L’impresa di trasporto è tenuta:
- entro un mese dal ricevimento del reclamo, a comunicare al passeggero se il reclamo è stato i) accolto, ii) respinto, o se iii) è ancora all’esame;
- entro tre mesi dal ricevimento del reclamo, a fornire al passeggero che ha presentato reclamo una risposta definitiva.
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