Con riferimento a quanto riportato nella seguente sezione riguardo ai contenuti del documento posto in consultazione con la delibera n. 80/2022, si ricorda che l’Autorità potrà apportare le modifiche ritenute eventualmente necessarie in esito alla conclusione della consultazione medesima, come previsto dal Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse.
Le risposte alle richieste di chiarimento sotto riportate si riferiscono pertanto al testo posto in consultazione e sono limitate a fornire gli elementi di informazione ritenuti utili.
Laddove fornire la risposta alla richiesta di chiarimento, o a parte di essa, avrebbe comportato valutazioni proprie della fase istruttoria del procedimento, i soggetti portatori di interesse sono stati invitati a sottoporre le proprie osservazioni nell’ambito del procedimento di consultazione in corso.
Richiesta di chiarimento n. 1 – Dinamica dei corrispettivi
La misura 10.1, comma 3, prevede che, per gli aeroporti aventi traffico inferiore ai cinque milioni di passeggeri annui, la dinamica dei corrispettivi è definita con riferimento al totale dei servizi regolati ai sensi del presente Modello A.
Viene indicata la totalità dei servizi, aspetto che ricorre in tutto il modello per le misure semplificate. Si chiede un chiarimento circa la modalità di attribuzione a ciascun servizio/prodotto.
Risposta:
Come indicato nella Relazione Illustrativa a pag. 38, per gli aeroporti aventi traffico inferiore ai cinque milioni di passeggeri annui la correlazione ai costi, ai sensi del d.l. 1/2012, è verificata sull’insieme dei prodotti regolati. La successiva sub-articolazione è disciplinata da quanto previsto al paragrafo 11.1, punto 6, del documento di consultazione.
Richiesta di chiarimento n. 2 – Dinamica di periodo dei costi operativi
La misura 10.1.2 prevede:
Con riferimento a quanto sopra si richiede di confermare che l’aggiornamento dei costi operativi ammessi dell’Anno Base all’Anno Ponte è effettuato sulla base del tasso di inflazione programmato e dell’elasticità dei costi alle variazioni dei volumi di traffico, anche nel caso in cui l’Anno Base individuato è precedente all’anno caratterizzato dallo stato di emergenza, il parametro di efficientamento dei costi operativi si applica negli anni del periodo tariffario, rispetto all’Anno Base, e non per gli anni ponte intercorrenti tra l’Anno Base individuato e il primo anno del periodo tariffario.
Risposta:
Come esplicitamente indicato al paragrafo 10.1.4 del documento di consultazione, il coefficiente di recupero della produttività annuo (πt) è il valore annuale di recupero di produttività del gestore, relativo a ciascuna annualità del periodo tariffario.
Nel caso sussistano eventuali ulteriori aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento, si invitano i soggetti interessati a sottoporre le proprie osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.
Richiesta di chiarimento n. 3 – Obiettivo di recupero di produttività da efficientamento
La misura 10.1.4 stabilisce che:
Con riferimento a quanto sopra, si richiede di confermare che, mentre il limite superiore dell’indicatore annuale di potenziale recupero di produttività è pari alla media dei valori di tutte le stime effettuate da ART per ciascun gestore con le parametrizzazioni del modello SFA dell’Allegato 1, il decimo e il novantesimo percentile di cui alla misura 10.1.4 vengono calcolati sulla distribuzione degli indicatori di potenziale recupero di produttività calcolati da ART per ciascun aeroporto incluso nel campione analizzato. Il dato di ciascun aeroporto, incluso nella distribuzione ai fini della individuazione dei percentili, corrisponde alla media dei valori stimati da ART per il singolo gestore (un valore stimato per aeroporto), sulla base delle differenti parametrizzazioni del modello SFA che verranno implementate da ART.
Risposta:
I riferimenti per la determinazione dell’intervallo in cui deve essere compreso il valore annuale di recupero di produttività del gestore (πt) sono i seguenti:
Nel caso sussistano eventuali ulteriori aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento, si invitano i soggetti interessati a sottoporre le proprie osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.
