In base al regolamento (UE) n. 181/2011, nel caso in cui il servizio di trasporto con autobus copra una distanza pari o superiore a 250 km, il vettore (o il gestore della stazione) è tenuto:
- ad informare il passeggero della situazione (di ritardo o cancellazione) quanto prima, e comunque entro e non oltre i trenta minuti successivi all’orario di partenza originariamente previsto;
- a comunicare, non appena possibile, il nuovo orario di partenza. Tale informazione, ove possibile, deve essere fornita per via elettronica al passeggero che ne abbia fatto richiesta e che abbia fornito i dati per essere contattato.
Il vettore ha, in ogni caso, l’obbligo di fornire informazioni adeguate sul viaggio a tutti i passeggeri, indipendentemente dalla distanza del servizio di trasporto.
Condividi