• Autorità
    • Che cos’è l’Autorità
    • Che cosa fa l’Autorità
    • Come si finanzia l’Autorità
  • Delibere
  • Atti e Documenti
    • Accordi e Protocolli d’intesa
    • Atti di segnalazione
    • Pareri
    • Relazioni annuali
    • Relazioni su indagini conoscitive
    • Consultazioni
    • Audizioni dell’Autorità
    • Misure di regolazione
  • Media ed Eventi
    • Notizie
    • Campagna di comunicazione 2021
    • Comunicati stampa
    • Interviste del Presidente
    • Articoli in primo piano
    • Interventi del Presidente
  • Servizi on-line
    • Sistema Telematico di acquisizione reclami (SiTe)
    • Contributo per il funzionamento ART
    • Notifica di un nuovo servizio ferroviario passeggeri
    • Altri Servizi on-line
    • Modulistica
    • Accesso agli atti amministrativi
    • pagoPA
  • Cerca
  • Italiano
  • Contatti
  • Amministrazione Trasparente
  • Login
L'AUTORITÀ
  • Cerca
  • Italiano
  • Amministrazione Trasparente
  • Contatti
  • Login
  • youtube twitter feed rss linkedin
Logo ARThomepage
X
Ricerca Avanzata
Seleziona uno o piu criteri di ricerca

Cerca documenti
Cerca media ed eventi
Filtra per anno
Filtra per data
Filtra per attività
Filtra per modalità di trasporto
Logo ARThomepage
  • Autorità
    • Che cos’è l’Autorità
      • Consiglio
        • Presidente
        • Componenti
      • Organigramma
      • Struttura organizzativa
        • Segretario generale
        • Uffici
      • Altri organismi
        • Consigliere giuridico
        • Advisory board
        • Collegio dei revisori
        • Garante etico
        • Nucleo di valutazione
    • Che cosa fa l’Autorità
      • Normativa di riferimento
      • Regolamenti
    • Come si finanzia l’Autorità
  • Delibere
  • Atti e Documenti
    • Accordi e Protocolli d’intesa
    • Atti di segnalazione
    • Pareri
    • Relazioni annuali
    • Relazioni su indagini conoscitive
    • Consultazioni
    • Audizioni dell’Autorità
    • Misure di regolazione
  • Media ed Eventi
    • Notizie
    • Campagna di comunicazione 2021
    • Comunicati stampa
    • Interviste del Presidente
    • Articoli in primo piano
    • Interventi del Presidente
  • Servizi on-line
    • Sistema Telematico di acquisizione reclami (SiTe)
    • Contributo per il funzionamento ART
    • Notifica di un nuovo servizio ferroviario passeggeri
    • Altri Servizi on-line
    • Modulistica
    • Accesso agli atti amministrativi
    • pagoPA
Home Atti e DocumentiConsultazioniRisposta alle richieste di chiarimento pervenute da Aeroporti 2030

Risposta alle richieste di chiarimento pervenute da Aeroporti 2030

Con riferimento a quanto riportato nella seguente sezione riguardo ai contenuti del documento posto in consultazione con la delibera n. 80/2022, si ricorda che l’Autorità potrà apportare le modifiche ritenute eventualmente necessarie in esito alla conclusione della consultazione medesima, come previsto dal Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse.

Le risposte alle richieste di chiarimento sotto riportate si riferiscono pertanto al testo posto in consultazione e sono limitate a fornire gli elementi di informazione ritenuti utili.

Laddove fornire la risposta alla richiesta di chiarimento, o a parte di essa, avrebbe comportato valutazioni proprie della fase istruttoria del procedimento, i soggetti portatori di interesse sono stati invitati a sottoporre le proprie osservazioni nell’ambito del procedimento di consultazione in corso.


Richiesta di chiarimento n. 1 – Dinamica dei corrispettivi

La misura 10.1, comma 3, prevede che, per gli aeroporti aventi traffico inferiore ai cinque milioni di passeggeri annui, la dinamica dei corrispettivi è definita con riferimento al totale dei servizi regolati ai sensi del presente Modello A.

