Ha la rappresentanza legale dell’Autorità, convoca le riunioni del Consiglio, predisponendone l’ordine del giorno anche sulla base del successivo articolo 5, e ne dirige i lavori; vigila sulla attuazione delle deliberazioni.
Ha altresì la rappresentanza esterna dell’Autorità che cura e mantiene attraverso l’Ufficio di cui al successivo art. 16, in conformità alle deliberazioni dell’Autorità.
In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono assunte temporaneamente dal Componente più anziano per età.
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