Il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 29 maggio 2015 per l’acconto relativo ai due terzi dell’importo e del 30 novembre 2015 per il saldo finale comporta l’avvio della procedura di riscossione e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza dei termini per il pagamento.
E’ fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
Condividi