Viene indicata la totalità dei servizi, aspetto che ricorre in tutto il modello per le misure semplificate. Si chiede un chiarimento circa la modalità di attribuzione a ciascun servizio/prodotto.

Risposta:

Come indicato nella Relazione Illustrativa a pag. 38, per gli aeroporti aventi traffico inferiore ai cinque milioni di passeggeri annui la correlazione ai costi, ai sensi del d.l. 1/2012, è verificata sull’insieme dei prodotti regolati. La successiva sub-articolazione è disciplinata da quanto previsto al paragrafo 11.1, punto 6, del documento di consultazione.


Richiesta di chiarimento n. 2 – Dinamica di periodo dei costi operativi

La misura 10.1.2 prevede:

  • alla nota 7 di pagina 34 che l’aggiornamento all’Anno Ponte dei costi operativi ammessi all’Anno Base è calcolato in funzione del tasso di inflazione programmato e dell’elasticità dei costi alle variazioni dei volumi di traffico;
  • al punto 2 di pagina 35 che, nel caso in cui l’Anno Base viene individuato con quello precedente all’anno caratterizzato dallo stato di emergenza, la dinamica nel periodo dei costi operativi ammessi all’Anno Base è sviluppata annualmente facendo riferimento alle variazioni cumulate del traffico, dell’inflazione e dell’efficientamento rispetto all’Anno Base.

Con riferimento a quanto sopra si richiede di confermare che l’aggiornamento dei costi operativi ammessi dell’Anno Base all’Anno Ponte è effettuato sulla base del tasso di inflazione programmato e dell’elasticità dei costi alle variazioni dei volumi di traffico, anche nel caso in cui l’Anno Base individuato è precedente all’anno caratterizzato dallo stato di emergenza, il parametro  di  efficientamento  dei  costi operativi  si  applica  negli  anni  del  periodo tariffario, rispetto all’Anno Base, e non per gli anni ponte intercorrenti tra l’Anno Base individuato e il primo anno del periodo tariffario.

Risposta:

Come esplicitamente indicato al paragrafo 10.1.4 del documento di consultazione, il coefficiente di recupero della produttività annuo (πt) è il valore annuale di recupero di produttività del gestore, relativo a ciascuna annualità del periodo tariffario.

Nel caso sussistano eventuali ulteriori aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento, si invitano i soggetti interessati a sottoporre le proprie osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.


Richiesta di chiarimento n. 3 – Obiettivo di recupero di produttività da efficientamento

La misura 10.1.4 stabilisce che:

  • il coefficiente di recupero di produttività del gestore deve essere individuato – come risultante in esito della procedura di consultazione – all’interno di un range compreso tra il 30% dell’indicatore annuale di potenziale recupero di produttività calcolato da ART per il gestore (limite inferiore), e l’indicatore annuale di potenziale recupero di produttività calcolato da ART per il gestore (limite superiore).
  • nel caso in cui il 30% dell’indicatore annuale di potenziale recupero di produttività risulti maggiore del decimo percentile del valore potenziale di recupero di produttività, il limite inferiore del range è cappato al decimo percentile. Nel caso in cui l’indicatore annuale di potenziale recupero di produttività risulti maggiore del novantesimo percentile del valore potenziale di recupero di produttività, il limite superiore del range è cappato al novantesimo percentile.

Con riferimento a quanto sopra, si richiede di confermare che, mentre il limite superiore dell’indicatore annuale di potenziale recupero di produttività è pari alla media dei valori di tutte le stime effettuate da ART per ciascun gestore con le parametrizzazioni del modello SFA dell’Allegato 1, il decimo e il novantesimo percentile di cui alla misura 10.1.4 vengono calcolati sulla distribuzione degli indicatori di potenziale recupero di produttività calcolati da ART per ciascun aeroporto incluso nel campione analizzato. Il dato di ciascun aeroporto, incluso nella distribuzione ai fini della individuazione dei percentili, corrisponde alla media dei valori stimati da ART per il singolo gestore (un valore stimato per aeroporto), sulla base delle differenti parametrizzazioni del modello SFA che verranno implementate da ART.

