Tutti i soggetti coinvolti nel servizio di trasporto (imprese ferroviarie, gestori delle stazioni, venditori di biglietti e tour operator) sono tenuti a cooperare al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, alle seguenti condizioni:
- la necessità di assistenza richiesta dalla persona con disabilità o a mobilità ridotta deve essere notificata a uno dei soggetti coinvolti suindicati con almeno 24 ore di anticipo. È sufficiente una notifica unica per un viaggio ferroviario. Pertanto, i soggetti coinvolti nel servizio sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la ricezione delle notifiche. Qualora il biglietto consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica che contenga informazioni specifiche sugli orari dei viaggi successivi.
- in assenza di notifica, l’impresa ferroviaria e il gestore della stazione devono compiere ogni sforzo ragionevole per garantire alla persona con disabilità o a mobilità ridotta l’assistenza necessaria per poter viaggiare;
- il gestore della stazione o altro soggetto autorizzato è tenuto a designare, all’interno e all’esterno della stazione ferroviaria, un certo numero di punti in cui le persone con disabilità o a mobilità ridotta possono rendere noto il loro arrivo in stazione e, se necessario, chiedere assistenza;
- l’assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o a mobilità ridotta si presenti nel punto designato all’orario stabilito dall’impresa ferroviaria o dal gestore della stazione, a condizione che tale orario non ecceda i 60 minuti precedenti rispetto all’orario di partenza pubblicato o all’ora richiesta a tutti i passeggeri per la registrazione. Se non è stato stabilito un orario preciso entro cui la persona con disabilità o a mobilità ridotta è tenuta a presentarsi, è necessario recarsi al punto designato almeno 30 minuti prima dell’orario di partenza pubblicato o dell’ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione.
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