La Disciplina prevede che “Ai fini del ricorso giurisdizionale la condizione di procedibilità si considera comunque avverata trascorsi trenta giorni dalla proposizione dell’istanza di conciliazione. In questo caso, qualora la Parte agisca in sede giurisdizionale, il tentativo di conciliazione è dichiarato estinto“.
Pertanto, trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza regolare e completa, è possibile adire il giudice anche in assenza di un verbale. Per dimostrare l’avvenuta presentazione dell’istanza, nel fascicolo documentale è disponibile il “formulario” che contiene il numero di protocollo e la data di presentazione dell’istanza.
Se l’utente, a seguito della presentazione dell’istanza, non partecipa alla procedura di conciliazione, si procede all’archiviazione dell’istanza per mancata partecipazione e non viene redatto un verbale di esito negativo.
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