Il regolamento (UE) n. 181/2011 non prevede indennizzo in caso di ritardo all’arrivo per il trasporto con autobus.
Se il passeggero, a causa di una cancellazione o di un ritardo di un servizio di trasporto con autobus di distanza pari o superiore a 250 km, perde un servizio di trasporto in coincidenza, il vettore o il gestore della stazione sono tenuti a compiere sforzi ragionevoli per informarlo sui collegamenti alternativi.
Tale informazione, ove possibile, è fornita per via elettronica al passeggero che ne abbia fatto richiesta e che abbia fornito i dati per essere contattato.
Se l’autobus diventa inutilizzabile durante il viaggio, il vettore deve assicurare la continuazione del servizio con un altro veicolo o il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile verso un punto di attesa e/o una stazione da cui il viaggio possa proseguire.
Il vettore ha, in ogni caso, l’obbligo di fornire informazioni adeguate sul viaggio a tutti i passeggeri, indipendentemente dalla distanza del servizio di trasporto.
Per richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti, è sempre possibile rivolgersi al giudice ordinario o utilizzare strumenti extra-giudiziali di risoluzione delle controversie.
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