In base all’articolo 35 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, per l’esercizio finanziario 2023 le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo.
Si evidenzia che, dato il carattere eccezionale della norma nonché la specifica finalità perseguita, l’esclusione dal versamento del contributo non può essere esteso alle attività diverse dall’autotrasporto di cose per conto di terzi (ad esempio, servizi logistici), in linea con la giurisprudenza del TAR Piemonte concernente l’articolo 37-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Per il 2023 gli operatori individuati dal citato articolo 35 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, sono comunque tenuti all’adempimento di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 242/2022.
Condividi