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Home Nel trasporto via mare o per vie navigabili interne, ho diritto ad ottenere una compensazione economica in caso di ritardo all’arrivo?

Nel trasporto via mare o per vie navigabili interne, ho diritto ad ottenere una compensazione economica in caso di ritardo all’arrivo?

Quando il ritardo all’arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto, supera determinate soglie, che dipendono dalla durata del viaggio, il passeggero ha diritto ad una compensazione economica da parte del vettore.

In particolare, il livello minimo di compensazione economica è pari al 25% del prezzo del biglietto in caso di:

  1. almeno un’ora di ritardo in un servizio regolare che dura fino a quattro ore;
  2. almeno due ore di ritardo in un servizio regolare la cui durata è di più di quattro ore ma non superiore a otto ore;
  3. almeno tre ore di ritardo in un servizio regolare superiore a otto ore ma non superiore a ventiquattro ore; oppure
  4. almeno sei ore di ritardo in un servizio regolare superiore a ventiquattro ore.

Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d), la compensazione economica è pari al 50% del prezzo del biglietto.

A titolo di esempio:

  • se il ritardo all’arrivo è di 30 minuti, il passeggero non ha diritto ad alcuna compensazione economica, indipendentemente dalla durata del viaggio;
  • il passeggero avrà diritto a ricevere una compensazione economica pari ad almeno il 25% del prezzo del biglietto, ad esempio:
    • se il ritardo all’arrivo è di 90 minuti per un servizio la cui durata prevista è di 2 ore;
    • se la nave ritarda di 130 minuti in un servizio di durata superiore a 4 ore.
  • il passeggero avrà diritto a ricevere una compensazione economica pari ad almeno il 50% del prezzo del biglietto, ad esempio:
    • se il ritardo all’arrivo è di 130 minuti per un servizio la cui durata prevista è di 3 ore;
    • se la nave ritarda di 5 ore di un servizio la cui durata prevista è di 8 ore.
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