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Home Quali sono i principali diritti dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta (PMR) nel trasporto con autobus?

Quali sono i principali diritti dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta (PMR) nel trasporto con autobus?

Il regolamento (UE) n. 181/2011 garantisce ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta assistenza gratuita nelle stazioni di autobus designate e a bordo.

In particolare, nelle stazioni designate deve essere garantita assistenza gratuita per consentire alle persone disabili o a mobilità ridotta almeno di:

  • comunicare il proprio arrivo alla stazione e la richiesta di assistenza nei punti designati;
  • spostarsi dai punti designati al banco dell’accettazione, alla sala d’aspetto e alla zona di imbarco;
  • salire a bordo del veicolo, mediante elevatori, sedie a rotelle o altre attrezzature necessarie, a seconda dei casi;
  • riporre il proprio bagaglio a bordo;
  • recuperare il proprio bagaglio;
  • scendere dal veicolo;
  • portare a bordo dell’autobus un cane riconosciuto da assistenza;
  • recarsi al posto a sedere.

A bordo dell’autobus, la persona con disabilità o a mobilità ridotta ha diritto:

  • a richiedere ed informazioni essenziali relative al viaggio in modalità accessibile;
  • a salire e a scendere durante le pause del viaggio, ove a bordo dell’autobus sia presente altro personale oltre al conducente.

Per i servizi di trasporto con autobus che coprono tratte inferiori a 250 km, il regolamento (UE) n. 181/2011 riconosce solo alcuni diritti, e in particolare:

  • il diritto al trasporto senza discriminazioni o costi aggiuntivi, tranne che in presenza di impedimenti connessi al rispetto degli obblighi di salute e sicurezza stabiliti dalla legislazione e fissati dalle autorità competenti, o a causa della configurazione del veicolo o dell’infrastruttura (stazione, fermata);
  • il diritto al risarcimento di sedie a rotelle e attrezzature per la mobilità. In caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza è previsto un risarcimento al vettore o all’ente di gestione della stazione responsabile di tale perdita o danneggiamento. Il risarcimento è pari al costo della sostituzione o della riparazione dell’attrezzatura o dei dispositivi perduti o danneggiati.
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