Richiesta di chiarimento n. 4 – WACC incrementale
La Misura 10.6 prevede che:
Con riferimento a quanto sopra, comprendiamo che le nuove misure previste per il riconoscimento del WACC incrementale, ovvero la fissazione del parametro pari a 1% e per un periodo limitato al 50% della vita utile degli asset, sono applicate esclusivamente ai nuovi investimenti e che gli investimenti a cui è attualmente riconosciuta la remunerazione incrementale (da delibera 92/2017 o Contratto di Programma) non verranno impattati dai cambiamenti proposti, con riferimento sia al valore del premio che al periodo temporale su cui questo è riconosciuto. Chiediamo conferma al riguardo.
Risposta:
Per quanto riguarda le modalità di recepimento da parte dei gestori titolari di Contratti di programma previsti dall’articolo 17, comma 34-bis, del d.l. 78/2009, si richiama il paragrafo 4.8 della Relazione illustrativa, relativo alle “Disposizioni transitorie e finali”.
Nel caso sussistano eventuali ulteriori aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento, in particolare relativi agli aeroporti che hanno già fruito di una remunerazione incrementale ai sensi delle delibere n. 64/2014 e n. 92/2017, si invitano i soggetti interessati a sottoporre specifiche osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.
Richiesta di chiarimento n. 5 – Discontinuità di costo
La Misura 10.7.1 prevede che:
Considerato che la Misura 10.2 prevede che il CIN, inclusivo dei lavori in corso, viene espresso a valori correnti indicizzati e che i lavori in corso vengono espressi a valori monetari correnti, chiediamo conferma che per le lavorazioni in corso si utilizza il tasso di remunerazione reale.
Risposta:
Il paragrafo 10.2 del documento di consultazione prevede che all’opzione del CIN rivalutato è associato un tasso di remunerazione reale del capitale; viceversa, all’opzione del CIN contabile è associato un tasso di remunerazione nominale del capitale.
Nel caso sussistano eventuali ulteriori aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento, si invitano i soggetti interessati a sottoporre le proprie osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.
Richiesta di chiarimento n. 6 – Poste Figurative
La misura 10.7.3 prevede la possibilità di includere poste figurative (positive o negative) nei costi ammessi al fine di assicurare gradualità dell’evoluzione tariffaria, a condizione che venga rispettato il principio di neutralità economico-finanziaria richiesto dalla regolamentazione. Il saldo delle poste figurative, capitalizzato in ciascun anno al tasso di remunerazione nominale definito per il periodo tariffario, deve essere pertanto pari a zero al termine del periodo, o nei termini che vengono stabiliti in consultazione tra gestore ed utenti entro il termine della scadenza della concessione, e non può confluire nel valore di indennizzo da subentro.
Il punto 5 di pagina 46 stabilisce che, nel caso in cui il gestore individui l’Anno Base con l’annualità precedente l’anno caratterizzato dallo stato d’emergenza, l’eventuale credito di poste figurative a favore del gestore maturato nel primo periodo tariffario può essere recuperato, a partire dal secondo periodo tariffario, nel limite massimo di:
Con riferimento a quanto sopra si richiede di chiarire che il credito di poste figurative maturato dal gestore nel primo periodo tariffario, come conseguenza della scelta di un Anno Base precedente all’anno caratterizzato dallo stato di emergenza, viene recuperato a condizioni di neutralità economico-finanziaria: (i) per un importo massimo pari al 30% dei costi ammessi dell’Anno Base del primo periodo tariffario, nel corso del secondo periodo di applicazione del modello; e (ii) per la parte restante nel corso dei periodi tariffari successivi, in misura pari al massimo al 10% dei costi ammessi dell’Anno Base dei periodi tariffari immediatamente precedenti.
Parimenti, si richiede di chiarire che il recupero delle perdite riconducibile agli impatti economici dello stato di emergenza, oggetto di successiva decisione del concedente, verrà assicurato con apposita posta figurativa a credito che potrà essere recuperata nel corso degli anni della concessione.
Risposta:
In riferimento alla prima parte della richiesta di chiarimento, si chiarisce che i limiti massimi individuati nel paragrafo 10.7.3 del documento di consultazione, alle lettere b) e c) del punto 5, devono intendersi applicati al solo caso illustrato alla lettera a) del medesimo punto 5.
Quanto al recupero delle perdite riconducibili agli impatti economici derivanti da stati di emergenza, che costituisce oggetto di eventuali interventi governativi o di determinazioni del concedente, si precisa che la tematica non costituisce oggetto del documento di consultazione in questione.
Richiesta di chiarimento n. 7 – Sostenibilità del rischio traffico
Si chiede un chiarimento in merito al calcolo della variabile Y% e, segnatamente, se essa vada fissata per singolo prodotto.
