Effettua il riscontro degli atti della gestione finanziaria, con particolare riguardo alle procedure contrattuali e formula le proprie osservazioni. Svolge, almeno una volta ogni tre mesi, verifiche di cassa e di bilancio.
Esprime in apposita relazione parere sul progetto di bilancio preventivo e sul rendiconto annuale, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti nel rendiconto stesso con le scritture contabili e alla regolarità delle procedure di gestione.
È composto da un presidente di sezione o un consigliere della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede, e da due membri scelti tra magistrati della Corte dei conti, tra professori universitari ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, tra dirigenti dello Stato, in servizio o in quiescenza, o tra persone in possesso di specifica professionalità iscritte al registro dei revisori contabili.
Il presidente ed i membri del Collegio sono nominati con deliberazione del Consiglio. L’incarico ha la durata di tre anni, rinnovabile una sola volta.
La presenza alle riunioni del Collegio può avvenire anche attraverso strumenti telefonici o informatici in grado di assicurare la più adeguata interlocuzione tra i partecipanti.
Condividi