Risposta:

I riferimenti per la determinazione dell’intervallo in cui deve essere compreso il valore annuale di recupero di produttività del gestore (πt) sono i seguenti:

  • il limite superiore è costituito dal valore annuale (π*t) di potenziale recupero di produttività calcolato per ciascun gestore secondo la metodologia di cui all’Annesso 1. Nel solo caso in cui detto valore sia maggiore di quello corrispondente al 90° percentile del campione analizzato da ART secondo la predetta metodologia (π*0.9,t ), esso sarà sostituito da quest’ultimo valore;
  • il limite inferiore è costituito dal 30% del valore annuale (π*t) di potenziale recupero di produttività calcolato per ciascun gestore secondo la metodologia di cui all’Annesso 1. Nel solo caso in cui detto valore sia maggiore di quello corrispondente al 10° percentile del campione analizzato da ART secondo la predetta metodologia (π*0.1,t ), esso sarà sostituito da quest’ultimo valore.

Nel caso sussistano eventuali ulteriori aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento, si invitano i soggetti interessati a sottoporre le proprie osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.


Richiesta di chiarimento n. 4 – WACC incrementale

La Misura 10.6 prevede che:

  • L’Autorità, in casi eccezionali, può valutare l’applicazione temporanea di contenute misure incrementative del WACC, su specifica e motivata richiesta formulata dal gestore aeroportuale previo assenso del concedente, per investimenti correlati, nell’ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, anche all’innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del d.l. 1/2012, nonché ad aspetti di tutela ambientale ed alla riduzione di esternalità negative.
  • L’applicazione temporanea di cui al precedente punto 1 non può superare il 50% della vita utile dell’investimento, e non può riguardare le lavorazioni in corso.
  • La misura del WACC incrementale è pari all’1%.

Con riferimento a quanto sopra, comprendiamo che le nuove misure previste per il riconoscimento del WACC incrementale, ovvero la fissazione del parametro pari a 1% e per un periodo limitato al 50% della vita utile degli asset, sono applicate esclusivamente ai nuovi investimenti e che gli investimenti a cui è attualmente riconosciuta la remunerazione incrementale (da delibera 92/2017 o Contratto di Programma) non verranno impattati  dai cambiamenti proposti,  con riferimento  sia  al valore del  premio che al  periodo temporale su  cui questo  è riconosciuto. Chiediamo conferma al riguardo.

Risposta:

Per quanto riguarda le modalità di recepimento da parte dei gestori titolari di Contratti di programma previsti dall’articolo 17, comma 34-bis, del d.l. 78/2009, si richiama il paragrafo 4.8 della Relazione illustrativa, relativo alle “Disposizioni transitorie e finali”.

Nel caso sussistano eventuali ulteriori aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento, in particolare relativi agli aeroporti che hanno già fruito di una remunerazione incrementale ai sensi delle delibere n. 64/2014 e n. 92/2017, si invitano i soggetti interessati a sottoporre specifiche osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.


Richiesta di chiarimento n. 5 – Discontinuità di costo

La Misura 10.7.1 prevede che:

  • Ai fini della consultazione di cui alla Misura 6, il gestore fornisce evidenza programmatica, come stimabile all’Anno ponte, della componente tariffaria k di cui alla formula tariffaria del paragrafo 10.1.1, punto 2, determinando i costi regolatori stimati per i nuovi investimenti, per ciascun anno del periodo tariffario, in ragione:
    a) per le lavorazioni in corso: della remunerazione, calcolata applicando il tasso di remunerazione di cui al paragrafo 10.5 sul valore stimato del saldo della movimentazione delle lavorazioni in corso, risultante dalla somma algebrica delle lavorazioni incrementali e delle lavorazioni cessanti per effetto dell’entrata in esercizio del rispettivo cespite.

Considerato che la Misura 10.2 prevede che il CIN, inclusivo dei lavori in corso, viene espresso a valori correnti indicizzati e che i lavori in corso vengono espressi a valori monetari correnti, chiediamo conferma che per le lavorazioni in corso si utilizza il tasso di remunerazione reale.

Risposta:

Il paragrafo 10.2 del documento di consultazione prevede che all’opzione del CIN rivalutato è associato un tasso di remunerazione reale del capitale; viceversa, all’opzione del CIN contabile è associato un tasso di remunerazione nominale del capitale.

