Sì, l’articolo 2, comma 16, della delibera n. 183/2024 ha individuato una soglia di esenzione stabilendo che il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori a € 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00). Ciò mira ad evitare l’insorgere di obblighi contributivi a carico dei piccoli operatori e delle microimprese.
Condividi