Se risulta pendente un’azione davanti al Giudice, l’istanza di conciliazione per la stessa controversia è inammissibile, a meno che non sia il Giudice a disporre l’esperimento del tentativo di conciliazione. In tal caso è necessario produrre in sede di presentazione dell’istanza, o in sede di integrazione documentale, il provvedimento del Giudice di rinvio in conciliazione.
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