In base all’allegato II, punto 2 della direttiva 2012/34/UE e all’art. 13, comma 2 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, si definiscono in tal modo le stazioni passeggeri (relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l’esercizio ferroviario); gli scali merci; gli scali di smistamento e le aree di composizione dei treni (ivi comprese le aree di manovra); le aree, gli impianti e gli edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci; i centri di manutenzione (ad eccezione dei centri di manutenzione pesante riservati a treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati); le altre infrastrutture tecniche, comprese quelle di pulizia e di lavaggio, nonché gli impianti di scarico dei reflui delle toilette dei treni; le infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate a servizi ferroviari; gli impianti e le attrezzature di soccorso; le aree o gli impianti per l’approvvigionamento di combustibile (i cui canoni sono indicati nelle fatture separatamente).
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