnata dalla “documentazione necessaria a consentire all’Autorità di verificare, ai fini dell’applicazione di un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, il rispetto dei principi di cui all’articolo 80 del d.l. 1/2012 con riferimento agli obiettivi di distribuzione del traffico che si intendono conseguire”.
Si chiedono maggiori dettagli in merito alla “documentazione necessaria” da fornire all’ART congiuntamente all’istanza.
Risposta:
Si richiama il paragrafo 4.4.2 della Relazione illustrativa.
Nel caso sussistano eventuali ulteriori aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento, si invitano i soggetti interessati a sottoporre le proprie riflessioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.
Richiesta di chiarimento n. 12 – Schemi costruzione tariffaria relativi a periodi regolatori di durata ordinaria
Con riferimento al file Excel “Schemi costruzione tariffaria”, comprendiamo che nei fogli di lavoro “scheda servizio” il valore dell’efficientamento alla riga 7 va necessariamente indicato con segno positivo, e ciò in coerenza con la formula riportata alla riga 10 relativa all’efficientamento cumulato.
Alla luce di ciò, si chiede se viene confermata la formula di dinamica degli “altri costi operativi ammessi” riportata alla riga 13 (nella parte in cui la formula impiegata nei file excel posti in consultazione indica (1+inflazione+elasticità) anziché (1+inflazione-elasticità)).
Risposta:
Si evidenzia che, nei fogli di lavoro “schede servizio”, il tasso di efficientamento va riportato con segno negativo alla riga 7, mentre il tasso di elasticità deve essere riportato con segno positivo alla riga 8.
Nel caso sussistano eventuali ulteriori aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento, si invitano i soggetti interessati a sottoporre le proprie riflessioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.
Richiesta di chiarimento n. 13 – Schemi costruzione tariffaria relativi a periodi regolatori di durata ridotta
In considerazione del fatto che, ai sensi della Misura 4 par. 1, il periodo tariffario ha una durata “non superiore a 5 anni”, si chiede se codesta Autorità metterà a disposizione anche gli “Schemi costruzione tariffaria” relativi a periodi tariffari di durata inferiore ai 5 anni.
Risposta:
In caso di periodo tariffario inferiore ai 5 anni è sufficiente non compilare le schede per le annualità non previste dal periodo tariffario.
Nel caso sussistano eventuali ulteriori aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento, si invitano i soggetti interessati a sottoporre le proprie riflessioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.
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