Il Segretario generale è nominato dal Consiglio; l’incarico ha la durata di tre anni.
Il Segretario generale sovraintende al funzionamento della Struttura e ne risponde al Presidente ai sensi dell’articolo 37, comma 1-bis, ultimo periodo, del Decreto istitutivo. Assicura altresì ai Componenti ogni collaborazione nello svolgimento dei loro compiti.
Ai fini di cui al comma 2, il Segretario generale, in particolare:
esercita il coordinamento dell’attività degli Uffici della Struttura verificando la completezza degli atti, dei documenti e delle proposte di deliberazione da trasmettere al Consiglio nonché controllando e valutando l’attività dei dirigenti responsabili;
cura il processo di pubblicazione degli atti approvati dal Consiglio;
cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
assegna gli obiettivi ai dirigenti e al personale alle dirette dipendenze, nonché, sentito il Capo di Gabinetto, al personale di cui all’articolo 10, comma 6, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione della performance;
sulla base delle esigenze risultanti dai programmi e progetti di lavoro, assegna il personale agli Uffici, informandone il Presidente, e costituisce gruppi di lavoro tra il personale assegnato a differenti unità organizzative;
provvede alle spese necessarie per l’ordinaria gestione dell’amministrazione, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio e secondo i criteri ed i limiti fissati nel regolamento concernente la disciplina contabile e nelle deliberazioni dell’Autorità;
assicura, avvalendosi degli Uffici dell’Autorità, il controllo di gestione finalizzato a verificare l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa nonché la valutazione della performance dei dipendenti dell’Autorità in relazione alle attività svolte dal Nucleo di valutazione; dell’andamento del controllo di gestione risponde al Presidente e ne informa periodicamente il Consiglio;
vigila, avvalendosi dell’Ufficio Risorse umane e affari generali, sull’osservanza, da parte dei dipendenti, delle norme del regolamento del personale e delle altre disposizioni di servizio;
partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.
Per lo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, il Segretario generale può avvalersi di personale di staff a lui direttamente assegnato.
In caso di assenza o impedimento, il Segretario generale è sostituito dal Vice Segretario generale, o, ove non nominato, da un dirigente delegato dal Segretario stesso.
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