Risposta:
La percentuale Y%, stabilita nell’ambito della consultazione fra gestore e utenti, rappresenta il valore soglia da applicarsi a ciascun prodotto regolato, con le modalità previste dal paragrafo 10.10 del documento di consultazione.
Nel caso sussistano eventuali ulteriori aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento, si invitano i soggetti interessati a sottoporre le proprie osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.
Richiesta di chiarimento n. 8 – Sistemi aeroportuali: aspetti procedurali per la revisione dei diritti
La misura 23 indica la possibilità per i gestori aeroportuali di presentare un’istanza per l’applicazione di un sistema di tariffazione comune agli aeroporti compresi nel sistema aeroportuale. L’istanza deve essere accompagnata dalla documentazione necessaria per consentire all’Autorità di verificare il rispetto dei principi di cui all’articolo 80 del d.l. 1/2012 con riferimento agli obiettivi di distribuzione del traffico che si intendono conseguire. L’Autorità, dopo aver effettuato le verifiche di competenza, informa la Commissione Europea, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze della consentita applicazione del sistema di tariffazione comune e trasparente.
Si richiede di chiarire quale è la tempistica prevista per i tempi che potranno intercorrere fra (i) l’invio all’Autorità della richiesta del gestore di applicazione di corrispettivi regolati di sistema; e (ii) la valutazione positiva dell’Autorità che consentirà l’invio della richiesta di avvio della consultazione. Tale tempistica, strettamente necessaria a provvedere all’informativa prevista all’art. 74.3 del DL 1/2012, non potrà determinare ritardi apprezzabili rispetto all’interesse di sistema per la definizione, in tempi ragionevolmente celeri, dell’evoluzione tariffaria dei prossimi anni.
Risposta:
Le tempistiche in oggetto potranno essere definite in esito alla conclusione della consultazione, alla quale si invitano i soggetti interessati a partecipare sottoponendo le proprie osservazioni e proposte in merito.
Richiesta di chiarimento n. 9 – Contabilità regolatoria
Non è chiara la ragione per cui, se il calcolo della tariffa per gli scali con traffico inferiore ai 5 milioni è sul totale dei prodotti, la rendicontazione consuntiva è analitica per singolo prodotto. Si chiede, pertanto, di chiarire se vada allocata ex post.
Risposta:
Come disposto al paragrafo 27.2 del documento di consultazione, gli schemi contabili di cui all’Annesso 3 si applicano anche agli aeroporti tenuti all’applicazione del Modello A e aventi traffico inferiore ai cinque milioni di passeggeri annui. Pertanto, i format di contabilità regolatoria vanno compilati analiticamente anche per gli scali con traffico inferiore ai 5 milioni, sulla base delle previsioni individuate nel documento di consultazione (vedasi, ad esempio, il paragrafo 27.5).
Richiesta di chiarimento n. 10 – Contabilità regolatoria
La Misura 27.5, comma 4, prevede che:
Le componenti economiche e patrimoniali generali ascrivibili al complesso delle attività del concessionario sono allocate alle attività di cui al paragrafo 27.4, in proporzione ai costi attribuiti a ciascuna attività sulla base del precedente punto 1, lettere a) e b).
La Delibera 136 permetteva motivate e documentate esclusioni su incentivi e componenti economiche non pertinenti. La misura, in particolare, prevedeva che “Le componenti economiche e patrimoniali ascrivibili al complesso delle attività del concessionario, nonché quelle che, per ragioni di manifesta, oggettiva e documentata evidenza non siano diversamente ripartibili tra le varie attività sulla base di driver pertinenti ed obiettivi (ad es. consistenza del personale addetto a ciascuna attività), sono allocate alle attività di cui alla Misura 8 in proporzione ai costi precedentemente allocati in via diretta e pro-quota, fatte salve motivate e documentate esclusioni con riferimento alle sole attività diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) della citata Misura 8”.
Si richiede un chiarimento in merito al passaggio «in proporzione ai costi attribuiti a ciascuna attività» e, segnatamente, se vadano inclusi gli ammortamenti.
Risposta:
Gli ammortamenti sono da ritenersi inclusi.
Con riferimento ad altri eventuali aspetti relativi al testo citato nella prima parte della richiesta di chiarimento, si invitano i soggetti interessati a sottoporre specifiche osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.
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