Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato:
- per il trasporto internazionale di passeggeri: il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno 2020 e risultante dalla pertinente dichiarazione IVA presentata al 9 febbraio 2022, data di pubblicazione della delibera n. 181/2021, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972;
- per il trasporto internazionale di merci: il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno 2020 e risultante dalla pertinente dichiarazione IVA presentata al 9 febbraio 2022, data di pubblicazione della delibera n. 181/2021, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972;
- per le prestazioni di cabotaggio si applicano i criteri generali indicati per tutte le altre imprese di trasporto.
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