In forza di quanto disposto dall’articolo 1 della delibera n. 20/2021, gli operatori che esercitano le seguenti attività:
- servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;
- servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne;
- servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
devono versare all’Autorità l’intero contributo entro il 29 ottobre 2021.
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