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Home Nel trasporto via mare o per vie navigabili interne, sono tutelato in caso di cancellazioni o ritardo alla partenza?

Nel trasporto via mare o per vie navigabili interne, sono tutelato in caso di cancellazioni o ritardo alla partenza?

In caso di cancellazione o ritardo, il passeggero deve essere sempre informato dal vettore o dall’operatore del terminale, quanto prima e comunque non oltre 30 minuti dopo l’orario di partenza originariamente previsto, della situazione, dell’orario di partenza e dell’orario di arrivo previsti, non appena tale informazione è disponibile.

Se il servizio viene cancellato o in caso di ritardo alla partenza, ragionevolmente prevedibile da parte del vettore, di oltre 90 minuti, il passeggero può scegliere, in alternativa, tra:

  • ottenere il rimborso del biglietto (che deve essere effettuato entro sette giorni dalla richiesta) e, se necessario, il trasporto gratuito verso il suo punto di partenza iniziale, non appena possibile;
  • essere trasportato, in condizioni analoghe, verso la sua destinazione finale non appena possibile e senza spese aggiuntive.

Se la partenza viene cancellata o ritardata di oltre 90 minuti, nella maggior parte dei casi il passeggero in partenza da un terminale portuale ha anche diritto:

  • a spuntini, pasti o bevande (proporzionalmente al tempo di attesa), se disponibili e se possono essere ragionevolmente forniti;
  • a una sistemazione adeguata, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, ove sia fisicamente possibile.

In tale circostanza il vettore offre gratuitamente:

  • una sistemazione adeguata, a bordo o a terra;
  • il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione;
  • spuntini, pasti e bevande (proporzionalmente al tempo di attesa), se ragionevolmente disponibili.
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