Nel caso sussistano eventuali ulteriori aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento, si invitano i soggetti interessati a sottoporre le proprie osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.


Richiesta di chiarimento n. 6 – Poste Figurative

La misura 10.7.3 prevede la possibilità di includere poste figurative (positive o negative) nei costi ammessi al fine di assicurare gradualità dell’evoluzione tariffaria, a condizione che venga rispettato il principio di neutralità economico-finanziaria richiesto dalla regolamentazione. Il saldo delle poste figurative, capitalizzato in ciascun anno al tasso di remunerazione nominale definito per il periodo tariffario, deve essere pertanto pari a zero al termine del periodo, o nei termini che vengono stabiliti in consultazione tra gestore ed utenti entro il termine della scadenza della concessione, e non può confluire nel valore di indennizzo da subentro.

Il punto 5 di pagina 46 stabilisce che, nel caso in cui il gestore individui l’Anno Base con l’annualità precedente l’anno caratterizzato dallo stato d’emergenza, l’eventuale credito di poste figurative a favore del gestore maturato nel primo periodo tariffario può essere recuperato, a partire dal secondo periodo tariffario, nel limite massimo di:

  • 30% dei costi ammessi dell’Anno Base del primo periodo tariffario, per il secondo periodo di applicazione;
  • 10% dei costi ammessi dell’Anno Base del periodo immediatamente precedente, per i periodi successivi.

Con riferimento a quanto sopra si richiede di chiarire che il credito di poste figurative maturato dal gestore nel primo periodo tariffario, come conseguenza della scelta di un Anno Base precedente all’anno caratterizzato dallo stato di emergenza, viene recuperato a condizioni di neutralità economico-finanziaria: (i) per un importo massimo pari al 30% dei costi ammessi dell’Anno Base del primo periodo tariffario, nel corso del secondo periodo di applicazione del modello; e (ii) per la parte restante nel corso dei periodi tariffari successivi, in misura pari al massimo al 10% dei costi ammessi dell’Anno Base dei periodi tariffari immediatamente precedenti.

Parimenti, si richiede di chiarire che il recupero delle perdite riconducibile agli impatti economici dello stato di emergenza, oggetto di successiva decisione del concedente, verrà assicurato con apposita posta figurativa a credito che potrà essere recuperata nel corso degli anni della concessione.

Risposta:

In riferimento alla prima parte della richiesta di chiarimento, si chiarisce che i limiti massimi individuati nel paragrafo 10.7.3 del documento di consultazione, alle lettere b) e c) del punto 5, devono intendersi applicati al solo caso illustrato alla lettera a) del medesimo punto 5.

Quanto al recupero delle perdite riconducibili agli impatti economici derivanti da stati di emergenza, che costituisce oggetto di eventuali interventi governativi o di determinazioni del concedente, si precisa che la tematica non costituisce oggetto del documento di consultazione in questione.


Richiesta di chiarimento n. 7 – Sostenibilità del rischio traffico

Si chiede un chiarimento in merito al calcolo della variabile Y% e, segnatamente, se essa vada fissata per singolo prodotto.

Risposta:

La percentuale Y%, stabilita nell’ambito della consultazione fra gestore e utenti, rappresenta il valore soglia da applicarsi a ciascun prodotto regolato, con le modalità previste dal paragrafo 10.10 del documento di consultazione.

Nel caso sussistano eventuali ulteriori aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento, si invitano i soggetti interessati a sottoporre le proprie osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.


Richiesta di chiarimento n. 8 – Sistemi aeroportuali: aspetti procedurali per la revisione dei diritti

La misura 23 indica la possibilità per i gestori aeroportuali di presentare un’istanza per l’applicazione di un sistema di tariffazione comune agli aeroporti compresi nel sistema aeroportuale. L’istanza deve essere accompagnata dalla documentazione necessaria per consentire all’Autorità di verificare il rispetto dei principi di cui all’articolo 80 del d.l. 1/2012 con riferimento agli obiettivi di distribuzione del traffico che si intendono conseguire. L’Autorità, dopo aver effettuato le verifiche di competenza, informa la Commissione Europea, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze della consentita applicazione del sistema di tariffazione comune e trasparente.

Si richiede di chiarire quale è la tempistica prevista per i tempi che potranno intercorrere fra (i) l’invio all’Autorità della richiesta del gestore di applicazione di corrispettivi regolati di sistema; e (ii) la valutazione positiva dell’Autorità che consentirà l’invio della richiesta di avvio della consultazione. Tale tempistica, strettamente necessaria a provvedere all’informativa prevista all’art. 74.3 del DL 1/2012, non potrà determinare ritardi apprezzabili rispetto all’interesse di sistema per la definizione, in tempi ragionevolmente celeri, dell’evoluzione tariffaria dei prossimi anni.

Risposta:

Le tempistiche in oggetto potranno essere definite in esito alla conclusione della consultazione, alla quale si invitano i soggetti interessati a partecipare sottoponendo le proprie osservazioni e proposte in merito.


Richiesta di chiarimento n. 9 – Contabilità regolatoria

Non è chiara la ragione per cui, se il calcolo della tariffa per gli scali con traffico inferiore ai 5 milioni è sul totale dei prodotti, la rendicontazione consuntiva è analitica per singolo prodotto. Si chiede, pertanto, di chiarire se vada allocata ex post.

Risposta:

Come disposto al paragrafo 27.2 del documento di consultazione, gli schemi contabili di cui all’Annesso 3 si applicano anche agli aeroporti tenuti all’applicazione del Modello A e aventi traffico inferiore ai cinque milioni di passeggeri annui. Pertanto, i format di contabilità regolatoria vanno compilati analiticamente anche per gli scali con traffico inferiore ai 5 milioni, sulla base delle previsioni individuate nel documento di consultazione (vedasi, ad esempio, il paragrafo 27.5).


Richiesta di chiarimento n. 10 – Contabilità regolatoria

La Misura 27.5, comma 4, prevede che:

Le componenti economiche e patrimoniali generali ascrivibili al complesso delle attività del concessionario sono allocate alle attività di cui al paragrafo 27.4, in proporzione ai costi attribuiti a ciascuna attività sulla base del precedente punto 1, lettere a) e b).

La Delibera 136 permetteva motivate e documentate esclusioni su incentivi e componenti economiche non pertinenti. La misura, in particolare, prevedeva che “Le componenti economiche e patrimoniali ascrivibili al complesso delle attività del concessionario, nonché quelle che, per ragioni di manifesta, oggettiva e documentata evidenza non siano diversamente ripartibili tra le varie attività sulla base di driver pertinenti ed obiettivi (ad es. consistenza del personale addetto a ciascuna attività), sono allocate alle attività di cui alla Misura 8 in proporzione ai costi precedentemente allocati in via diretta e pro-quota, fatte salve motivate e documentate esclusioni con riferimento alle sole attività diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) della citata Misura 8”.

Si richiede un chiarimento in merito al passaggio «in proporzione ai costi attribuiti a ciascuna attività» e, segnatamente, se vadano inclusi gli ammortamenti.

Risposta:

Gli ammortamenti sono da ritenersi inclusi.

Con riferimento ad altri eventuali aspetti relativi al testo citato nella prima parte della richiesta di chiarimento, si invitano i soggetti interessati a sottoporre specifiche osservazioni all’Autorità nell’ambito della consultazione in corso.

 

 

Salva Stampa Condividi

Condividi

ART
ART IN UN CLICK
  • Che cos’è l’Autorità
  • Che cosa fa l’Autorità
  • Come si finanzia l’Autorità
  • Amministrazione Trasparente
LAVORARE IN ART
  • Bandi e concorsi
  • Selezione esperti
  • Praticantato
  • Tirocini di formazione
UTILITÀ
  • Informazioni per i passeggeri
  • FAQ
  • Mappa del sito
  • Contatti
  • Whistleblowing
  • Intranet ART
SEGUI ART
  • Youtube
  • Twitter
  • LinkedIn
  • RSS
  • Social media policy ART

Copyright © 2022 Autorità di regolazione dei trasporti

Privacy | Accessibilità

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.Accept Read More
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
ACCETTA E SALVA